Al fine di stabilire la revocabilità delle rimesse in conto corrente bancario, è necessario verificare se la singola rimessa, considerata al momento della sua esecuzione, abbia o meno determinato l’estinzione, anche parziale, del debito del correntista poi fallito verso la banca.
Ai fini della configurabilità della natura regolare del pegno e della revocabilità delle rimesse riferite alla vendita dei titoli oggetto della garanzia, l’ordine impartito dalla società, di seguito fallita, alla Banca di prenotare nuove obbligazioni, utilizzando il denaro rinveniente dalla vendita dei titoli oggetto della garanzia pignoratizia, dimostra la facoltà in capo alla predetta società di disporre delle somme che restavano a garanzia della Banca. Con la conseguenza che, in termini del tutto eccentrici rispetto al meccanismo della garanzia reale che implica lo spossessamento del bene, avendo la società disposto delle dette somme, il pegno deve essere considerato di natura regolare e sono revocabili le rimesse riferite alla vendita dei titoli.
RIASSUNTO
Il Fallimento ha proposto nei confronti dell’Istituto di Credito le seguenti domande:
1. domanda di revoca ex art. 67 2° comma LF,di rimesse compiute, nell’anno anteriore alla dichiarazione di Fallimento della società, su conti correnti;
2 domanda di revoca ex art. 67 1° comma n. 3 LF di pegno costituito su titoli;
3 domanda di revoca ex art. 67 2° comma LF delle rimesse relative alla vendita dei titoli costituiti in pegno.
Il Tribunale ha dapprima riconosciuto nella fattispecie in esame la figura del cd. “pegno rotativo”, così come asserita dalla Banca, e la consequenziale legittima sostituzione dell’oggetto della garanzia, per poi negare, tuttavia, la irregolarità del pegno, non essendo prevista la facoltà di disporre della Banca.
Il Tribunale ha, pertanto, disposto la revoca delle rimesse, in quanto sarebbe da escludere che le stesse siano esercizio della garanzia pignoratizia del 30/03/2001, considerato che tale garanzia non avrebbe la natura di pegno irregolare, bensì quella di pegno regolare.
IL COMMENTO
Il Tribunale, nella fattispecie esaminata, pur riconoscendo che il pegno è rotativo, e la consequenziale possibilità di sostituire la res oggetto della garanzia, per il sol fatto che la fallita abbia impartito un ordine di prenotazione, onde poi procedere alla sostituzione, ravvisa la costituzione di un nuovo pegno, in chiara soluzione di continuità rispetto all’originaria garanzia, di natura regolare.
Tanto sul presupposto che l’ordine di prenotazione impartito alla Banca avesse determinato il rientro nella disponibilità della fallita della res oggetto del pegno, così contraddicendo l’originario spossessamento, proprio della garanzia reale e tanto in soluzione di continuità con l’originaria garanzia.
La sentenza in esame è stata censurata sul presupposto di aver confuso la legittima facoltà del cliente di indicare le modalità di destinazione della res fungibile oggetto di pegno, con la facoltà di disporre della stessa in senso sostanziale.
Il giudice di prime cure, infatti, ha confuso il concetto di prenotazione del titolo con quello della sottoscrizione, laddove le modalità di investimento, di conservazione e di amministrazione della res oggetto del pegno non devono essere confuse con la facoltà di disposizione e non fanno venire meno la natura irregolare della garanzia pignoratizia e la conseguente irrevocabilità dello stesso.
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