ISSN 2385-1376
Testo massima
Si ringrazia per la segnalazione l’Avv. Aldo Corvino
Ai fini della revocabilità delle rimesse ex art. 67, primo comma n. 2, L.F., oltre all’elemento temporale, che fa da discrimine per l’applicazione del primo comma o del secondo comma, ed oltre alla anormalità del mezzo di pagamento, si deve anche dimostrare che il debito pecuniario estinto fosse scaduto ed esigibile.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, dott. Angelo Napolitano, con la sentenza n. 11737, depositata in data 03.09.2014, nell’ambito di una azione di revocatoria fallimentare proposta da una curatela relativamente ad un bonifico pervenuto su di un conto corrente ordinario della fallita, sul presupposto che la Banca, invece di trattenere la somma integralmente sul detto conto ordinario, avrebbe girocontato su di un conto anticipi, riducendo in maniera anomala la esposizione di quest’ultimo.
Nella fattispecie de qua, il Tribunale rigettava l’azione revocatoria ex art. 67, comma 1, l.f., articolata dalla curatela nei confronti dell’istituto di credito, relativamente all’operazione di giroconto da un conto corrente ordinario ad un conto sovvenzione ad esso collegato effettuata dalla banca senza l’autorizzazione della fallita S.p.A..
Il giroconto riguardava una somma bonificata sul c/c ordinario da una terza società, in relazione ad una fattura emessa dalla fallita nei confronti della s.r.l. non anticipata dalla banca.
In sostanza, la curatela evidenziava che il giroconto non avesse alcun collegamento con fatture scontate, scadute e impagate, integrando l’accredito sul conto anticipi, un pagamento di cui la banca si sarebbe illegittimamente avvantaggiata, nella misura in cui, invece di trattenere integralmente quanto percepito con il bonifico sul conto ordinario, avrebbe ridotto in maniera del tutto anomala la esposizione del conto anticipi, utilizzando una provvista che non le competeva.
Si costituiva la Banca, eccependo che l’operazione di giroconto in questione non rientrasse nella previsione di cui all’art. 67, comma 1, n. 2 L.F., chiedendo, dunque, l’integrale rigetto della domanda della curatela.
Il Tribunale ha integralmente rigettato la revocatoria, accertando la carenza di “uno dei presupposti oggettivi ai quali la norma di cui all’art. 67, primo comma, n. 2 L.F. subordina la revocabilità dell’operazione posta in essere dalla banca convenuta e censurata dal fallimento attore”, ossia l’esigibilità del debito, a cui risulta necessariamente subordinata la revocabilità delle rimesse bancarie, anche all’esito della riforma di cui alla Legge 80/2005.
Non avendo pertanto la curatela fornito prova della esigibilità del debito, il Giudice adito ne ha rigettato la domanda, compensando le spese di lite.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 412/2014