ISSN 2385-1376
Testo massima
In materia di revocatoria fallimentare, il termine di decorrenza a ritroso del periodo sospetto deve essere conteggiato a far data dalla iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese, salvo il caso di consecutio, in cui il periodo sospetto retroagisce alla data di iscrizione in tale registro del ricorso di ammissione al concordato.
E’quanto enunciato dal Tribunale di Milano, giudice relatore, Presidente dott. Filippo Lamanna nell’ambito di un procedimento di opposizione allo stato passivo, con cui il ricorrente ha impugnato il provvedimento di ammissione al passivo di un credito in via meramente chirografaria.
In particolare, il giudice delegato aveva ammesso il credito, senza riconoscere il rango privilegiato del credito, sul presupposto del mancato consolidamento dell’ipoteca, e, quindi, della revocabilità della stessa ex art. 67 I co n. 4 lf, in quanto la decorrenza del periodo sospetto avrebbe dovuto fissarsi nella data di pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento.
Il ricorrente ha censurato tale assunto, assumendo, invece, che la decorrenza del periodo sospetto deve essere rapportata alla iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese.
Il Tribunale di Milano affronta la questione muovendo dall’esame dell’attuale testo dell’art.16 II co lf, come riformato, che statuisce il principio che l’efficacia verso i terzi della sentenza dichiarativa di fallimento comincia a decorrere dalla data dell’avvenuta iscrizione nel registro delle imprese.
Poiché l’inefficacia degli atti per effetto della revocatoria incide sulla posizione dei terzi, secondo il Tribunale, già questo argomento sarebbe sufficiente per concludere che in materia di revocatoria fallimentare il periodo sospetto debba essere conteggiato dalla iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese.
Il Tribunale di Milano fonda, poi, tale conclusione anche su altri riferimenti normativi ed in particolare:
– l’art. 69 bis II co lf, in tema di decorrenza dei termini nelle azioni ex artt. 64, 65, 67 e 69 lf;
– l’art. 168 I co lf, in tema di effetti della presentazione del ricorso al concordato preventivo;
– l’art. 184 I co lf, in tema di effetti della procedura di concordato preventivo, una volta omologato;
– l’art. 182 bis II- VI co lf, in tema di ristrutturazione dei debiti.
Il Tribunale rileva come tutte le suddette disposizioni integrino un quadro univoco in forza del quale possa affermarsi il principio secondo cui gli effetti delle procedure concorsuali possono prodursi solo a partire dalla data di iscrizione nel registro delle imprese degli atti da cui tali effetti promanano.
Sulla base di tali principi, il Tribunale ha ritenuto che l’ipoteca iscritta a garanzia del credito del ricorrente si fosse consolidata, essendo decorso a ritroso, dalla data di iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese, il periodo di revocabilità di sei mesi e per l’effetto ha accolto l’opposizione, ammettendo il suddetto credito con prelazione ipotecaria.
Testo del provvedimento
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