In tema di azioni revocatorie relative agli atti esecutivi del piano attestato di risanamento di cui alla L. F., art. 67, comma 3, lett. d), (nel testo vigente ratione temporis, e cioè anteriormente alle modifiche del 2012), il giudice, per ritenere non soggette alla domanda della curatela gli atti esecutivi del piano attestato medesimo ha il dovere di compiere, con giudizio ex ante, una verifica mirata alla manifesta attitudine all’attuazione del piano di risanamento, del quale l’atto oggetto di revocatoria da parte della curatela costituisce uno strumento attuativo.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sez. sesta, Pres. Ragonesi – Rel. Genovese, con la sentenza n. 13719 del 5 luglio 2016.
Nella fattispecie considerata, la Banca proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento di una società, per un credito pignoratizio a garanzia di un finanziamento erogato in ragione di un piano regolarmente attestato di risanamento dell’esposizione debitoria e di riequilibrio della situazione finanziaria dell’intero gruppo finanziario, di cui faceva parte la predetta società.
Il giudice di primo grado accoglieva la domanda, ritenendo che il credito in contestazione dovesse essere ammesso al passivo del fallimento, in primo luogo, perché l’atto costitutivo del pegno era un atto esecutivo del piano di risanamento attestato ex art. 67, co.3, lett. d) della legge fallimentare; in secondo luogo, perché non era condivisibile la tesi esposta dal curatore secondo la quale il piano attestato non produrrebbe automaticamente l’effetto di esentare dalle azioni revocatorie (ordinaria e fallimentare), specie ove l’attestazione del professionista circa la veridicità dei dati contabili ed economico-finanziari posti alla base del piano, risulti gravemente carente; ed, infine, poiché il terzo, estraneo alla formazione del piano, non sarebbe tenuto a verificare il giudizio di fattibilità reso dal professionista attestatore.
Avverso questa pronuncia, la Curatela fallimentare proponeva ricorso in Cassazione.
La Suprema Corte rilevava, preliminarmente, che onde escludere l’ assoggettabilità degli atti esecutivi del piano attestato alla domanda di revocatoria proposta dal Curatore fallimentare, il giudice di merito dovrà compiere, con giudizio ex ante, una verifica circa la manifesta attuabilità del piano di risanamento; in altri termini, il giudice dovrà valutare se il piano sia stato utilizzato in modo corretto e se risulti, ab origine, economicamente fattibile.
Il Giudice di legittimità richiamava, in proposito, una precedente pronuncia della Cassazione, la sentenza n. 11497/2014, che affermava il principio secondo cui, mentre il sindacato del giudice di merito sulla fattibilità giuridica del piano, da intendersi quale verifica della sua compatibilità con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, il controllo circa la sua fattibilità economica, vista come sua fattuale realizzabilità, può avvenire unicamente sotto il profilo della verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta non attitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati.
L’indagine deve necessariamente essere compiuta caso per caso, in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi, mediante una minimale soddisfazione dei creditori in un tempo ragionevole.
La pronuncia in esame, dunque, richiamando il principio della par condicio creditorum anche per i piani di risanamento, obbligherà le parti interessate a valutare esse stesse se gli atti esecutivi del piano siano effettivamente volti a superare la crisi, e pertanto posti in essere nell’ interesse dell’intero ceto creditizio.
Per quanto suesposto, la Suprema Corte accoglieva il ricorso, cassava il decreto impugnato e rinviava la causa innanzi al Tribunale ordinario di Roma.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno