Segnalata dall’Avv. Marco Di Benedetto del foro di Roma
Non è revocabile, ai sensi dell’art. 67, primo comma, n. 2, L.F., il pagamento eseguito, nel periodo sospetto, mediante versamento diretto al creditore pignoratizio, da parte dell’acquirente del bene dato dal debitore in pegno, del prezzo dello stesso, atteso che, in tal modo, essendosi provveduto attraverso la vendita del pegno all’estinzione di parte del debito, il creditore esercita il proprio diritto alla realizzazione del pegno medesimo, la cui costituzione non è più attaccabile con l’azione revocatoria fallimentare, laddove la revoca del pagamento produrrebbe l’effetto di una indiretta revoca della garanzia.
Nel caso in cui il contratto di costituzione del pegno riconosca specificamente alla banca garantita il potere di disporre dei titoli per soddisfarsi del proprio credito, si esula dall’ipotesi di pegno regolare (art. 1997 e 2748 c.c.) e si rientra, viceversa, nella disciplina, delineata dall’art. 1851 c.c., del pegno irregolare, in base alla quale il creditore garantito acquisisce la somma portata dal titolo o dal documento, che dovrà restituire al momento dell’adempimento o, in caso di inadempimento, dovrà rendere per quella parte eccedente l’ammontare del credito garantito, determinata in relazione al valore delle cose al tempo della relativa scadenza.
Ne consegue che il creditore assistito da pegno irregolare, a differenza di quello assistito da pegno regolare, non può (per carenza di interesse) e non è tenuto ad insinuarsi nel passivo fallimentare, ai sensi dell’art. 53 L.F., per il soddisfacimento del proprio credito, perché nel pegno irregolare la compensazione è la modalità tipica di esercizio della prelazione.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Roma, Dott. Giuseppe Di Salvo, con la sentenza n. 15833 dell’08.08.2016.
Il Giudizio prende le mosse dall’azione ex art. 67 L.F. di un Fallimento, che agiva nei confronti di un Istituto di Credito, chiedendo la revoca -ai sensi del disposto normativo sopra citato- dell’operazione di vendita effettuata dalla Banca del pegno di titoli costituito dalla società fallita a garanzia di un proprio debito.
La Banca contestava, per quanto qui rileva, l’intervenuta estinzione dell’obbligazione restitutoria dell’importo realizzato con la vendita del pegno offerto in garanzia, secondo i principi sanciti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 202/2001 o comunque in applicazione della compensazione prevista dall’art. 56 L.F.
Il Tribunale rigettava nel merito le domande formulate dal Fallimento.
Vediamo il perché.
Il percorso logico-giuridico del Tribunale si basa sul principio sancito dalla Cassazione nelle sentenze Cass., sez. un., 14 maggio 2001, n. 202 e Cass. 6/12/2006, n. 26154, relative al rapporto tra pegno regolare e irregolare, nonché all’applicabilità, a tali figure, della revocatoria fallimentare ex art. 67 L.F.
Se, a garanzia di uno o più crediti, sono vincolati depositi di danaro, merci o titoli che non siano stati individuati o per i quali sia stata conferita alla Banca la facoltà di disporne liberamente, si rientra nell’ipotesi di pegno irregolare (e non di quello regolare), ai sensi dell’art. 1851 Cod. Civ. Pertanto, l’Istituto di Credito deve restituire solo la somma o la parte delle merci o dei titoli che -eventualmente- eccedono l’ammontare dei crediti garantiti.
Un Istituto di Credito che procede alla vendita dei beni concessi in pegno per estinguere integralmente o parzialmente il debito nei propri confronti, esercita il proprio diritto alla realizzazione del pegno medesimo. La revoca del pagamento (seppur effettuato entro i termini previsti dall’art. 67 L.F.) produrrebbe pertanto l’effetto di una indiretta revoca della garanzia, la cui costituzione, tuttavia, non può rientrare nelle ipotesi di atti revocabili indicati nel citato art. 67 L.F.
I principi di cui sopra sono stati ben espressi dalla Cassazione che, sull’argomento si è espressa in questi termini: “Allorché il contratto di costituzione di pegno riconosca alla banca garantita il potere di disporre dei titoli per soddisfarsi dei propri crediti, si esula dall’ipotesi di pegno regolare, e si rientra, viceversa, nella disciplina, prevista dall’art. 1851 cod. civ., del pegno irregolare, in base alla quale il creditore garantito acquisisce la somma portata dal titolo o dal documento, che dovrà restituire al momento dell’adempimento n in caso di inadempimento, dovrà rendere per quella parte eccedente l’ammontare del credito garantito, determinata in relazione al valore delle cose al tempo delle relativa scadenza” (cfr. Cass. 6/12/2006, n. 26154) e ancora:“…essendosi provveduto attraverso la vendita del pegno all’estinzione di parte del debito, il creditore esercita il proprio diritto alla realizzazione del pegno medesimo, la cui costituzione non è più attaccabile con l’azione revocatoria fallimentare, laddove la revoca del pagamento produrrebbe l’effetto di una indiretta revoca della garanzia” (Cass. 14 settembre 2004, n. 18439; Cass. 19 novembre 2008, n. 26898).
Pertanto sulla basi dei principi sopra esposti, la vendita dei beni concessi in pegno irregolare non può essere sottoposta alla revocatoria ex art. 67 L.F.
Nel caso de quo, nei contratti di costituzione del pegno, intercorsi fra le parti, era espressamente previsto che la banca fosse autorizzata a far vendere, con preavviso, i titoli costituiti in pegno, sicché era indubbio che trattavasi di pegno irregolare, essendo “conferita alla banca la facoltà di disporre” dei titoli de quibus.
L’istituto di credito aveva poi effettivamente provveduto alla vendita di tali titoli incassando il relativo prezzo.
Alla luce di quanto sopra esposto, il pegno istituito dalla Banca rientrava nella figura del pegno irregolare di cui all’art. 1851 Cod. Civ., con ulteriore, conseguente, inapplicabilità dello strumento dell’azione revocatoria ex art. 67 L.F.
Per altri precedenti in materia, si veda:
RIENTRA NELLA NORMALITÀ DEI RAPPORTI TRA LE PARTI ED IN LINEA CON LA CAUSA TIPICA DEL PEGNO
Sentenza Tribunale di Nola, Giudice dott.ssa Giuseppa D’Inverno 17-02-2016 n. 497
L’ART. 4 D. LGS. 170/2004 SGANCIA LA REALIZZAZIONE DELLA GARANZIA DAL CONTROLLO PREVENTIVO DEL TRIBUNALE
Ordinanza | Tribunale di Brescia, Pres. Sabbadini – Rel. Busato | 27.01.2015 |
CONCORDATO PREVENTIVO: LA BANCA PUÒ ESCUTERE LA GARANZIA PIGNORATIZIA?
TERMINI E CONDIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL PEGNO
Ordinanza | Trib. Ravenna, dott. M. Vicini | 25.10.2014 |
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