In tema di azione revocatoria, nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la declaratoria di inefficacia dell’atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorchè non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, e, quindi, destinatario degli eventuali esiti pregiudizievoli conseguenti all’accoglimento della domanda revocatoria.
I figli dei coniugi che abbiano costituito un fondo patrimoniale non sono parti necessarie del giudizio proposto dal creditore che agisca in revocatoria.
Sentenza, Cassazione Civile, sez. terza, Pres. Di Amato – Rel. Travaglino n.19330 del 03 agosto 2017
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