In materia di revocatoria fallimentare, pur dandosi atto della attività professionale svolta dalla Banca, non si può, solo per tale qualifica soggettiva, presumere che la stessa sia a conoscenza dello stato di insolvenza dell’imprenditore.
La conoscenza da parte del terzo contraente dello stato di insolvenza infatti, deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo la concreta situazione psicologica della parte nel momento dell’atto impugnato e non pure la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte.
Peraltro, poiché la legge non pone limiti in ordine ai mezzi a cui può essere affidato l’assolvimento dell’onere della prova da parte del curatore, gli elementi nei quali si traduce la conoscibilità, possono costituire elementi indiziari da cui legittimamente desumere la “scientia decoctiortis”.
In particolare, i protesti cambiari, in forza del loro carattere di anomalia rispetto al normale adempimento dei debiti d’impresa, si inseriscono nel novero degli elementi indiziari rilevanti, con la precisazione che trattasi non già di una presunzione legale “juris tantum”, ma di una presunzione semplice che, in quanto tale, deve formare oggetto di valutazione concreta da parte del giudice di merito.
Questi i principi espressi dalla Corte di Appello di Campobasso, Pres. Carosella – Rel. con la sentenza n.97 del 15/03/2018.
Nella fattispecie in esame il curatore del fallimento di una S.r.l., agiva innanzi al Tribunale per ottenere una pronuncia di inefficacia relativa delle rimesse di carattere solutorio effettuate alla Banca e la restituzione di quanto asseriva essere indebitamente corrisposto, ottenendo un provvedimento di accoglimento limitatamente al riconoscimento dell’azione di cui all’art. 2901c.c.
In seguito, la curatela della Società S.r.l. proponeva appello chiedendo la parziale riforma della sentenza del Tribunale con domanda di restituzione delle rimesse, in virtù della mancata pronuncia del Tribunale.
La Banca, tempestivamente costituita, oltre a chiedere il rigetto dell’appello principale, proponeva appello incidentale in riforma della pronuncia di primo grado contestando altresì l’erroneo riconoscimento nella sentenza del Tribunale della sussistenza del requisito soggettivo della scientia decoctionis.
La Corte ha osservato che in materia di revocatoria fallimentare la conoscenza da parte del terzo contraente dello stato d’insolvenza dell’imprenditore deve essere effettiva e non meramente potenziale e che gli elementi nei quali si traduce la conoscibilità, possono costituire elementi indiziari da cui legittimamente desumere la “scientia decoctiortis”. In particolare, nel caso di specie, i protesti cambiari, in forza del loro carattere di anomalia rispetto al normale adempimento dei debiti d’impresa, si inseriscono nel novero degli elementi indiziari rilevanti, ma trattasi ad ogni modo di una presunzione semplice che, in quanto tale, deve formare oggetto di valutazione concreta da parte del giudice del merito.
In virtù del suddetto principio la Corte ha precisato che pur dandosi atto della attività professionale svolta dalla Banca, non poteva solo per tale qualifica soggettiva presumersi che la Banca avesse avuto conoscenza dei protesti levati in epoca antecedente al momento in cui erano state effettuate le rimesse solutorie.
Alla luce delle su esposte considerazioni, la Corte in accoglimento dell’appello incidentale, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato la domanda proposta dalla curatela con condanna delle spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
REVOCATORIA FALLIMENTARE: LA PROVA DELLA SCIENTIA DECOCTIONIS È INDIZIARIA E NON DIRETTA
I PROTESTI COSTITUISCONO UNA PRESUNZIONE SEMPLICE
Sentenza Cassazione Civile, sez. prima, Pres. Ceccherini – Rel. Didone 14-01-2016 n. 504
SCIENTIA DECOCTIONIS: OCCORRONO DATI CONTABILI NEGATIVI DI IMMEDIATA EVIDENZA
NON RILEVA EX SE LA CIRCOSTANZA CHE LA BANCA SIA UN OPERATORE QUALIFICATO
Sentenza Corte di Appello di Napoli, Pres. Lopiano – Rel. Tabarro 25-05-2015 n.2360
REVOCATORIA FALLIMENTARE: LA BANCA CHE MANTENGA IN ESSERE GLI AFFIDAMENTI NON CONOSCE LO STATO DI INSOLVENZA
LA SCIENTIA DECOCTIONIS DEVE ESSERE EFFETTIVA E NON MERAMENTE POTENZIALE.
Sentenza Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott. M. Pugliese 28-01-2015 n.341
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