ISSN 2385-1376
Testo massima
“In tema di azione revocatoria fallimentare, avente ad oggetto le rimesse su conto corrente a favore di una banca, la cui azienda sia poi stata ceduta ad altra banca, la legittimazione passiva sussiste in capo alla cessionaria ove risulti, come nella fattispecie, che con l’azienda bancaria siano state trasferite tutte le attività e passività aziendali, dunque anche i debiti futuri derivanti dall’azione revocatoria, in quanto obbligazioni ad oggetto determinabile, perché all’atto della convenzione erano identificabili gli eventuali debiti, risultanti dalla contabilità, in relazione ai pagamenti eseguiti dai debitori poi falliti; in base all’art. 58, 5° comma del d.lgs. n. 385/1993, il cessionario dell’azienda bancaria, decorsi tre mesi dalla cessione, risponde in via esclusiva dei debiti relativi all’azienda ceduta, ivi compreso quello derivante dall’azione revocatoria.
L’ampio tenore di tale norma consente di affermare che ai fini della responsabilità del cessionario non è necessario che il debito risulti iscritto nei libri contabili e, con specifico riferimento all’azione revocatoria, posto che non si tratta di un debito che necessiti di iscrizione, rileva unicamente il fatto che la relativa passività sia collegata ad un rapporto facente capo alla cedente e sia già maturata in capo ad essa.”
Sono questi i principi espressi dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice relatore dott. D’Onofrio, con la sentenza n. 2465 del 18/12/2013, emessa nell’ambito di una azione revocatoria ex art. 67 proposta da una società in amministrazione straordinaria nei confronti di un istituto di credito, al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia di rimesse bancarie per ingenti importi.
In particolare, è accaduto che al momento della notifica dell’originario atto di citazione, avvenuta in data 15/07/2010, l’attrice ha convenuto in giudizio un soggetto che, costituitosi in giudizio, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, sul presupposto che il rapporto di conto corrente intrattenuto facesse parte di un ramo d’azienda oggetto di cessione, ai sensi dell’art. 58 T.U.B., ad altro soggetto.
Successivamente, la procedura ha notificato nuovo atto di citazione al soggetto legittimato, che, tuttavia, ha eccepito la prescrizione dell’azione, per essere decorso il termine di oltre cinque anni, considerato che la notifica al soggetto legittimato era avvenuta in data 03/08/2011, mentre la dichiarazione di insolvenza della società in amministrazione straordinaria era del 03/08/2005 e la emanazione del decreto ai ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria era intervenuta in data 21/09/2005.
Il Tribunale ha affrontato la annosa questione della corretta individuazione del soggetto legittimato passivamente, in relazione alle passività derivanti da azione revocatoria fallimentare, allorquando sia intervenuta una cessione in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385/1993 in favore di altro istituto di credito.
Il Tribunale, aderendo alla eccezione sollevata dall’Istituto di credito, ha ritenuto l’azione prescritta, esprimendo il seguente principio:
“In tema di azione revocatoria fallimentare, avente ad oggetto le rimesse su conto corrente a favore di una banca, la cui azienda sia poi stata ceduta ad altra banca, la legittimazione passiva sussiste in capo alla cessionaria ove risulti, come nella fattispecie, che con l’azienda bancaria siano state trasferite tutte le attività e passività aziendali, dunque anche i debiti futuri derivanti dall’azione revocatoria, in quanto obbligazioni ad oggetto determinabile, perché all’atto della convenzione erano identificabili gli eventuali debiti, risultanti dalla contabilità, in relazione ai pagamenti eseguiti dai debitori poi falliti.
In base all’art. 58, 5° comma del d.lgs. n. 385/1993, il cessionario dell’azienda bancaria, decorsi tre mesi dalla cessione, risponde in via esclusiva dei debiti relativi all’azienda ceduta, ivi compreso quello derivante dall’azione revocatoria. L’ampio tenore di tale norma consente di affermare che ai fini della responsabilità del cessionario non è necessario che il debito risulti iscritto nei libri contabili e, con specifico riferimento all’azione revocatoria, posto che non si tratta di un debito che necessiti di iscrizione, rileva unicamente il fatto che la relativa passività sia collegata ad un rapporto facente capo alla cedente e sia già maturata in capo ad essa.“
Sulla base di tali presupposti, il Tribunale ha dichiarato prescritta l’azione proposta dalla curatela.
Testo del provvedimento
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