ISSN 2385-1376
Testo massima
Gli atti, i pagamenti e le garanzie astrattamente revocabili ai sensi dell’art. 67, commi 1 e 2, R.D. 267/1942 diventano intangibili se posti in essere in attuazione di un concordato preventivo o di un accordo omologato di ristrutturazione dei debiti avendo il legislatore introdotto al terzo comma del citato articolo una ipotesi di esenzione privilegiando la continuità aziendale e il salvataggio delle imprese in crisi rispetto alla par condicio creditorum.
Così si è espresso il Tribunale di Salerno, dott. Alessandro Brancaccio con la sentenza n. 4928 del 21.10.2014 resa in materia di revocatoria fallimentare.
Nel caso sottoposto all’esame del Tribunale, un fallimento evocava in giudizio una banca al fine di far dichiarare l’inefficacia, ex art. 67, comma 1, n. 4 R.D. 267/1942, di una ipoteca giudiziale; conseguentemente, il fallimento chiedeva la condanna del predetto creditore a corrispondere alla massa la somma che lo stesso aveva percepito, in forza della causa di prelazione, nel corso di un procedimento di concordato preventivo.
Tanto, sul presupposto che il pagamento ricevuto dalla banca in esecuzione del concordato non rientrasse nell’ipotesi di esenzione dall’azione revocatoria prevista dall’art. 67, comma 3, lett. e), r.d. citato, giacché fondato su un titolo inopponibile alla massa dei creditori.
Il Tribunale ha disatteso la doglianza attorea ritenendo che, ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. e) cit, non sono suscettibili di revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo.
Tale norma dispone che “gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata, nonché dell’accordo omologato ai sensi dell’articolo 182-bis, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all’articolo 161“.
Nel caso di specie, la somma contestata era stata corrisposta alla convenuta banca in adempimento delle obbligazioni assunte con il piano concordatario approvato dal ceto creditorio, regolarmente omologato, e dunque nell’ambito di un procedimento di sistemazione della crisi di impresa alternativo al fallimento.
La fattispecie di esenzione dall’azione revocatoria prevista dall’art. 67 è ordinata, infatti, a favorire la conservazione ed il recupero dei mezzi organizzativi delle imprese in stato di crisi mediante il ricorso a procedimenti concorsuali di matrice negoziale ed a preservare, conseguentemente, i creditori coinvolti da future iniziative giudiziali dirette a ricostituire, in loro danno, il patrimonio del debitore nell’ipotesi di un suo sopravvenuto fallimento.
La ratio di tale norma è proprio quella, infatti, di incentivare soluzioni concordate di ristrutturazione dei debiti con conseguente risanamento; ebbene, tale ratio sarebbe del tutto svuotata se i creditori non fossero sottratti al rischio della riproposizione di successive azioni revocatorie.
Pertanto, il giudice ha rigettato la domanda avanzata dall’attore affermando, in conclusione, che non occorre verificare se i pagamenti posti in essere in attuazione di un concordato preventivo o di un accordo omologato di ristrutturazione dei debiti siano o meno lesivi del principio della par condicio creditorum avendo il legislatore conferito esclusiva rilevanza al dato oggettivo della loro riconducibilità a un procedimento di composizione negoziale della crisi di impresa omologato dal Tribunale.
In conclusione, i pagamenti effettuati in esecuzione di un piano concordatario e/o di accordi di ristrutturazione di debiti non sono revocabili in caso di successivo fallimenro.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 591/2014