In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, l’azione revocatoria fallimentare del pagamento eseguito dal “debitor debitoris” può essere esercitata soltanto nei confronti del creditore assegnatario, ossia di colui che, beneficiando dell’atto solutorio, si è sottratto al concorso ed è, quindi, tenuto, onde ripristinare la “par condicio”, alla restituzione di quanto ricevuto, affinché sia distribuito secondo le regole concorsuali.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Vibo Valentia, Giudice Germana Radice, con la sentenza n. 436 del 3 settembre 2020.
Nel caso di specie, sollevato dalla curatela fallimentare di una società contro un suo creditore e una banca terzo pignorato, la Suprema Corte ha accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’istituto di credito, riprendendo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22160 del 3 novembre 2016.
Contestualmente, gli Ermellini hanno chiarito che tale logica non è riferibile, invece, al terzo debitore del fallito che abbia eseguito il pagamento, dato che egli non si è sottratto al concorso, non essendo creditore del fallito, ma ha soltanto eseguito (non già riscosso) il pagamento. La circostanza che con quel pagamento, come viene comunemente e correttamente affermato, egli abbia estinto contemporaneamente due obbligazioni – quella del fallito nei confronti del creditore procedente e la propria nei confronti del fallito – non sposta i termini della questione: che è e resta la questione del ripristino della par conditio creditorum ad opera di chi ad essa si sia sottratto a proprio vantaggio.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
REVOCATORIA FALLIMENTARE: CESSIONARIO TENUTO ALLA RESTITUZIONE SOLO SE IL DEBITO RISULTA DAI LIBRI CONTABILI
CESSIONE D’AZIENDA E RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL CESSIONARIO PER I DEBITI ANTERIORI AL TRASFERIMENTO
Sentenza | Corte di Cassazione, Sez. III civ., Pres. Vivaldi – Rel. Di Florio | 10.12.2019 | n.32134
CONCORDATO PREVENTIVO: IL CREDITORE PUÒ OTTENERE IL DECRETO INGIUNTIVO ANCHE DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLA DOMANDA
AMMISSIBILE SIA NEL CASO IN CUI IL CREDITO SIA GIÀ RICONOSCIUTO DAL DEBITORE SIA NEL CASO OPPOSTO IN CUI NON RISULTA ANCORA INSERITO NELL’ELENCO CONCORDATARIO
Sentenza | Corte d’Appello di Napoli, Pres. Notaro – Rel. Amoroso | 04.11.2019 | n.5264
REVOCATORIA-FONDO PATRIMONIALE: LA LEGITTIMAZIONE PASSIVA SPETTA AD ENTRAMBI I CONIUGI ANCHE SE L’ATTO È STATO STIPULATO DA UNO SOLO DI ESSI
È CONFIGURABILE UN INTERESSE DEL CONIUGE NON PROPRIETARIO ALLA PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO
Ordinanza | Corte di Cassazione, Sez. I, Pres. Di Virgilio – Rel. Amatore | 29.03.2019 | n.8978
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