ISSN 2385-1376
Testo massima
L’esenzione di cui all’art.67, comma 3, lett. f) L.Fall, non si applica al pagamento intervenuto per effetto di una transazione novativa in materia di lavoro.
La norma fa riferimento a pagamenti di retribuzione che vengono scambiati contestualmente o quasi contestualmente con la prestazione lavorativa al fine di garantire la correntezza delle prestazioni lavorative indispensabili a scongiurare il blocco dell’attività aziendale.
La ratio che se ne ricava, ovverosia quella di favorire la conservazione dell’attività nel periodo di crisi evitando che la minaccia di future revocatorie disincentivi la prestazione di lavoro, o comunque la collaborazione dei soggetti necessari al proseguimento dell’attività, non ricorre laddove il corrispettivo versato al lavoratore sia il frutto di un intervenuto accordo transattivo di natura novativa.
Così il Tribunale di Napoli, sezione fallimentare, in persona del Giudice Unico, dott. Nicola Graziano con sentenza n.12288 del 15.11.2013, si è pronunciato sull’azione revocatoria ex art.67 LF, promossa dalla curatela avverso il pagamento incassato coattivamente da un lavoratore della società fallita nei sei mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento.
Nel caso di specie, il pagamento coattivo traeva origine da un verbale di conciliazione messo in esecuzione dal lavoratore prima con precetto rimasto infruttuoso e poi con pignoramento presso terzi conclusosi con successiva ordinanza di assegnazione con la quale il lavoratore aveva incassato la somma da un debitore della società fallita.
In via preliminare, il Tribunale ha ribadito il principio della revocabilità dei pagamenti coattivi (così Cass. n.7579/11), precisando che il termine semestrale deve essere computato non dalla data dell’ordinanza di assegnazione del credito pronunciata dal giudice dell’esecuzione ma dalla data dell’effettivo atto di pagamento, in quanto l’effetto satisfattivo per il creditore procedente può ritenersi perfezionato soltanto in quella determinata data.
Il Giudice ha, poi, individuato nella fattispecie in esame la ricorrenza dei presupposti dell’azione ex art. 67, comma 2, ed in particolare:
1. quello soggettivo della cd. scientia decoctionis, dato dalla intrapresa iniziativa giudiziale da parte del lavoratore, alla quale si è aggiunta la conoscenza da parte dello stesso della pendenza a carico della fallita di numerose procedure esecutive;
2. quello oggettivo del pagamento effettuato nei sei mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento, precisando vieppiù, che il termine semestrale va computato dall’effettivo atto di pagamento atteso che, l’effetto satisfattivo per il creditore può ritenersi perfezionato solo da quella determinata data.
L’adito Giudicante ha, a questo punto, affrontato la questione inerente all’applicabilità al caso di specie del terzo comma art.67 Lf, precisando come la norma in oggetto faccia riferimento a pagamenti di retribuzione che vengono scambiati contestualmente, o quasi contestualmente, con la prestazione lavorativa al fine di garantire la correntezza delle prestazioni lavorative indispensabili a scongiurare il blocco dell’attività aziendale.
Ebbene ha ancora precisato il Tribunale la fattispecie in esame non deve essere ricompresa nel novero dall’art.67 lettera f LF atteso che, dalla semplice lettura del verbale di conciliazione, che ha dato origine al pagamento delle somme contestate, il rapporto di lavoro tra il dipendente e la società fallita (allora in bonis) era stato interrotto e successivamente era stato instaurato giudizio innanzi al giudice del Lavoro al fine di ottenere la conversione del rapporto a tempo indeterminato e la condanna della società convenuta al risarcimento del danno.
Il Giudice, invero, ha correttamente rilevato come, sin da una prima lettura dello stesso verbale, emergesse in modo chiaro che il lavoratore: “rinuncia in via definitiva e generale ad ogni eventuale ragione di credito che lo stesso possa vantare nei confronti della Società in dipendenza del pregresso rapporto di lavoro
”.
Ha quindi concluso nel senso che il pagamento ricevuto dal lavoratore non rientrasse nella esenzione di cui alla lettera f) dell’art. 67 Legge fall. in quanto effettuato non a titolo di corrispettivo per prestazioni di lavoro, ma per effetto di un accordo transattivo di natura novativa.
Ha infine rilevato come la norma in oggetto costituisca un’eccezione al principio della par condicio creditorum e vada pertanto interpretata in senso restrittivo, non potendosene estendere l’applicazione al caso di specie (nel senso della interpretazione restrittiva si considerano, per esempio, oggetto di revocatoria anche il pagamento dell’indennità di preavviso ed i rimborsi spese non avendo questi la natura di corrispettivi per prestazione di lavoro).
Sulla scorta di tali argomentazioni il Giudice ha accolto la domanda revocatoria dichiarando l’inefficacia del pagamento così ottenuto.
Testo del provvedimento
SENTENZA N.12288 ANNO 2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione fallimentare, in persona del dott. Nicola Graziano, in funzione di giudice unico,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 12288/2012 R.G. riservata per la decisione all’udienza del 13 giugno 2013, con assegnazione del termine di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
avente ad oggetto: revocatoria fallimentare ai sensi dell’art. 67, comma II, l.fall., e vertente
TRA
Fallimento della Società ALFA S.p.a (n. XXX/2011)
(PARTE ATTRICE)
E
TIZIO
(PARTE CONVENUTA)
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la odierna parte ricorrente Fallimento della Società ALFA (fallimento dichiarato dal Tribunale di Napoli con sentenza del 24 febbraio 2011 n. 51), chiedeva, previa verifica dei presupposti richiesti dall’art. 67, comma II, legge fall., accertarsi e dichiararsi l’inefficacia del pagamento effettuato dal Comune di (OMISSIS) in data 3 febbraio 2011 in favore della parte convenuta TIZIO, per la somma di Euro 2.836,00 e per l’effetto condannarsi la parte convenuta alla restituzione in favore della società attrice della somma di Euro 2.836,00 oltre interessi al saggio legale dalla data della domanda fino al saldo, con anatocismo annuale per il periodo successivo alla domanda.
Vinte le spese.
Premetteva la parte attrice che il convenuto TIZIO, in forza del verbale di conciliazione giudiziale n. 14/2009 del Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, in funzione di Giudice del Lavoro, redatto in data 27 maggio 2009 e munito di formula esecutiva in data 1 luglio 2009, aveva notificato alla ALFA SPA in bonis atto di precetto per il pagamento della somma di Euro 3.355,24, oltre interessi e spese di competenza e che, essendo rimasto infruttuoso tale precetto, il TIZIO, a seguito di procedura di pignoramento presso terzi e successiva ordinanza di assegnazione, aveva incassato coattivamente, in data 3 febbraio 2011, la somma di Euro 2.836,00 direttamente dal Comune di (OMISSIS), a sua volta debitore della Società ALFA SPA.
Ciò precisato, a sostegno della azione proposta, osservava la parte attrice che vi erano i presupposti per la revocabilità del pagamento ex art. 67, II comma, legge fall. e precisamente: 1) il presupposto soggettivo della c.d. scientia decoctionis ricavabile sia dalla attività stessa che la parte convenuta era stata costretta a porre in essere per ottenere il pagamento coattivo del proprio credito ma anche dai bilanci depositati e dalle notizie di stampa che avevano ripetutamente messo in evidenza lo stato di crisi in cui versava la società poi fallita e dalla pendenza a suo carico di numerose procedure esecutive; 2) il presupposto oggettivo del pagamento entro il termine di sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento (sosteneva parte attrice che bisognava far riferimento, non già all’ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione, bensì al momento del pagamento).
Si costituiva in giudizio la parte convenuta, a mezzo di comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 27 settembre 2012, chiedendo il rigetto integrale delle domande proposte, il tutto con vittoria delle spese del presente giudizio.
Sosteneva la parte convenuta che non era stata data dal fallimento ricorrente la prova del presupposto soggettivo della c.d. scientia decoctionis (contestando la effettiva conoscenza dello stato di insolvenza della società ALFA SPA anche in considerazione del fatto che essendo interamente gestita la società da un ente pubblico non si poteva ritenere e immaginare , secondo la coscienza comune, la sua fallibilità) e che non ricorreva l’esistenza del presupposto oggettivo della revocabilità del pagamento di cui all’art. 67, II comma, della legge fall. in quanto il pagamento era avvenuto in forza di un provvedimento del GE (ordinanza di assegnazione del 4 novembre 2009 emessa dal Tribunale di Napoli Sezione Distaccata di Ischia, anche se poi l’effettivo pagamento era avvenuto circa due anni dopo).
Sosteneva, inoltre, la parte convenuta che il pagamento in ogni caso non sarebbe stato revocabile ricorrendo, nel caso di specie, una ipotesi di cui all’art. 67, comma III, lettera f della legge fallimentare in quanto la somma incassata dal TIZIO (ex lavoratore della ALFA SPA) costituiva, senza alcun dubbio alcuno, un corrispettivo (risarcitorio) derivante da prestazioni di lavoro rimaste non soddisfatte nei confronti di un dipendente della società.
Concessi i termini di cui all’art. 183, VI comma, c.p.c., lo scrivente Giudice, ritenuto di poter decidere senza ammettere alcun mezzo di prova ma solo alla luce della documentazione prodotta dalle parti nei rispettivi atti, disponeva fissarsi l’udienza del 28 marzo 2013 (poi rinviata d’ufficio al 13 giugno 2013) per la precisazione delle conclusioni. Così, alla sopra detta udienza, le parti precisavano le rispettive conclusione ed il Giudice assegnava la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.
Orbene, la domanda di parte attrice, fallimento della Società ALFA SPA, diretta ad ottenere, previa verifica dei presupposti richiesti dall’art. 67, comma II, legge fall., l’accertamento e la dichiarazione dell’inefficacia del pagamento effettuato dal Comune di (OMISSIS) in data 3 febbraio 2011 in favore della parte convenuta TIZIO, per la somma di Euro 2.836,00, e per l’effetto, la condanna della parte convenuta alla restituzione in favore della società attrice della somma di Euro 2.836,00 oltre interessi al saggio legale dalla data della domanda fino al saldo, merita di essere accolta perché fondata.
Infatti, in primo luogo va ricordato che soggiacciono alla azione revocatoria fallimentare anche i pagamenti coattivi (così Cass. N. 7579/2011) e che il termine semestrale va computato non dalla data dell’ordinanza di assegnazione del credito pronunciata dal giudice dell’esecuzione ma dalla data dell’effettivo atto di pagamento in quanto l’effetto satisfattivo per il creditore procedente può ritenersi perfezionato soltanto in quella determinata data (fattispecie identica a quella che ci occupa di pagamento eseguito dal debitore del fallito al creditore di questo ultimo in sede di esecuzione mobiliare presso terzi Cass. N. 463/2006).
Ciò precisato, ricorre, in primo luogo, il pagamento effettuato nel periodo sospetto perché il Comune di (OMISSIS) ha effettuato il pagamento con mandato del 3 febbraio 2011 per la somma di Euro 2.836,00 e quindi, con tutta evidenza, molto meno di sei mesi prima della data della dichiarazione di fallimento avvenuta il 24 febbraio 2011.
In tal caso risulta un pagamento lesivo della par condicio creditorum senz’altro revocabile ex art. 67, comma II, legge fall., dovendosi ritenere di aderire all’orientamento giurisprudenziale prevalente, secondo cui l’eventus damni è in re ipsa e consiste nel fatto stesso della lesione della par condicio creditorum, ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all’atto di disposizione patrimoniale posto in essere durante il periodo sospetto.
In tale ipotesi, infatti, al curatore grava soltanto l’onere di provare la effettiva conoscenza da parte dell’accipiens dello stato di insolvenza prova che, a giudizio del Tribunale, è stata pianamente raggiunta dalla parte attrice.
Come è noto, secondo la consolidata giurisprudenza, la prova della effettiva conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte del creditore, può essere ricavata anche da elementi indiziari aventi i requisiti della gravità, precisione e concordanza, quindi può essere fondata su elementi di fatto che siano idonei a fornire la prova per presunzioni della conoscenza effettiva da parte del creditore.
Ciò precisato, in primo luogo, vi è la prova della conoscenza dello stato di insolvenza della ricorrente derivante proprio dalla intrapresa iniziativa giudiziale da parte del TIZIO, alla quale si aggiunge la conoscenza da parte dello stesso della pendenza a carico della fallita di numerose procedure esecutive.
Va ancora considerato che lo stesso stato di insolvenza era desumibile dalle notizie diffuse dagli organi di informazione locale che hanno dato amplissimo risalto alla situazione di grave crisi economica in cui versava la ALFA SPA che ben potevano essere note ai soggetti che operavano nella provincia napoletana e comunque nella Campania, sicuramente note alla parte convenuta dati i rapporti intercorsi con la società poi fallita.
Del resto ogni altra notizia della grave crisi era ricavabile dalla consultazione del registro delle imprese e dai bilanci depositati.
Va, quindi, ritenuta raggiunta la prova da parte della curatela della effettiva conoscenza da parte della convenuta dello stato di insolvenza della società poi fallita, non potendosi ritenere fondata l’eccezione di parte convenuta secondo cui non si poteva nemmeno immaginare la fallibilità della società in quanto gestita da un ente pubblico e quindi immune da fallibilità, se solo si ricorda che una società partecipata dalla mano pubblica avvalendosi di strumenti previsti dal diritto societario, non può che essere ritenuta un soggetto di natura privata alla quale si applicano le regole proprie del diritto fallimentare.
Se ne ricava, allora, che, nel caso in esame ricorrono presupposti richiesti dall’art. 67, comma II, legge fall., per la dichiarazione dell’inefficacia del pagamento effettuato dal Comune di (OMISSIS) in data 3 febbraio 2011 in favore della parte convenuta TIZIO, per la somma di Euro 2.836,00, per l’effetto, la condanna della parte convenuta alla restituzione in favore della società attrice della somma di Euro 2.836,00, oltre interessi al saggio legale dalla data della domanda fino al saldo.
Neppure coglie nel segno la tesi di parte convenuta secondo cui il pagamento per cui è causa non sarebbe affatto revocabile ricorrendo, nel caso di specie, una ipotesi di cui all’art. 67, comma III, lettera f della legge fallimentare in quanto la somma incassata dal TIZIO (ex lavoratore della ALFA SPA) costituiva senza alcun dubbio un corrispettivo (risarcitorio) derivante da prestazioni di lavoro rimaste non soddisfatte nei confronti di un dipendente della società.
In effetti il problema riguarda la possibilità di applicare le disposizioni sull’azione revocatoria anche alle transazioni in materia di lavoro che, a giudizio di chi scrive, nonostante vi sia una parte della dottrina che esclude tale possibilità, è una ipotesi praticabile se solo si pensa alla ratio della norma di cui alla lett. f) del terzo comma dell’art. 67 legge fall. che è, infatti, quella di favorire la conservazione dell’attività in periodo di crisi, evitando che la minaccia di future revocatorie disincentivi la prestazione di lavoro o comunque la collaborazione dei soggetti necessari, appunto, al proseguimento dell’attività.
In altre parole, la norma fa riferimento a pagamenti di retribuzione che vengono scambiati contestualmente o quasi contestualmente con la prestazione lavorativa al fine di garantire la correntezza delle prestazioni lavorative indispensabili a scongiurare il blocco dell’attività aziendale.
Tale ipotesi non ricorre nel caso che ci occupa se solo si legge il contenuto del richiamato verbale di conciliazione giudiziale dal quale emerge che il rapporto di lavoro intercorso tra il TIZIO e la società ALFA SPA, all’epoca in bonis, era stato interrotto e per questo motivo lo stesso aveva instaurato un giudizio innanzi al Giudice del Lavoro di Ischia a mezzo del quale chiedeva dichiararsi la conversione del rapporto a tempo indeterminato e la condanna della società convenuta al risarcimento del danno corrispondente a tutte le retribuzioni non percepite quanto meno dalla data di messa in mora al ripristino del rapporto.
Dal verbale emerge che “il TIZIO rinuncia in via definitiva e generale ad ogni eventuale ragione di credito che lo stesso possa vantare nei confronti della Società ALFA SPA in dipendenza del pregresso rapporto di lavoro, in particolare ed esemplificativamente, in diverso o superiore inquadramento, per maggiori retribuzioni, contribuzioni, per l’eventuale incidenza dei predetti compensi sul TFR, per risarcimento danni a qualsiasi titolo con speciale riguardo al danno biologico connesso al rapporto di lavoro, ivi compresa la fattispecie ex art. 2116 c.c., nessuno escluso, pur se non espressamente menzionato, comunque connesse al rapporto di lavoro intercorso e con la cessazione del rapporto stesso”.
Se ne ricava, quindi, che, se solo si pensi alla ratio della norma, il pagamento ricevuto dal TIZIO non rientra nella esenzione di cui alla lettera f) dell’art. 67 Legge fall. in quanto non può ritenersi dovuto a titolo di corrispettivo per prestazioni di lavoro da lui effettuate, dovendosi, piuttosto, pensare ad un accordo transattivo di natura novativa.
Del resto la norma, eccezione al principio della par condicio creditorum, va interpretata in senso restrittivo e non può certamente estendersi ad ipotesi come quella sopra indicata (nel senso della interpretazione restrittiva si considerano, per esempio, oggetto di revocatoria anche il pagamento dell’indennità di preavviso ed i rimborsi spese non avendo questi la natura di corrispettivi per prestazione di lavoro).
Giova solo aggiungere che nello stesso senso, sia pure sotto altro profilo ed in relazione a diversa fattispecie, si è pronunciata la giurisprudenza di merito (Tribunale di Udine, 17 febbraio 2012 in www.ilcaso.it) che ha sostenuto che “La transazione contenuta in un verbale di conciliazione redatto davanti alla Direzione Provinciale del Lavoro può essere impugnata dalla curatela fallimentare – anche in via di eccezione in base al disposto dell’art. 95, primo comma l. fall – essendo un contratto con cui le parti si fanno reciproche concessioni, sia ai sensi dell’art. 66 l. fall, secondo le regole ordinarie del codice civile, quale atto dispositivo posto in essere dal debitore in pregiudizio delle ragioni dei creditori, sia ai sensi dell’art. 67, n. 1, l. fall, quale atto a titolo oneroso relativo a obbligazioni sproporzionate posto in essere nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento”.
Anche da questo punto di vista la domanda merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, Sezione Settima Civile Fallimentare, definitivamente pronunciando nel giudizio proposto dal Fallimento della Società ALFA SPA (n. 51/2011) nei confronti della parte convenuta TIZIO, disattesa e reietta ogni altra domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
1) accoglie la domanda e per l’effetto, previa dichiarazione dell’inefficacia del pagamento effettuato dal Comune di (OMISSIS) in data 3 febbraio 2011 in favore della parte convenuta TIZIO, per la somma di complessivi Euro 2.836,00, condanna la parte convenuta TIZIO alla restituzione in favore della società attrice della somma di Euro 2.836,00, oltre interessi legali dalla domanda fino al saldo;
2) condanna la parte convenuta TIZIO al pagamento in favore della parte attrice Fallimento della Società ALFA SPA (n. 51/2011) delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per spese ed Euro 1.000,00 per compensi, oltre iva e cassa come per legge.
Così deciso in Napoli, lì 12 novembre 2013
Il Giudice Unico
dott. Nicola Graziano
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 712/2013