Provvedimento segnalato dall’ Avv. Stefano Serrini del Foro di Ancona con nota di commento
In tema di azione revocatoria ordinaria, in ipotesi di costituzione del fondo patrimoniale anteriore al sorgere del credito, trattandosi di atto a titolo gratuito, restano in disparte le problematiche connesse alla partecipatio fraudis del terzo, giacché, con riferimento a tali atti, non rileva l’atteggiamento psicologico del terzo medesimo.
Devono altresì ritenersi irrilevanti le motivazioni sottese agli atti dispositivi del patrimonio del debitore, atteso che l’art. 2740 cod. civ., dispone che il debitore risponde con tutti i suoi beni dell’adempimento delle proprie obbligazioni, a prescindere dalla loro fonte, e quindi anche se le stesse derivino dalla legge, come l’obbligo di mantenimento del coniuge e dei figli minori.
Contemporaneamente, l’art. 2901 cod. civ. tutela il creditore, rispetto agli atti di disposizione del proprio patrimonio posti in essere dal debitore, senza alcun discrimine circa lo scopo ulteriore avuto di mira dal debitore stesso nel compimento dell’atto dispositivo.
Sono pertanto soggetti all’azione revocatoria anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale, come quello con cui il debitore, per adempiere il proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge, abbia trasferito a quest’ultimo, a seguito della separazione, la proprietà di un bene.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Ancona, Pres. Formiconi – Rel. Boiano, nella sentenza 834 del 22 maggio 2023.
La garante della società debitrice principale (nel frattempo dichiarata fallita) proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona che, in accoglimento dell’actio pauliana dispiegata dalla Banca, aveva dichiarato l’inefficacia dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale e dell’atto con cui fu concessa ipoteca volontaria (successiva alla costituzione del fondo) su un immobile, facente parte del fondo medesimo, di proprietà dei coniugi che risultavano garanti della società debitrice principale.
In tema di azione revocatoria ordinaria, in riferimento alla fattispecie della costituzione del fondo patrimoniale anteriore al sorgere del credito, la Corte di Appello di Ancona ha statuito che: “trattandosi di atto a titolo gratuito, restano in disparte le problematiche connesse alla partecipatio fraudis del terzo, giacchè, con riferimento a tali atti, non rileva l’atteggiamento psicologico del terzo”, rilevando altresì: “che devono ritenersi irrilevanti le motivazioni sottese agli atti dispositivi del patrimonio del debitore, atteso che l’art. 2740 cod. civ., dispone che il debitore risponde con tutti i suoi beni dell’adempimento delle proprie obbligazioni, a prescindere dalla loro fonte, e quindi anche se le stesse derivino dalla legge, come l’obbligo di mantenimento del coniuge e dei figli minori; contemporaneamente, l’art. 2901 cod. civ. tutela il creditore, rispetto agli atti di disposizione del proprio patrimonio posti in essere dal debitore, senza alcun discrimine circa lo scopo ulteriore avuto di mira dal debitore nel compimento dell’atto dispositivo; sono pertanto soggetti all’azione revocatoria anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale, come quello con cui il debitore, per adempiere il proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge, abbia trasferito a quest’ultimo, a seguito della separazione, la proprietà di un bene”, in conformità alle recenti statuizioni della Corte di Legittimità (Cass. civ. Sez. III Ord., 15/04/2019, n. 10443; Cass. Civ., Sez. VI-III, sent. n. 24870 del 4 ottobre 2019).
La Corte ha altresì ritenuto “molto contraddittorio voler imprimere sugli immobili il vincolo del fondo patrimoniale a tutela dei bisogni della famiglia e, pochi mesi dopo, iscrivervi sopra ipoteca, peraltro a garanzia di “mutui” concessi non solo diversi anni prima ma, soprattutto, in favore dei genitori” della appellante, “iscrizione (di ipoteca) che, pertanto, si rivela anomala e verosimilmente finalizzata a frapporre impedimenti, nel senso di rendere più incerta o difficoltosa l’eventuale esazione coattiva di crediti”, essendo “irrilevante la circostanza che il garante appellante non potesse immaginare che successivamente (due anni dopo la costituzione del fondo patrimoniale) la società debitrice principale avrebbe contratto un mutuo con la Banca”, atteso che “è sufficiente il mero dolo generico, ovvero che il debitore compia l’atto dispositivo nella previsione dell’insorgenza del debito e del pregiudizio, previsione che, nel caso specifico, può agevolmente presumersi” dal momento che “l’appellante era moglie e sorella dei soci della società debitrice principale ed il marito socio e legale rappresentante di detta società” e, infine, i garanti hanno prestato fideiussione in favore della società a garanzia delle future obbligazioni. “Trattasi di circostanze fattuali che rendono estremamente inverosimile che i disponenti non avessero contezza del progressivo indebitamento della società garantita stante le sue precarie condizioni economico-finanziarie.”
In ragione di tali rilievi, la Corte di Appello di Ancona ha rigettato l’impugnazione proposta dalla garante, confermando la sentenza di primo grado, con condanna alle spese processuali in favore della Banca.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista
È RICHIESTO SOLO IL REQUISITO SOGGETTIVO DELLA “SCIENTIA DAMNI”
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello | 04.05.2023 | n.4732
REVOCATORIA: IL CREDITORE GARANTITO DA MUTUO IPOTECARIO NON PUÒ ESERCITARE L’AZIONE EX ART. 2901 CC
L’ESCLUSIONE DEL RIMEDIO È GIUSTIFICATA DALLA POSSIBILITÀ PER IL CREDITORE DI AGIRE ESECUTIVAMENTE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. De Chiara – Rel. Russo | 17.03.2023 | n.7876
AZIONE REVOCATORIA: INAMMISSIBILE PER “RENT TO BUY” MANCANDO DISPOSIZIONE PATRIMONIALE
SONO CONTRATTI A EFFETTI OBBLIGATORI CHE NON PRODUCONO EFFETTI TRASLATIVI
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. De Chiara – Rel. Russo | 17.03.2023 | n.7876
L’EVENTUS DAMNI SI REALIZZA QUANDO C’È VARIAZIONE QUANTITATIVA/QUALITATIVA DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE
Ordinanza | Corte di Cassazione. Pres. Frasca – Rel. Scrima | 18.06.2019 | n.16221
VENDITA CON OBBLIGO DI MANTENIMENTO: AMMISSIBILE L’AZIONE REVOCATORIA EX ART. 2901 CC
IL TRASFERIMENTO VA INTESO “A TITOLO GRATUITO” SE L’ACQUIRENTE NON DIMOSTRA DI AVER RISPETTATO LA CONVENUTA FINALITÀ “ALIMENTARE
Ordinanza | Tribunale di Lodi, Giudice Grazia C. Roca | 22.05.2021
REVOCATORIA ORDINARIA – REQUISITI: LEGAMI PARENTALI E MODALITÀ ANOMALE DI PAGAMENTO DEL PREZZO
L’ISCRIZIONE IPOTECARIA DI ALTRO CREDITORE NON ELIDE L’EVENTUS DAMNI SE RESIDUA UN MARGINE DI REALIZZO
Ordinanza | Tribunale di Cremona, Giudice Cristina Bassi | 05.07.2021 |
NON OCCORRE IL CONSILIUM FRAUDIS IN QUANTO È SUFFICIENTE IL SOLO EVENTUS DAMNI
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua | 25.06.2020 | n.1993
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