ISSN 2385-1376
Testo massima
I termini ex art.69 bis lf sono di prescrizione e non di decadenza.
Ai fini della interruzione della prescrizione, anche in caso di atto interruttivo costituito dalla notificazione di una domanda giudiziale, ai sensi dell’art.2943 cc comma 1, non è sufficiente la consegna dell’atto introduttivo del giudizio all’ufficiale giudiziario, occorrendo che l’atto sia giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario e, pertanto, che la notificazione si sia perfezionata anche per quest’ultimo.
La scissione temporale del momento di perfezionamento delle notificazioni opera esclusivamente con riguardo agli atti processuali e/o limitatamente agli effetti processuali degli atti stessi e, quindi, non è idonea ad incidere sul principio di diritto sostanziale di cui all’art.1334 cc che individua il momento di efficacia degli atti recettizi in quello in cui pervengono nella sfera di conoscenza del destinatario, con la conseguenza che, poiché l’interruzione della prescrizione costituisce un tipico effetto sostanziale della domanda giudiziale, le conseguenze della notificazione per il destinatario vanno correlate al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti.
E’ quanto disposto dal Tribunale di Napoli, Giudice dott. Stanislao De Matteis, nell’ambito di un giudizio di revocatoria fallimentare in cui la banca convenuta ha sollevato eccezione di decadenza della curatela attrice dal diritto di proporre la domanda di revocatoria ex art. 69 bis, sul presupposto che l’atto di citazione, sebbene consegnato all’ufficio postale e spedito nel rispetto del termine di tre anni dalla dichiarazione di fallimento, è stato consegnato al destinatario in data successiva allo spirare di tale termine.
Con la sentenza in esame, il Tribunale di Napoli ha ritenuto prescritto il diritto della curatela ad ottenere la revoca degli atti impugnati, rigettando la relativa domanda, dopo aver scrupolosamente esaminato una pluralità di complesse questioni in diritto propedeutiche alla decisione in esame.
In primo luogo, la corretta individuazione della natura dei termini di cui all’art.69 bis, rubricato “Decadenza dall’azione” ed, in particolare, se trattasi effettivamente di termini di decadenza o se, nonostante la rubrica, nella specie si debba ravvisare una prescrizione.
Dopo aver enucleato la differenza tra i due istituti, anche richiamando autorevole dottrina, il giudice ritiene corretto qualificare in termini di prescrizione il regime di cui alla norma richiamata.
A questo punto, al fine di verificare l’avvenuta prescrizione del diritto fatto valere dalla curatela, il Tribunale ha ritenuto di dover affrontare, preliminarmente, l’ulteriore questione se sia possibile considerare sufficiente, ai fini della interruzione della prescrizione, l’avvenuto perfezionamento della notificazione per il solo notificante, (in quanto nella fattispecie in esame tale momento è anteriore allo spirare del termine di tre anni di cui all’art.69 bis).
La questione è stata risolta negativamente, ma non senza aver prima ripercorso il lungo dibattito avutosi sul punto, sia in dottrina che in giurisprudenza.
Il Tribunale, infatti, dopo aver riportato i contrastanti indirizzi registrati nella giurisprudenza di merito, anche dopo le note sentenze della Corte Costituzionale n.477 del 2002 e n.28 del 2004, ha illustrato la posizione di quella dottrina che ha suggerito di distinguere tra gli effetti processuali e gli effetti sostanziali della notificazione della domanda giudiziaria.
In particolare, tale orientamento, muovendo dalla disciplina della notificazione degli atti stragiudiziali civili, i cui effetti, trattandosi di atti recettizi, sono espressamente ricollegati dalla legge alla conoscenza che dell’atto abbia il destinatario, ritiene che anche per la domanda giudiziaria si debba distinguere tra l’effetto processuale della notificazione (la pendenza del giudizio) e l’effetto sostanziale (l’interruzione della prescrizione del diritto), che si ha soltanto al momento del recapito dell’atto al destinatario.
Il Tribunale, dopo una attenta disamina delle fattispecie ad oggi esaminate dagli interpreti, afferma doversi condividere la soluzione che richiede, in ogni caso, ai fini della interruzione della prescrizione e, quindi, anche in caso di atto interruttivo costituito dalla notificazione di una domanda giudiziale, ai sensi dell’art.2943 cc comma 1, che l’atto sia giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario e, pertanto, che la notificazione si sia perfezionata anche per quest’ultimo.
In altri termini, si ritiene che la scissione temporale del momento di perfezionamento delle notificazioni operi esclusivamente con riguardo agli atti processuali e/o limitatamente agli effetti processuali degli atti stessi e, quindi, non sia idonea ad incidere sul principio di diritto sostanziale di cui all’art.1334 cc che individua il momento di efficacia degli atti recettizi in quello in cui pervengono nella sfera di conoscenza del destinatario, con la conseguenza che, poiché l’interruzione della prescrizione costituisce un tipico effetto sostanziale della domanda giudiziale, esso risulta fuori dalla portata del nuovo principio introdotto dalle pronunzie di illegittimità costituzionale, e che le conseguenze della notificazione per il destinatario debbano essere correlate al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti.
Il Tribunale non ha mancato, poi, di evidenziare come tale principio, sia, del resto, in linea con l’orientamento della Suprema Corte che con la recente sentenza n. 21595 del 03/12/2012, ha affermato il seguente principio:
“Nell’esercizio dell’azione revocatoria ai fini della decorrenza degli effetti sostanziali della prescrizione non può aversi riguardo al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. La regola della differente decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario si applica, invero, solo agli atti processuali e non a quelli sostanziali. Questi ultimi producono i loro effetti sempre e comunque dal momento in cui pervengono all’indirizzo del destinatario, a nulla rilevando il momento in cui sono stati consegnati, dal mittente, all’Ufficiale Giudiziario.” Cass. civ. Sez. I, 03/12/2012, n.21595.
In estrema sintesi, alla luce di tutto quanto esposto, il Tribunale, ritenuto che i termini di cui all’art. 69 bis lf debbano essere interpretati come termini di prescrizione, e che, ai fini della interruzione degli stessi, non è sufficiente la consegna dell’atto introduttivo del giudizio all’ufficiale giudiziario, occorrendo che la notificazione si sia perfezionata anche per il destinatario, considerato che nella fattispecie in esame l’atto di citazione, sebbene fosse stato consegnato all’ufficio postale e spedito nel rispetto del termine di tre anni dalla dichiarazione di fallimento, è stato consegnato al destinatario in data successiva allo spirare di tale termine, ha ritenuto prescritta la domanda della curatela ad ottenere la revoca degli atti impugnati.
La decisione in esame, oltre a trattare attentamente una pluralità di complesse questioni di diritto, sostanziale e processuale, offrendone notevoli spunti di approfondimento, affronta un tema assai dibattuto sia in dottrina che in giurisprudenza, giungendo ad esprimere principi che, grazie anche alla completezza dell’iter argomentativo, sembrano fornire una soluzione, benché conforme, più convincente di quella fornita dalle recenti pronunzie della Suprema Corte.
Testo del provvedimento
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