Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm
In ipotesi di titoli oggetto di pegno irregolare, è esclusa soggezione a revocatoria fallimentare delle somme ricavate dalla vendita di detti beni a compensazione di eventuali crediti vantati dal garantito, in quanto rientranti nell’esenzione da revocatoria di cui all’art. 4 del d.lgs n. 170/2004 il quale prevede che al verificarsi di un evento determinante l’escussione della garanzia, il creditore pignoratizio ha facoltà, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento o di liquidazione, di procedere all’utilizzo del contante oggetto della garanzia per estinguere l’obbligazione finanziaria garantita.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Nola, Giudice Giuseppa d’Inverno con la sentenza n. 174 del 17.01.2018.
Nella fattispecie in disamina, il fallimento di una società conveniva in giudizio la Banca onde ottenere la revoca delle rimesse derivanti da un operazione di vendita di titoli a decurtazione dell’esposizione debitoria della società poi fallita, in quanto posta in essere nel semestre antecedente il fallimento e nella piena consapevolezza da parte dell’intermediario dello stato di insolvenza in cui versava all’epoca dell’escussione la società.
Si costituiva in giudizio l’Istituto di Credito convenuto contestando in toto le prospettazioni attoree, deducendo preliminarmente che l’operazione contestata era stata posta in essere anteriormente il semestre antecedente il fallimento ed altresì rilevando che i titoli poi venduti erano oggetto di una garanzia pignoratizia e che pertanto la banca aveva il pieno diritto di escutere la garanzia e trattenere le somme incassate.
Sul punto, il Tribunale rilevava preliminarmente che l’importo derivante dall’operazione di vendita contestata era sì stato incamerato dalla banca convenuta ma che non risultava accreditato nel conto corrente acceso dalla società poi fallita presso la detta banca, sicchè, non essendo stata effettuata alcuna rimessa, non era possibile qualificare la domanda proposta dalla curatela come revocatoria ex art. 67, comma 2, lett.b. l. fall, dovendosi, piuttosto, interpretare la domanda come revocatoria della compensazione effettuata alla data di esigibilità dei crediti bancari, avvenuta all’epoca del passaggio a sofferenza dei conti correnti, ciò in quanto i titoli venduti erano oggetto di un pegno irregolare a garanzia dell’esposizione debitoria della società, nel quale era prevista la facoltà della Banca di disporre di detti beni in modo pieno e temporalmente incondizionato.
Ciò posto, il Giudice rilevava che doveva essere esclusa da revocatoria la compensazione tra il credito della banca derivante dalla vendita degli strumenti finanziari costituiti in pegno in quanto rientrante nell’esenzione di cui all’art. 4 del d.lgs n. 170/2004, ricorrendo le condizioni di cui agli artt. 1 e 2 del citato Decreto in quanto:
a. trattavasi di garanzia prestata da una società commerciale in favore di un ente creditizio;
b. il contratto di pegno in discussione si configurava quale contratto di garanzia finanziaria avente ad oggetto strumenti finanziari;
c.il medesimo contratto è provato per iscritto e la garanzia finanziaria è stata prestata.
Sulla scorta di tali considerazioni il Tribunale rigettava integralmente la domanda proposta dalla curatela con condanna al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
REVOCATORIA FALLIMENTARE: È INAMMISSIBILE SU RICAVATO VENDITA TITOLI IN PEGNO IRREGOLARE VERSATO DIRETTAMENTE AL CREDITORE
LA BANCA NON È TENUTA AD INSINUARSI NEL PASSIVO FALLIMENTARE PER CARENZA DI INTERESSE
Sentenza | Tribunale di Roma, dott. Giuseppe Di Salvo | 08.08.2016 | n.15833
FALLIMENTO: IL CREDITORE PUÒ ESCUTERE IL PEGNO ANCHE IN ASSENZA DI AMMISSIONE AL PASSIVO IN VIA PRIVILEGIATA
L’ART. 4 D. LGS. 170/2004 SGANCIA LA REALIZZAZIONE DELLA GARANZIA DAL CONTROLLO PREVENTIVO DEL TRIBUNALE
Ordinanza | Tribunale di Brescia, Pres. Sabbadini – Rel. Busato | 27.01.2015 |
CONCORDATO PREVENTIVO: LA BANCA PUÒ ESCUTERE LA GARANZIA PIGNORATIZIA?
TERMINI E CONDIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL PEGNO
Ordinanza | Trib. Ravenna, dott. M. Vicini | 25.10.2014 |
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