In tema di azione revocatoria promossa dalla banca nei confronti del fideiussore, al fine di verificare l’anteriorità del credito per gli effetti di cui all’art. 2901 c.c., occorre fare riferimento al momento dell’accreditamento a favore del garantito e non a quello successivo dell’effettivo prelievo da parte dell’accreditato; infatti, l’azione revocatoria presuppone la sola esistenza del debito e non anche la concreta esigibilità, essendone consentito l’esperimento – in concorso con gli altri requisiti di legge – anche a garanzia di crediti condizionali, non scaduti o soltanto eventuali.
E’ ammissibile l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. contro la concessione di un mutuo fondiario erogato da una banca.
Questi i principi espressi dalla Cassazione civile, sez. III, Pres. Spirito – Rel. Di Florio, con l’ordinanza n. 10824 del 18.04.2019.
Una banca ottiene un decreto ingiuntivo relativamente al saldo debitore di due conti correnti accesi da una società. In sede di opposizione, il provvedimento monitorio viene revocato e i fideiussori-soci della società condannati al pagamento. Nelle more, questi stipulano con un’altra banca un mutuo fondiario, con ipoteca iscritta sopra numerosi immobili di loro proprietà.
La prima banca conviene quindi in giudizio i fideiussori-soci e la banca che ha concesso il mutuo, chiedendo, ex art. 2901 c.c., la declaratoria di inefficacia del mutuo fondiario e dell’ipoteca sui beni, assumendo che tali atti pregiudicano irreversibilmente le proprie ragioni creditorie, fondate sui rapporti di conto corrente accesi in precedenza. Il Tribunale accoglie la domanda di revocatoria, riconoscendo la ricorrenza di tutti i presupposti dell’azione, e cioè l’anteriorità del credito, l’eventus damni ed il consilium fraudis. La Corte d’Appello di Catania conferma la pronuncia impugnata.
Avverso il provvedimento dei giudici di secondo grado, la banca presenta ricorso in Cassazione sulla base di sette motivi.
La quaestio iuris verte intorno all’anteriorità del credito rispetto alla quale è stata accolta la domanda revocatoria. Secondo la banca, il credito azionato con il decreto ingiuntivo sarebbe successivo al mutuo, dato che le fatture emesse risalgono ad una data successiva all’accensione del mutuo ipotecario oggetto di revoca.
Per la Suprema Corte, i giudice dell’appello hanno correttamente accertato che l’ingente debito al quale si fa riferimento deriva dai contratti di conto corrente, dai quali sono scaturite elevatissime esposizioni debitorie. A tal proposito, è consolidato l’orientamento giurisprudenziale, secondo cui “in tema di azione revocatoria promossa dalla banca nei confronti del fideiussore, al fine di verificare l’anteriorità del credito per gli effetti di cui all’art. 2901 c.c., occorre fare riferimento al momento dell’accreditamento a favore del garantito e non a quello successivo dell’effettivo prelievo da parte dell’accreditato” (Cass. sent. n. 1413/2006).
L’azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità, sicché, prestata fideiussione a garanzia delle future obbligazioni del debitore principale nei confronti di un istituto di credito, gli atti dispositivi del fideiussore, successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti ad azione revocatoria, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore, ed al solo fattore oggettivo dell’avvenuto accreditamento di denaro da parte della banca, senza che rilevi la successiva esigibilità del debito restitutorio o il recesso dal contratto.
Sulla base di tali argomentazioni, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con condanna della Banca ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
REVOCATORIA EX ART. 2901 CC: L’ONERE DI PROVARE L’INSUSSISTENZA DELL’EVENTUS DAMNI INCOMBE SUL CONVENUTO
TANTO IN VIRTÙ DEL PRINCIPIO DI VICINANZA DELLA PROVA
Sentenza | Tribunale di Benevento, Giudice Gerardo Giuliano | 22.11.2018 | n.2046
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/revocatoria-ex-art-2901-cc-lonere-di-provare-linsussistenza-delleventus-damni-incombe-sul-convenuto
REVOCATORIA FALLIMENTARE: IRRILEVANTE AI FINI DELLA SCIENTIA DECOCTIONIS IL RIMANDO ALLE NOTIZIE DI STAMPA
LE INFORMAZIONI GIORNALISTICHE NON ASSURGONO A FONTI DI CONOSCENZA LEGALE E NON SONO DOTATE DI INDISCUTIBILE ATTENDIBILITÀ
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Irene Lupo | 26.02.2018 | n.563
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/revocatoria-fallimentare-irrilevante-ai-fini-della-scientia-decoctionis-il-rimando-alle-notizie-di-stampa
REVOCATORIA ORDINARIA: SCIENTIA DAMNI LEGITTIMAMENTE RICAVATA DA ELEMENTI DI CARATTERE PRESUNTIVO
RAVVISABILE IN RE IPSA QUALORA IL DEBITORE SI SIA LIBERATO UNO ACTU DI TUTTI I SUOI BENI
Sentenza | Tribunale di Napoli, Dott. Giuseppe Vinciguerra | 21.02.2017 | n.2163
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/revocatoria-ordinaria-scientia-damni-legittimamente-ricavata-elementi-carattere-presuntivo
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno