ISSN 2385-1376
Testo massima
Il titolo esecutivo in possesso dell’agente di riscossione non è sorretto da un provvedimento giudiziale ma amministrativo e non rientra, pertanto, nelle categorie dell’ipoteca legale o volontaria per cui è prevista la revoca.
I crediti che l’Erario vanta nei confronti delle aziende in crisi vanno iscritti allo stato passivo del fallito con collocazione ipotecaria ex articolo 77 Dpr 602/73.
Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7864 del 03.04.2014, decidendo sul ricorso proposto dal curatore del fallimento di una società in liquidazione avverso il decreto con cui Tribunale aveva accolto l’opposizione al passivo da parte di Equitalia.
Nel caso di specie, l’agente di riscossione aveva ottenuto dal Tribunale di Udine l’ammissione al passivo in via ipotecaria per l’intero credito vantato, sulla base del presupposto che l’ipoteca prevista dall’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) costituiva un’ipotesi di ipoteca legale, non assoggettabile a revocatoria ai sensi dell’art 67, primo comma, n. 4 della legge fall., anche se iscritta nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Avverso detto provvedimento il fallimento della società proponeva ricorso per cassazione adducendo che l’ipoteca disciplinata ex articolo 77 Dpr 602/73 presentava tutte le caratteristiche richieste ai fini della revocatoria, ben potendosi accostare all’ipoteca giudiziale, atteso che entrambe costituiscono uno strumento della riscossione, il quale presuppone un titolo esecutivo anche non definitivo, costituito dal ruolo e quindi un accertamento del credito in via amministrativa.
Ebbene la Corte, chiamata a pronunciarsi sul caso de quo, non ha accolto le doglianze del ricorrente affermando, invece, che “l’ipoteca prevista dall’art. 77 del d.P R. n. 602 del 1973 non è riconducibile né all’ipoteca volontaria (art. 2821 cod civ in quanto la sua iscrizione prescinde dal consenso del proprietario del bene gravato, né a quella legale (art. 2817 cod. civ ), dal momento che l’iscrizione non ha luogo automaticamente su specifici beni oggetto di negoziazione, al fine di garantire l’adempimento di obbligazioni derivanti da un’operazione di trasferimento della proprietà, ma richiede un’iniziativa del creditore e non presuppone un preesistente atto negoziale. Essa, pur potendo essere accostata all’ipoteca giudiziale (art. 28 18 cod. civ.), con la quale ha in comune la subordinazione dell’iscrizione ad una iniziativa del creditore fondata su un titolo esecutivo precostituito e la finalità di garantire l’adempimento di una generica obbligazione pecuniaria, se ne differenzia per la natura del titolo che ne costituisce il fondamento, il quale non è rappresentato da un provvedimento giurisdizionale, ma da un atto amministrativo. Si tratta pertanto di una figura autonoma, non agevolmente inquadrabile in nessuna delle categorie previste dal codice civile, e quindi non suscettibile di revoca ai sensi dell’art 64, primo comma, n. 4 della legge fall., il quale prevede la revocabilità delle sole ipoteche giudiziali e volontarie“.
Sulla base di tali considerazioni gli Ermellini hanno, dunque, rigettato il ricorso, compensando le spese di lite.
Per approfondimenti sulla materia si veda:
L’iscrizione ipotecaria effettuata dall’agente della riscossione non è assimilabile alle ipotesi di ipoteca volontaria o giudiziale.
Sentenza | Cassazione civile, sezione prima | 09-01-2014 | n.325
L’iscrizione ipotecaria effettuata dall’agente della riscossione non è assimilabile alle ipotesi di ipoteca legale di cui all’art.2817 cc.
Sentenza | Cassazione civile, sezione prima | 18-05-2012 | n.7911
L’art. 67 della legge fallimentare consente la revoca delle ipoteche solo se qualificabili come volontarie o giudiziali, e non di quelle legali.
Ordinanza | Cassazione civile, sezione sesta | 06-11-2012 | n.19141
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
FALLIMENTO DELLA PS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore dott. MT, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Germanico n. 12, presso l’avv.(OMISSIS), dal quale, unitamente all’avv. .(OMISSIS) del foro di Udine, è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE
e
EQUITALIA NORD S.P.A., in persona del procuratore GP, in virtù di procura per notaio LM del 23 settembre 2011, rep.n. 95593, elettivamente domiciliata in Roma, alla via F. De Sanctis n. 4, presso l’avv. (OMISSIS), unitamente all’avv. (OMISSIS)del foro di Udine, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al controricorso
CONTRORICORRENTE
avverso il decreto del Tribunale di Udine depositato il 12 ottobre 2011
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 novembre 2013 dal Consigliere dott. Guido Mercolino, udito l’avv. (OMISSIS) per il ricorrente, udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale doti Pasquale FIMIANI, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. )”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L’Equitalia Friuli Venezia Giulia S p.a., agente della riscossione dei tributi, propose opposizione allo stato passivo del fallimento della PS S.r.l. in liquidazione, chiedendo la collocazione in grado ipotecario, ai sensi dell’art. 77 del d P.R. 29 settembre 1973, n. 602, di un credito complessivo di Euro 68.220,33, ammesso al passivo in parte con privilegio mobiliare, in parte in chirografo.
1.1 Con decreto del 12 ottobre 20111 il Tribunale di Udine ha accolto l’opposizione, ammettendo al passivo l’intero credito in via ipotecaria.
A fondamento della decisione, per quanto ancora rileva in questa sede, il Tribunale ha affermato che l’ipoteca prevista dall’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 costituisce un’ipotesi d’ipoteca legale, non assoggettabile a revocatoria ai sensi dell’art 67, primo comma, n. 4 della legge fall., anche se iscritta nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento Ha infatti ritenuto che, nonostante le modificazioni intervenute nel quadro normativo, alla garanzia in questione possa es-sere riconosciuta la medesima natura dell’ipoteca legale prevista in passato dall’art. 26 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, abolita dall’art. 29 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e sostituita da quella introdotta dall’art. 22 del medesimo d.lgs. Essa è prevista espressamente dalla legge in relazione alla causa del credito, ritenuto degno di particolare tutela, e deriva direttamente dalla stessa, in quanto la nascita del titolo per l’iscrizione è contestuale o addirittura anteriore all’insorgenza del credito-, per tale motivo, si differenzia dall’ipoteca giudiziale, la quale presuppone l’accertamento definitivo del credito, necessariamente preesistente alla nascita del titolo, e non é assimilabile neppure all’ipoteca volontaria, in quanto prescinde dal consenso del debitore. La garanzia in questione dev’essere pertanto annoverata tra le ipoteche legali, non revocabili ai sensi dell’art. 67 cit., in tal senso deponendo anche la sua riferibilità alle entrate pubbliche di cui è ammessa la riscossione mediante ruolo, i cui pagamenti sono esentati dalla revocatoria ai sensi dell’art. 89 del d.P.R. n. 602 del 1973. Essa, infine, non è revocabile neppure ai sensi del secondo comma dell’art. 67 cit., il quale si riferisce esclusivamente ai diritti di prelazione che sorgono come effetto giuridico di atti negoziali diretti a crearli.
2.Avverso il predetto decreto il curatore del fallimento propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi. Resiste con controricorso l’Equitalia Nord S.p.a , succeduta all’Equitalia Friuli Venezia Giulia S.p.a. a seguito di fusione per incorporazione con atto per notaio LM del 23 settembre 2011, rep. n. 95592.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con il PRIMO MOTIVO d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 67, primo comma, n. 4 della legge fall e dell’art 77 del d P.R. n. 602 del 1973, osservando che l’ipoteca disciplinata da quest’ultima disposizione presenta tutte le caratteristiche richieste ai fini della revocatoria. Essa, infatti, pur essendo accordata sulla base di una valutazione legislativa di opportunità legata alla natura del credito, non è direttamente riconducibile a determinati fatti giuridici, in presenza dei quali l’iscrizione deve aver luogo d’ufficio, ma è rimessa all’iniziativa dell’agente della riscossione, il quale ha la mera facoltà di provvedere alla sua iscrizione, anche nel caso previsto dal secondo comma dell’art. 77 cit., e presuppone un provvedimento amministrativo, autonomamente impugnabile, nonché la presentazione del titolo e della nota d’iscrizione al conservatore dei registri immobiliari. La garanzia in questione ha inoltre carattere generale, potendo essere iscritta su qualsiasi bene immobile del debitore, e, come si evince dall’art. 50 del d.P.R. n 602 del 1973, può essere costituita unicamente per debiti preesistenti Essa si differenzia dalle ipoteche previste dall’art. 26 della legge n. 4 del 1929 e dall’art 22 del d.lgs. n 472 del 1997, le quali hanno natura cautelare, potendo essere iscritte sulla base del semplice fumus. Boni juris e del periculum in mora, mentre quella in esame costituisce uno strumento della riscossione che presuppone un titolo esecutivo, costituito dal ruolo, e quindi l’accertamento del credito in via amministrativa, anche non definitivo; per tale motivo, essa può essere accostata all’ipoteca giudiziale, dalla quale si differenzia per il fatto di non presupporre un provvedimento giurisdizionale. In ogni caso, essa dev’essere considerata revocabile ai sensi dell’art. 67, primo comma, n. 4 della legge fall., in virtù di un’interpretazione estensiva o analogica di tale disposizione, giustificata dal carattere non tassativo dell’elenco delle garanzie in essa contenuto e dal principio generale della par condicio creditorum, il quale induce a ritenere di stretta interpretazione le disposizioni che, come l’art. 89 del d.P.R. n. 602 del 1973, esonerano determinati atti dalla revocatoria. Quest’ultima disposizione si riferisce peraltro soltanto ad alcune delle entrate che possono essere riscosse mediante ruolo, mentre l’ipoteca in esame può essere iscritta anche a garanzia di crediti non assistiti da tale beneficio.
1 1 – Il motivo non merita accoglimento, pur dovendosi procedere alla correzione della motivazione della sentenza impugnata, il cui dispositivo risulta peraltro conforme al diritto.
Questa Corte ha infatti affermato che l’ipoteca prevista dall’art. 77 del d.P R. n. 602 del 1973 non è riconducibile né all’ipoteca volontaria (art. 2821 cod civ in quanto la sua iscrizione prescinde dal consenso del proprietario del bene gravato, né a quella legale (art. 2817 cod. civ ), dal momento che l’iscrizione non ha luogo automaticamente su specifici beni oggetto di negoziazione, al fine di garantire l’adempimento di obbligazioni derivanti da un’operazione di trasferimento della proprietà, ma richiede un’iniziativa del creditore e non presuppone un preesistente atto negoziale. Essa, pur potendo essere accostata all’ipoteca giudiziale (art. 28 18 cod. civ.), con la quale ha in comune la subordinazione dell’iscrizione ad una iniziativa del creditore fondata su un titolo esecutivo precostituito e la finalità di garantire l’adempimento di una generica obbligazione pecuniaria, se ne differenzia per la natura del titolo che ne costituisce il fondamento, il quale non è rappresentato da un provvedimento giurisdizionale, ma da un atto amministrativo. Si tratta pertanto di una figura autonoma, non agevolmente inquadrabile in nessuna delle categorie previste dal codice civile, e quindi non suscettibile di revoca ai sensi dell’art 64, primo comma, n. 4 della legge fall., il quale prevede la revocabilità delle sole ipoteche giudiziali e volontarie. Tale esenzione, che trova giustificazione nella particolare natura del credito a garanzia del quale ha luogo l’iscrizione, si inquadra in una disciplina settoriale nella quale trovano collocazione anche altre disposizioni di carattere derogatorio; in particolare, l’art. 49 del d.P R. n. 602 cit. riconosce al ruolo formato dall’ufficio finanziario efficacia di titolo esecutivo ai fini della riscossione a mezzo del concessionario, in tal modo consentendo di procedere ad esecuzione sulla base di un atto formato cedere ad esecuzione sulla base di un atto formato dalla stessa Amministrazione, senza la necessità di un ulteriore vaglio da parte dell’Autorità giudiziaria, mentre l’art 89 esonera dalla revocatoria i pagamenti di imposte scadute, in tal modo de-lineando un regime eccezionale volto a favorire l’adempimento del debito fiscale e ad assicurare una pronta riscossione delle entrate erariali, alla luce delle finalità pubblicistiche che caratterizzano l’attività dell’Amministrazione finanziaria (cfr. Cass., Sez. I, 5 marzo 2012, n. 3397, 1° marzo 2012, n. 3232).
2 – Con il SECONDO MOTIVO, il ricorrente ribadisce la violazione dell’art. 67, primo comma, n 4 della legge fall. e dell’ars 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, lamentando inoltre l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Sostiene infatti che il Tribunale, pur richiamando l’art 89 del d.P.R n. 602 del 1973, non ha considerato che l’importo di cui è stata chiesta l’ammissione al passivo comprende anche crediti chirografari e somme dovute a titolo di obla-zione per sanatoria di violazioni edilizie, per i quali non opera l’esenzione dalla revocatoria prevista dalla predetta disposizione.
2.1 Il motivo è inammissibile.
In quanto riflettente l’inapplicabilità ai crediti non tributari dell’esenzione dal-la revocatoria prevista dall’ars. 89 cit. per i pagamenti d’imposte scadute, la censura in esame non attinge la ratio decidendi del decreto impugnato, il quale non ha preso in alcun modo posizione in ordine a tale questione, ma ha richiamato la predetta disposizione al solo fine di evidenziare l’interesse generale sotteso alla riscossione di tutte le entrate pubbliche, che giustifica la previsione di una disciplina derogatoria rispetto al principio della par condicio creditorum:. La problematica concernente l’applicabilità dell’art. 89 alle entrate extratributarie risultava d’altronde estranea alla tematica in discussione, costituita esclusivamente dalla revocabilità dell’ipoteca prevista dall’art. 77 del d P R. n. 602 cit., la cui riferibilità an-che alle entrate indicate dal ricorrente non è mai stata posta in dubbio.
3 II ricorso va pertanto rigettato.
L’esito del giudizio, contrassegnato dall’applicazione di un principio affermatosi in epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione, induce a dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
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Numero Protocolo Interno : 235/2014