ISSN 2385-1376
Testo massima
Si ringrazia per la segnalazione l’avv. Andrea Fioretti del Foro di Roma
Le segnalazioni di sconfinamento sugli affidamenti rilevano unicamente la registrazione di uno sconfino e rappresentano un atto obbligatorio per l’Istituto bancario, senza che da esso possa evincersi la consapevolezza che la società si trovasse in una situazione di insolvenza.
Questo l’interessante principio affermato dal Tribunale di Tivoli, dott. Fernando Scolaro, con la sentenza n. 308 del 10 febbraio 2015, in un giudizio di revocatoria fallimentare.
Nel caso di specie, la curatela di un fallimento promuoveva azione revocatoria ex art. 67 co. 2 L.F. volta a far accertare e dichiarare l’inefficacia delle rimesse affluite sui alcuni conti correnti e di quelle relative ad un finanziamento ottenuto dalla società in liquidazione, asserendo la natura solutoria dei versamenti e la conoscenza da parte dell’Istituto dello stato di insolvenza della predetta società.
La Banca, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto rigetto della domanda in considerazione della inscientia decoctionis.
Il Giudice, premesso che nel caso in esame è applicabile il disposto di cui all’art. 67, comma 3, lett. b), L.Fall. (il quale prevede che “Non sono soggetti all’azione revocatoria: b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca“), ha ritenuto non sussistente il presupposto soggettivo necessario per l’accoglimento della domanda di parte attrice.
Invero, secondo il consolidato avviso della Suprema Corte, nella revocatoria ex art. 67 L.Fall., il presupposto soggettivo è costituito dalla conoscenza effettiva dello stato di insolvenza, da intendersi quale incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
In particolare, relativamente al ceto bancario, il Tribunale ha ben evidenziato che le comunicazioni in Centrale Rischi nel caso di specie rilevavano unicamente la registrazione di un mero sconfino e rappresentavano un atto obbligatorio per l’Istituto bancario, senza che da esso potesse evincersi la consapevolezza che la società si trovasse in una situazione di insolvenza, da intendersi quale situazione di difficoltà economica, non momentanea o transitoria, riguardante l’impresa, che genera l’impossibilità di far fronte regolarmente, quindi con modalità e tempi fisiologici, alle obbligazioni assunte.
In conclusione il Tribunale ha rigettato la domanda di parte attrice.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 89/2015