ISSN 2385-1376
Testo massima
In tema di revocatoria fallimentare ex art. 67 l.f. non sono revocabili gli atti con i quali la banca abbia stornato il pagamento di assegni circolari emessi dal fallito in favore dei creditori e da questi presentati per l’incasso, in quanto non lesivi della par condicio creditorum.
Questo il principio affermato dalla Corte di Appello di Napoli pres. Lipani, rel. Dacomo con sentenza n. 4658 del 25/11/2014, con la quale ha respinto l’appello proposto dal Fallimento avverso la sentenza di rigetto della domanda volta a dichiarare l’inefficacia del pagamento conseguito dalla Banca a seguito di operazioni di storno degli accrediti di assegni circolari emessi dal fallito.
La vicenda trae origine da una domanda di revocatoria ex art. 67 l.f. promossa dal Fallimento nei confronti di un Istituto di credito, per la declaratoria di inefficacia degli atti con i quali la Banca, dopo avere emesso, su richiesta del fallito, assegni circolari in favore di alcuni creditori (assegni regolarmente presentati per l’incasso e pagati ai beneficiari) aveva provveduto allo storno degli accreditamenti in favore dei portatori degli assegni.
Il Tribunale rigettava la domanda della curatela, sostenendo che il Fallimento non aveva adeguatamente provato l’incameramento da parte della Banca delle somme precedentemente pagate in virtù degli assegni circolari e che, in ogni caso, la Banca non avrebbe provveduto ad uno storno dei pagamenti, ma al mero rifiuto del pagamento in stanza di compensazione, e tanto integrerebbe un comportamento meramente omissivo, non riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 67 l.f.
Il Fallimento proponeva appello contestando la ricostruzione operata dal Giudice di primo grado ed evidenziando l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 67 l.f. in tema di pagamento con mezzi anomali, in quanto la Banca ben avrebbe potuto chiedere l’ammissione al passivo per le somme di cui agli assegni circolari emessi dal fallito, ma aveva invece chiesto ed ottenuto il sequestro degli stessi, ottenendo un pagamento preferenziale in violazione della par condicio creditorum.
Il Giudice di appello, nel riesaminare la questione, ha confermato la decisione del Tribunale, evidenziando che la banca, con l’emissione degli assegni circolari, aveva assunto un obbligo cartolare al pagamento dell’importo dei titoli, obbligo che, per la sua astrattezza, era insensibile alle vicende sottostanti l’emissione, per cui aveva regolarmente adempiuto all’obbligazione cambiaria, mentre le operazioni di storno erano avvenute solo successivamente agli effettivi accrediti e non in stanza di compensazione.
In particolare, secondo la Corte, alla fattispecie deve essere applicata la disciplina di cui alla Legge Cambiaria (artt. 21.22.65) e richiamata dall’art. 1993 c.c., secondo cui l’obbligato può opporre al portatore dell’assegno le sole eccezioni a questo personali, ma non le eccezioni relative al rapporto con il cliente, per cui la Banca giammai avrebbe potuto opporre ai portatori degli assegni alcuna eccezione riguardante il rapporto con il cliente fallito.
In base a tale ricostruzione, l’operazione di storno degli accrediti degli importi di cui agli assegni, avvenuta successivamente all’effettivo pagamento ai beneficiari, in accordo con le banche negoziatrici, poteva costituire un atto certamente illegittimo, ma non riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 67 l.f.
Del pari, anche ove il rifiuto del pagamento fosse avvenuto in stanza di compensazione, tanto avrebbe potuto configurare un atto illegittimo avente carattere di mero inadempimento, e come tale si sarebbe configurato come atto negativo, non suscettibile di revocatoria.
In conclusione, afferma la Corte, la banca avrebbe potuto rispondere dell’illegittimità delle operazioni di storno solo ed esclusivamente nei confronti dei beneficiari degli assegni, senza alcuna rilevanza per lo stato passivo del fallimento e senza alcuna violazione della par condicio creditorum.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 40/2014