ISSN 2385-1376
Testo massima
Nelle procedure concorsuali di amministrazione straordinaria, l’azione revocatoria è esperibile dalla data del decreto che dispone l’apertura della procedura.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21595 del 03/12/2012, ha stabilito che il termine di cinque anni per la prescrizione dell’azione revocatoria decorre non già dalla data del decreto ministeriale che ha revocato l’autorizzazione all’esercizio provvisorio, ma bensì dalla data di apertura della procedura con contestuale nomina del commissario, essendo quest’ultimo l’unico soggetto legittimato all’esercizio della detta azione.
Ne consegue, che il termine di prescrizione della revocatoria fallimentare decorre dalla data del decreto di nomina del commissario governativo, ossia dal momento in cui, a norma dell’art. 2935 cc, il “diritto” può essere fatto valere.
In proposito, precisa la Corte, non rileva la distinzione tra fase conservativa e fase liquidatoria, atteso che l’azione revocatoria può essere esercitata anche durante la fase conservativa.
Invero, che ciò che rileva, ai fini della individuazione dell’aiuto di Stato, non è che l’azione sia esercitata prima o durante la liquidazione dei beni, quanto che essa sia direttamente ed esclusivamente destinata alla conservazione dell’impresa nel mercato, piuttosto che all’estinzione delle sue passività.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25045/2009 proposto da:
ALFA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA;
RICORRENTE
contro
BETA S.R.L.;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 1992/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 09/07/2009;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- E’ impugnata la sentenza in data 9.7.2009 con la quale la Corte di appello di Milano ha rigettato (perchè prescritta) l’azione revocatoria di pagamenti proposta dalla s.p.a. Carboni Paride in amministrazione straordinaria nei confronti della s.r.l. BETA SRL: i cinque anni dalla data (9.5.1996) del decreto di apertura della procedura erano decorsi il 9.5.2001, mentre la notificazione a mezzo posta dell’atto di citazione si era perfezionata il 10.5.2001 (dieci giorni dopo il deposito presso l’ufficio postale). Notificazione, peraltro, non eseguita perchè al termine della giacenza il plico era stato restituito con l’annotazione dell’avvenuto trasferimento della sede della convenuta.
Contro la sentenza della Corte di appello l’amministrazione straordinaria attrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Ha resistito con controricorso la società convenuta.
E’ stata depositata la relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e la parte ricorrente ha depositato memoria. Il collegio, in esito all’adunanza, ha disposto il rinvio della causa alla pubblica udienza.
2.1- Con il PRIMO motivo di ricorso l’amministrazione straordinaria ricorrente sostiene che l’azione revocatoria non era prescritta in quanto i cinque anni decorrevano dal 18.12.1998 (data del decreto ministeriale che ha revocato l’autorizzazione all’esercizio provvisorio) e non dalla data di apertura della procedura.
2.1.1.- Il motivo è infondato.
Infatti, nel procedimento concorsuale di amministrazione straordinaria, l’azione revocatoria è esperibile dalla data del decreto che dispone l’apertura della procedura e la nomina del commissario, essendo quest’ultimo l’unico soggetto legittimato all’esercizio della suddetta azione, con la conseguenza che il termine di prescrizione della revocatoria fallimentare decorre dalla data del decreto di nomina del commissario governativo, ossia dal momento in cui, a norma dell’art. 2935 c.c., il “diritto” può essere fatto valere (Sez. Un., n. 437/2000).
In proposito, peraltro, non rileva la distinzione tra fase conservativa e fase liquidatoria, atteso che l’azione revocatoria può essere esercitata anche durante la fase conservativa (Sez. 1, Sentenza n. 12313 del 25/05/2007; conff.: Sez. 1, Sentenza n. 7163 del 10/05/2012; Sez. 1, Sentenza n. 16994 del 01/08/2007).
Invero, non può distinguersi tra esercizio dell’azione nella fase c.d. di risanamento e nella fase c.d. di liquidazione della procedura di amministrazione straordinaria, sì da limitarne la compatibilità con l’ordinamento comunitario al solo esercizio nella seconda fase, e dunque non prima del momento in cui inizia la liquidazione dei beni, atteso che ciò che rileva, ai fini della individuazione dell’aiuto di Stato, non è che l’azione sia esercitata prima o durante la liquidazione dei beni, quanto che essa sia direttamente ed esclusivamente destinata alla conservazione dell’impresa nel mercato, piuttosto che all’estinzione delle sue passività. (Sez. 1, Sentenza n. 1152 del 19/01/2007).
2.2.- La Corte di merito ha ritenuto che l’atto interruttivo della prescrizione è atto recettizio anche nell’ipotesi di azione revocatoria.
Con il SECONDO motivo l’amministrazione straordinaria ricorrente invoca il principio per il quale, anche agli effetti sostanziali dell’interruzione della prescrizione, occorre avere riguardo al momento della consegna dell’atto all’Ufficiale Giudiziario (nella specie in data 27.4.2001). Regola enunciata, specificamente in relazione all’azione revocatoria, da Sez. 1, n. 22366/2007.
2.2.1.- Il motivo è infondato.
Infatti, secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente e più recente di questa Corte, alla quale il Collegio intende dare continuità, la regola della differente decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale, si applica solo agli atti processuali, non a quelli sostanziali (nè agli effetti sostanziali degli atti processuali). Questi ultimi, pertanto, producono i loro effetti sempre e comunque dal momento in cui pervengono all’indirizzo del destinatario, a nulla rilevando il momento in cui siano stati dal mittente consegnati all’ufficiale giudiziario od all’ufficio postale (Sez. 3, Sentenza n. 9303 del 08/06/2012; conff.: Cass., n. 9841/2010; Cass. n. 15671/2011).
In particolare, Cass. n. 9303/2012 ha evidenziato che questa Corte ha già avuto modo di affermare che, affinchè possa operare la presunzione di conoscenza della dichiarazione diretta a persona determinata stabilita dall’art. 1335 c.c., occorre la prova, il cui onere incombe sul dichiarante, che la stessa sia stata recapitata all’indirizzo del destinatario, e cioè, nel caso di corrispondenza, che questa sia stata consegnata presso detto indirizzo.
Ai fini dell’operatività della presunzione è stato quindi ritenuto insufficiente un tentativo di recapito ad opera dell’agente postale, tutte le volte in cui questo, ritenuto – sia pure a torto – il destinatario sconosciuto all’indirizzo indicato nella raccomandata, ne abbia disposto il rinvio al mittente, stante la mancanza, in casi siffatti, di ogni concreta possibilità per il soggetto al quale la lettera è diretta, di venirne a conoscenza. Si è segnatamente esclusa la possibilità di richiamare, in senso contrario, la disciplina del recapito delle raccomandate con deposito delle stesse presso l’ufficio postale e rilascio dell’avviso di giacenza, evidenziandosi come, in tal caso, sussista comunque la possibilità di conoscenza del contenuto della dichiarazione, tanto più che questa si ritiene pervenuta all’indirizzo indicato solo dal momento del rilascio dell’avviso di giacenza del plico (confr. Cass. civ. 27 ottobre 2005, n. 20924; Cass. civ. 14 aprile 1999, n. 3707).
Tali principi, enunciati con riguardo all’invio della corrispondenza, si prestano ad operare anche in relazione alle notifiche degli atti processuali, tutte le volte in cui sia in gioco un effetto di carattere sostanziale degli stessi.
Nè siffatta regola di diritto si presta a essere ripensata dopo i noti arresti della Corte costituzionale (sentenza 26 novembre 2002, n. 477; sentenza 23 gennaio 2004, n. 28) – recepiti dal legislatore del 2005 nella riscrittura dell’art. 149 c.p.c. (L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. e) – che hanno scisso il momento perfezionativo della notificazione dell’atto giudiziario per il notificante, radicandolo nella consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario; e per il destinatario, individuandolo nella data di effettiva ricezione dello stesso. A prescindere dal rilievo che lo stesso Giudice delle leggi, nell’ordinanza 23 gennaio 2004, n. 28, ebbe a sottolineare che il principio della scissione soggettiva della notificazione trovava la sua giustificazione nella tutela dell’interesse del notificante a non vedersi addebitato l’esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità, con ciò implicitamente circoscrivendolo ai soli atti processuali, l’estensione della regola all’infuori di tale ambito sarebbe in invincibile contrasto con il principio generale di certezza dei rapporti giuridici che – ai fini dell’efficacia degli atti unilaterali recettizi – richiede la conoscenza o conoscibilità dell’atto da parte della persona interessata.
Le esposte conclusioni – ha rilevato la S.C. – sono in linea con gli approdi della dottrina e della giurisprudenza prevalenti in punto di estensibilità del principio della scissione all’atto interruttivo della prescrizione, relativamente al quale il problema è stato maggiormente studiato: in proposito è stato invero segnatamente escluso che la mera consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto da notificare sia idonea a interrompere il decorso del termine prescrizionale del diritto fatto valere, rimarcandosi, per contro, l’assoluta necessità che l’atto, giudiziale o stragiudiziale che sia, giunga a conoscenza, ancorchè legale e non necessariamente effettiva, del soggetto al quale è diretto (confr. Cass. civ. 15 luglio 2011, n. 15671; Cass. civ. 11 giugno 2009, n. 13588).
Escluso che la mera consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto da notificare sia idonea a interrompere il decorso del termine prescrizionale del diritto fatto valere, essendo a questi fini necessario che l’atto, giudiziale o stragiudiziale, sia giunto a conoscenza, ancorchè legale e non necessariamente effettiva, del soggetto al quale è diretto (confr. Cass. civ. 11 giugno 2009, n. 13588) – è stata altresì ritenuta manifestamente infondata l’eccezione di legittimità costituzionale dell’art.149 cpc, art.2943 cc, e della L. 20 novembre 1982, n.890, art.4, comma 3, nella parte in cui tali norme, in relazione alla notifica di un atto stragiudiziale diretto ad interrompere il decorso del termine prescrizionale, collegano il perfezionamento della notificazione, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anzichè a quella, antecedente, di consegna all’ufficiale giudiziario.
E’ stato al riguardo rilevato che, in casi siffatti, non ricorre l’esigenza – posta a fondamento della sentenza n. 477 del 2002 della Corte Cost. – di salvaguardare il diritto di difesa in giudizio e che, d’altra parte, è necessario tutelare l’interesse del destinatario alla certezza del diritto, ossia a conoscere se la prescrizione sia stata tempestivamente interrotta ovvero il rapporto possa considerarsi definito (confr. Cass. civ. 27 giugno 2008, n. 17 644).
Nè tali principi si prestano a essere ripensati alla luce dell’estensione della regola della scissione degli effetti della notifica per il notificante e per il destinatario agli atti d’imposizione tributaria (confr. Cass. civ. 10 giugno 2008, n. 15298), posto che tale estensione è stata argomentata con l’espresso richiamo, contenuto nella disciplina tributaria, a istituti propri del diritto processuale (in terminis Sez. 3, Sentenza n. 15671 del 15/07/2011).
Da ultimo, va evidenziato che l’estensione del principio della scissione operata dalle Sezioni unite con la sentenza n.18438 del 2010 si riferisce esclusivamente alla decadenza e non alla prescrizione.
2.3.- Con il TERZO motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.2943 cc, e art.291 cpc nonchè vizio di motivazione.
Il motivo è infondato.
La censura, infatti, muove dalla natura non recettizia della domanda giudiziale ai fini dell’interruzione della prescrizione. Valgono, in proposito, le ragioni esposte a confutazione del secondo motivo con la conseguenza che, in ogni caso, pur volendo attribuire efficacia sanante ex tunc alla rinnovazione della notificazione, essa risalirebbe al 10.5.2001, ossia dopo che, in data 9.5.2001, era decorso il termine prescrizionale. Resta applicabile, comunque, il principio per il quale “la rinnovazione della notificazione nulla di un atto di citazione a giudizio (disposta ed eseguita a mente del disposto dell’art.291 cpc) non può ritenersi idonea a determinare effetti interruttivi del corso della prescrizione (ex art.2943 cc, comma 1) con decorrenza retroattiva alla data della notificazione invalida, avendo la norma civilistica (nel sancire espressamente che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto introduttivo del giudizio) stabilito una innegabile connessione tra effetto interruttivo e natura recettizia dell’atto, con la conseguenza che la mancata introduzione, nella sfera giuridica del destinatario, dell’atto di notifica nullo non consentirà in alcun modo a quest’ultimo di risultare funzionale alla produzione dell’effetto retroattivo citato, a nulla rilevando la (apparentemente contraria) disposizione di cui all’art.291 cpc, comma 1, la quale, stabilendo che “la rinnovazione della citazione nulla impedisce ogni decadenza”,non ha inteso riferirsi all’istituto della prescrizione” (Sez. L, Sentenza n. 15489 del 07/07/2006).
Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità – nella misura determinata in dispositivo – vanno poste a carico della parte ricorrente.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna l’amministrazione straordinaria ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
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Numero Protocolo Interno : 139/2012