ISSN 2385-1376
Testo massima
Se la banca esperisce un’azione revocatoria di un bene venduto o inserito nel fondo patrimoniale, può limitarsi a citare in giudizio anche solo uno dei due coniugi in regime di comunione dei beni.
Non opera, in questi casi, quello che i giuristi chiamano “litisconsorzio necessario” (ossia la necessaria presenza di più soggetti all’interno della causa perché questa possa procedere correttamente secondo le regole del codice di procedura civile) in quanto l’azione revocatoria non determina l’effetto di restituire un bene o di trasferirne la proprietà, ma comporta solo l’inefficacia relativa dell’atto.
Questi sono i princìpi che si evidenziano dalla sentenza n. 26168 pronunziata dalla Cassazione civile, sezione terza, Pres. Segreto Rel. Spirito il 12 dicembre 2014 in materia di azione revocatoria.
Nel caso di specie accadeva che una Banca esperiva azione revocatoria avverso alcuni atti con i quali il debitore aveva trasferito dei beni immobiliari ad alcuni congiunti, ritenuto che, sia il Tribunale di Benevento che la Corte d’appello di Napoli avevano accolto la domanda proposta dalla Banca.
Il debitore, con controricorso, fondava le sue ragioni sulla non integrità del contraddittorio, ritenendo che, la Banca, avesse dovuto citare in giudizio anche il marito della debitrice, la quale acquistò il bene in regime di comunione legale.
La Suprema Corte ha chiarito che in tutte le controversie in cui si chieda al giudice una pronuncia che vada ad incidere direttamente e immediatamente sul diritto di proprietà, e qualora uno dei coniugi, in regime di comunione legale dei beni, avesse da solo acquistato o venduto un bene immobile da ritenersi oggetto della comunione, il coniuge rimasto estraneo alla formazione dell’atto sarebbe stato litisconsorte necessario.
Mentre, in quelle cause in cui si chieda una decisione che incida direttamente e immediatamente sulla validità ed efficacia del contratto come nel caso in esame, l’altro coniuge non è litisconsorte necessario e può, rimanere estraneo al contraddittorio ai sensi dell’art. 111 senza inficiare in alcun modo con la validità dello stesso.
Tale è l’ipotesi dell’azione revocatoria poiché essa non determina alcun effetto restitutorio né traslativo, ma comporta l’inefficacia relativa dell’atto rispetto al creditore, senza caducare, ad ogni altro effetto, l’atto di alienazione.
Per suddetti motivi la Suprema Corte ha respinto il ricorso, con relativa condanna della ricorrente delle spese sopportate nel giudizio di cassazione dalla controparte.
Alla luce di tale decisione il coniuge che non ha partecipato alla formazione dell’atto impugnato può non essere convenuto nel giudizio revocatorio.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 548/2014