Testo massima
Ai fini della prova della scientia decotionis, è irrilevante l’ipoteca volontaria, mentre costituiscono idoneo elemento di prova le ipoteche legali iscritte dalla concessionaria per la riscossione.
L’esenzione dalla revocatoria fallimentare dei pagamenti effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa concerne i soli pagamenti effettuatinei termini d’uso e dunque non vi rientrano i pagamenti effettuati nel corso della liquidazione della società.
Ai fini della esenzione,la convenuta deve dimostrare che i pagamenti siano avvenuti secondo precise modalità contrattuali e nei termini d’uso concordati al momento della stipula del contratto.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, VII Sezione, Giudice Pres. dott. Di Nosse,con sentenza del 13.04.2015, nell’ambito di un giudizio di revocatoria fallimentare proposto da una curatela,relativamente ai pagamenti effettuati dalla fallita nel periodo sospetto, a fronte di rapporti commerciali.
Nella fattispecie in esame, la curatela ha fondato la prova della scientiadecotionis sulla base di un assegno emesso dalla fallita a favore della accipense tornato insoluto in data successiva ai pagamenti impugnati, nonché in base ad una pluralità di protesti con causale “MANCATO PAGAMENTO” ed, infine, in forza di alcune iscrizioni ipotecarie.
Il Tribunale di Napoli, verificata, in primis, la sussistenza dell’elemento oggettivo, procede all’esame del requisito soggettivo, ribadendo, preliminarmente, il principio consolidato secondo cui la conoscenza dello stato di insolvenza, per essere rilevante ai fini dell’art. 67 lf, deve sussistere nel momento in cui si compie l’atto o il pagamento soggetto a revoca; essa deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo la concreta situazione psicologica della parte al momento dell’atto impugnato, e non pure la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte.
Il Tribunale, a questo punto, afferma come l’ipoteca volontaria sia irrilevante ai fini della prova della scientiadecotionis, mentre costituiscono idoneo elemento di prova le ipoteche legali iscritte dalla concessionaria per la riscossione.
Del pari rilevanti, sono stati ritenuti rilevanti i protesti elevati in data antecedente i pagamenti impugnati.
Il Giudice partenopeo evidenzia, poi, come la convenuta, intrattenendo rapporti commerciali con la fallita, in virtù di detta posizione privilegiata di operatore economico, nella sua qualità di imprenditore commerciale, fosse nelle condizioni di avere notizia della perdurante e gravissima crisi di quest’ultima in maniera diretta ed effettiva e non soltanto potenziale.
Ritenuta, pertanto, fornita da parte della curatela la effettiva dimostrazione della scientiadecotionis, il Tribunale esamina, poi, la fondatezza della eccezione di esenzionedalla revocatoria dei pagamenti effettuati nei termini d’uso nell’esercizio dell’attività d’impresa.
Sul punto, viene affermato il principio secondo cui nella esenzione dalla revocatoria fallimentare dei pagamenti effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa non vi rientrano i pagamenti effettuati nel corso della liquidazione della società, per cui il Tribunale ha ritenuto infondata la eccezione, ritenendo che la convenuta non avesse dimostrato che i pagamenti in esame fossero avvenuti secondo precise modalità contrattuali e nei termini d’uso concordati al momento della stipula del contratto.
Sulla base di tale articolato iter argomentativo, il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda proposta dalla curatela, con la sola esclusione del primo pagamento precedente i protesti documentati dalla curatela.
Testo del provvedimento
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