La SENTENZA DI REVOCATORIA FALLIMENTARE, anche se oggetto di impugnazione, costituisce TITOLO ESECUTIVO, ANTICIPATAMENTE RISPETTO AL SUO PASSAGGIO IN GIUDICATO, per il capo di condanna alle restituzioni verso la massa dei creditori, cui sia tenuta la controparte, nonostante la natura di accertamento costitutivo in cui tale azione si sostanzia; da un lato, invero, l’art.282 cpc non opera distinzioni fra tipologie di sentenze, dall’altro, la stessa riformata disciplina fallimentare contempera il credito della massa (che obbliga all’accantonamento di quanto restituito) con il credito del convenuto (ammesso con riserva).
IL COMMENTO
La Corte di Cassazione, I sezione, con la sentenza n. 16737 del 29/7/2011, per la prima volta si è pronunciata sulla provvisoria esecutività della sentenza di revoca ex art. 67 L.F., affermando che la sentenza di revocatoria, nella parte in cui contiene la condanna alla restituzione nei confronti della massa dei creditori, costituisce titolo esecutivo anche prima del formarsi del giudicato, nonostante il carattere costitutivo dell’azione.
Con tale pronunzia, di fatto, è stata accolta la tesi secondo cui la condanna alla restituzione delle somme ricevute con gli atti solutori dichiarati inefficaci dipende dall’accertamento circa la sussistenza del titolo in base al quale tali somme sono state acquisite, ma non è in rapporto di stretta sinallagmaticità con l’effetto costitutivo della pronuncia, per cui è possibile l’anticipazione degli effetti esecutivi della condanna.
La Corte di Cassazione ha fatto proprio un precedente orientamento, già ribadito nella sentenza a Sezioni Unite n.4059 del 2010, ed ha fondato la decisione sulla base del principio secondo cui è possibile anticipare l’esecuzione delle statuizioni di condanna contenute nella sentenza costitutiva in quanto occorre accertare il rapporto esistente tra l’effetto della condanna e l’effetto costitutivo della sentenza, quest’ultimo producibile solo con il giudicato.
Nel caso dell’azione revocatoria fallimentare detto rapporto, a differenza di quanto accade, ad esempio nella azione ex art. 2932 cc, è di mera dipendenza, per cui l’anticipazione degli effetti della condanna risulta compatibile con la produzione in un secondo momento dell’effetto costitutivo.
I giudici della Corte hanno, altresì, evidenziato, che tale effetto della sentenza non risulta incompatibile con la disciplina del fallimento, in quanto l’art. 113 L.F. prevede che la somma restituita in forza della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado implica l’ammissione al passivo con riserva del suo credito condizionale.
Del pari, l’art. 70 L.F. prevede la possibilità per l’accipiens che abbia restituito le somme ricevute alla massa dei creditori, di insinuarsi al passivo del fallimento.
Entrambe le norme, secondo la Corte, confermano come non sussista una preclusione, dal punto di vista normativo, all’anticipata esecuzione della condanna alla restituzione rispetto alla successiva formazione del giudicato.
La pronuncia della Corte, nell’affermare, dunque, che la sentenza di condanna in materia di revocatoria fallimentare è titolo esecutivo, afferma anche, implicitamente, che il fallimento potrà pretendere l’adempimento coattivo e che, d’altro canto, il convenuto revocato accipiens avrà la possibilità di presentare domanda di ammissione al passivo, la quale andrà ammessa con riserva fino al passaggio in giudicato della detta sentenza.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno