L’azione revocatoria ex artt. 67ss. l.f., si fonda su due presupposti: un requisito oggettivo, ossia il compimento di un atto solutorio nel periodo sospetto; ed un requisito soggettivo, ossia la consapevolezza in capo all’accipiens dello stato di insolvenza.
La dimostrazione della conoscibilità dello stato di insolvenza segue un percorso probatorio di tipo presuntivo, scandito da elementi gravi, precisi e concordanti, tali da ritenere che il creditore, applicandosi con comune diligenza, non avrebbe potuto non conoscere lo stato di dissesto del debitore. Tuttavia, non può esservi un’astrazione assoluta dalla realtà fattuale né l’utilizzazione del solo parametro valutativo. Del pari, non è rilevante ai fini della sussistenza della scientia decoctionis il rimando alle notizie di stampa, sia perché le informazioni giornalistiche non assurgono a fonti di conoscenza legale, sia perché esse non sono dotate di indiscutibile attendibilità, sia perché non essendo il creditore tenuto a leggere i giornali, occorrerebbe dimostrare l’effettiva percezione di una precisa ed inequivoca notitia decotionis.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Milano, Giudice Irene Lupo con la sentenza n. 324 del 19.03.2018.
Con atto di citazione ritualmente notificato, una Società Alfa S.P.A. citava in giudizio una Banca per sentire dichiarare inefficaci e revocati ai sensi dell’art. 67 comma 2, l.f., gli atti estintivi dell’esposizione debitoria della fallita nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento, conseguentemente, condannare l’Istituto di Credito alla refusione in favore della procedura dell’importo determinato.
Si costituiva in giudizio la Banca chiedendo in via preliminare l’accertamento della mancanza di legittimità attiva del fallimento e nel merito, la reiezione delle domande dell’attore.
Il Giudice, dopo aver verificato l’effettiva legittimazione attiva del Fallimento Società Beta S.P.A., ha stabilito che non sussistevano elementi gravi, precisi e concordanti tali da ritenere che la Banca conoscesse in modo inequivoco lo stato di insolvenza del Fallimento Società Beta S.P.A., né potevano essere ammessi i capitoli di prova articolati da parte attrice, in quanto in parte generici e valutativi, in parte documentali o irrilevanti.
Il Tribunale, infatti, ha ritenuto irrilevante la circostanza secondo cui lo stato di dissesto in cui versava la Società Beta S.P.A. era ricavabile dalla operazione di scissione in quanto rientrante nell’ambito delle scelte gestionali di ogni operatore commerciale.
Del pari, non è rilevante ai fini della sussistenza della scientia decoctionis il rimando alle notizie di stampa, sia perché le informazioni giornalistiche non assurgono a fonti di conoscenza legale, sia perché esse non sono dotate di indiscutibile attendibilità, sia perché non essendo il creditore tenuto a leggere i giornali, occorrerebbe dimostrare l’effettiva percezione di una precisa ed inequivoca notitia decotionis.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la mancata sussistenza di elementi gravi, precisi e concordanti tali da ritenere che il creditore conoscesse in modo inequivoco lo stato di insolvenza ha condotto il Giudice a rigettare la domanda di parte attrice con condanna alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
REVOCATORIA FALLIMENTARE: LA PROVA DELLA SCIENTIA DECOCTIONIS È INDIZIARIA E NON DIRETTA
I PROTESTI COSTITUISCONO UNA PRESUNZIONE SEMPLICE
Sentenza Cassazione Civile, sez. prima, Pres. Ceccherini – Rel. Didone 14-01-2016 n. 504
SCIENTIA DECOCTIONIS: OCCORRONO DATI CONTABILI NEGATIVI DI IMMEDIATA EVIDENZA
NON RILEVA EX SE LA CIRCOSTANZA CHE LA BANCA SIA UN OPERATORE QUALIFICATO
Sentenza Corte di Appello di Napoli, Pres. Lopiano – Rel. Tabarro 25-05-2015 n.2360
REVOCATORIA FALLIMENTARE: LA BANCA CHE MANTENGA IN ESSERE GLI AFFIDAMENTI NON CONOSCE LO STATO DI INSOLVENZA
LA SCIENTIA DECOCTIONIS DEVE ESSERE EFFETTIVA E NON MERAMENTE POTENZIALE.
Sentenza Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott. M. Pugliese 28-01-2015 n.341
REVOCATORIA FALLIMENTARE: AI FINI DELLA SCIENTIA DECOCTIONIS NON RILEVA LA CLASSIFICAZIONE A SOFFERENZA DEL CONTO
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Sentenza | Tribunale di Napoli, dott.ssa Alessia Notaro | 09.01.2015 | n.285
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