ISSN 2385-1376
Testo massima
Ai fini della prova della scientia decotionis, fondata sulla conoscenza dei dati del bilancio, perché possa affermarsi che la Banca avesse avuto accesso ai dati di bilancio, la curatela deve dimostrare che il bilancio sia stato approvato e reso conoscibile dai terzi in data antecedente alle rimesse impugnate.
La curatela deve dimostrare quando il bilancio è stato approvato e depositato presso il Registro delle Imprese.
E’ quanto disposto dalla Corte di Appello di Napoli, I Sezione, giudice relatore dott. Petruzziello, con la sentenza n. 3776, depositata il 25/09/2015, nell’ambito di un giudizio di revocatoria ex art. 67 lf, proposto da una curatela nei confronti di una banca.
Nella fattispecie all’esame della Corte, una curatela fallimentare proponeva azione di revocatoria fallimentare ex art. 67 lf avente ad oggetto rimesse bancarie affluite su di un conto affidato.
Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, ritenendo provata la conoscenza dello stato di insolvenza della fallita, solo a far data dei primi protesti elevati dal medesimo istituto di credito ed escludendo la rilevanza degli altri elementi forniti.
In particolare, si escludeva la rilevanza dei dati del bilancio relativo all’esercizio precedente la gran parte delle rimesse impugnate, in quanto il bilancio non era stato prodotto, laddove quello relativo all’esercizio successivo, prodotto, poteva ritenersi conosciuto in epoca in cui la conoscenza dello stato di insolvenza era già stata acclarata sulla scorta degli altri elementi indicati.
Il Fallimento proponeva appello e censurava la suddetta sentenza, affermando, in particolare, il principio secondo cui il bilancio dell’anno successivo deve, comunque, contenere lo stato patrimoniale ed il conto economico relativi all’anno precedente, con la conseguenza di poter desumere anche i dati dello stato patrimoniale e del conto economico dell’esercizio precedente, di talché la Banca ne avrebbe potuto avere conoscenza.
Costituitasi nel giudizio di appello, la Banca eccepiva, tra l’altro, l’insussistenza del requisito soggettivo in epoca precedente a quella affermata dal giudice di prime cure, negando l’esistenza di una presunzione assoluta di conoscenza dei dati dei bilanci, per il sol fatto che gli stessi siano presumibilmente depositati presso il Registro delle Imprese.
La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza in esame, ha rilevato come la curatela non solo non avesse prodotto il bilancio in questione, ma soprattutto non avesse dimostrato se e quando lo stesso fosse stato approvato e depositato nel Registro delle Imprese per l’iscrizione.
Sul punto, la Corte ha, altresì, affermato il principio secondo cui, perché possa affermarsi che la Banca avesse avuto accesso ai dati di bilancio, la curatela deve dimostrare che il bilancio sia stato approvato e reso conoscibile dai terzi in data antecedente alle rimesse impugnate.
Nel caso di specie, tale prova era mancata, dal momento che nella documentazione prodottta dal fallimento, non vi era alcuna certificazione del Registro delle Imprese (illustrativa del an e del quando del deposito del bilancio), né era stata depositata copia dell’usuale ricevuta di presentazione rilasciata dalla C.C.I.A.A. all’atto del deposito del bilancio.
Sulla base di tali motivi, la Corte di Appello di Napoli ha ritenuto infondati i motivi di appello relativi alla scientia decotionis.
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Testo del provvedimento
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