Il riferimento della L. Fall., art. 67, comma 3, lett. a), ai “termini d’uso”, ai fini dell’esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa, attiene alle modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti e non già alla prassi del settore economico in questione.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sez. prima, Pres. Nappi – Rel. Di Virgilio, con la sentenza n. 25162 del 07.12.2016.
Nel caso in esame, il Curatore del Fallimento di una società per azioni chiedeva, in giudizio, la revoca, ex art. 67, comma 2, L.F., dei pagamenti effettuati, in un certo arco temporale, dalla società poi fallita ad una società fornitrice.
La società fornitrice si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda.
Il Tribunale rigettava la domanda del Fallimento, ritenendo provata l’esenzione di cui all’art. 67, comma 3, lett. a), interpretando i “termini d’uso” come quelli correnti tra le parti al momento dell’atto solutorio, nell’ambito delle ordinarie attività dell’impresa operante in un determinato settore e ritenendo sussistente tra le parti l’uso, conforme alla prassi del settore, dei pagamenti in contanti della merce acquistata al dettaglio.
La Corte d’Appello, successivamente adita, in accoglimento dell’impugnazione del Fallimento, revocava i pagamenti effettuati e condannava la società fornitrice al pagamento della somma indicata, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonchè alle spese dei due gradi di giudizio.
La Corte del merito, intesi i “termini d’uso” nel riferimento alle “abitudini del singolo imprenditore e non in base alle consuetudini generali relative a determinate tipologie contrattuali”, osservava, in quanto non contestato ed ammesso dalla stessa appellata, che a seguito dell’esposizione debitoria, la società fornitrice aveva interrotto le forniture all’ingrosso e che successivamente, la società fallita si era rifornita presso il magazzino della società fornitrice, provvedendo al pagamento in contanti della merce di volta in volta acquistata, e che, secondo il contratto di franchising, era previsto il pagamento della merce ai fornitori, e quindi anche alla società fornitrice, a mezzo bonifico bancario con le dilazioni concordate.
La società fornitrice, ricorreva in Cassazione avverso la decisione del Giudice del gravame ed il Fallimento si difendeva con controricorso.
La ricorrente, denunciava, tra l’altro, il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 67, comma 3, lett. a), a mente del quale “non sono soggetti all’azione revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso“, osservando che devono ritenersi tali, i termini di pagamento correnti tra le parti alla data dell’atto solutorio, “che si collochino nell’alveo delle normali ed ordinarie attività dell’impresa operante in un determinato settore“, e rientrano in tale categoria le forniture al dettaglio con il pagamento per contanti o assegno, con ricarico del 2%, nel settore commerciale di riferimento, come provato in atti.
La Corte osservava che l’interpretazione offerta dalla ricorrente dell’esenzione dalla revocatoria di cui alla L. Fall., art. 67, comma 3, lett. a), prevista per i pagamenti e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso, risultava contraria al disposto di legge, che non consente di riferire i termini alle prestazioni, ma necessariamente ai pagamenti effettuati, nonché alla stessa ratio della norma, volta a favorire la conservazione dell’impresa nell’ottica dell’uscita dalla crisi.
All’uopo, il Giudice di legittimità chiariva che, in realtà, il riferimento della L.F., art. 67, comma 3, lett. a), ai “termini d’uso”, ai fini dell’esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa, attiene alle modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti e non già alla prassi del settore economico in questione.
Per quanto suesposto, la Suprema Corte rigettava il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.
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