ISSN 2385-1376
Testo massima
Il procedimento per la cancellazione di ipoteca giudiziale va sospeso fino alla definizione della causa ex art. 2901 cc. Il creditore può iscrivere ipoteca sui beni costituiti in fondo patrimoniale ed avviare il relativo giudizio revocatorio.
Il Tribunale di Mantova con ordinanza del 10 febbraio 2015, dott.ssa Alessandra Venturini, ha disposto la sospensione ex art. 295 cpc del procedimento ex art.702 bis cpc – con cui i fideiussori avevano richiesto la dichiarazione di illegittimità dell’iscrizione di ipoteca giudiziale effettuata dalla banca sui beni costituiti sul medesimo fondo patrimoniale – fino alla definizione della causa (successivamente) instaurata dalla stessa banca, innanzi al Tribunale di Ferrara, per ottenere la revocatoria ex art. 2901 cc del fondo patrimoniale.
Per chiarire meglio la fattispecie occorre precisare che la trascrizione della citazione in revocatoria promossa innanzi al Tribunale di Ferrara è successiva all’iscrizione dell’ipoteca giudiziale a suo tempo eseguita dalla banca, così come è successiva al ricorso presentato dai fideiussori al Tribunale di Mantova ai sensi dell’art.702 bis cpc di cui sopra.
L’accoglimento di detta azione revocatoria del fondo consente, ovviamente, di esperire l’esecuzione forzata sui beni immobili di cui trattasi, su cui la Banca ha iscritto l’ipoteca giudiziale in questione e che in via generale – le conseguenze rinvenienti dalla sentenza di accoglimento dell’azione revocatoria, nel caso in cui come nella fattispecie la banca creditrice abbia in precedenza iscritto ipoteca giudiziale, risultano ben evidenziate nella sentenza della Cassazione 23 settembre 2004, n.19131, come qui di seguito sinteticamente riportato:
“La finalità dell’azione revocatoria è la restituzione del bene al patrimonio del debitore per consentire al creditore la soddisfazione coattiva del suo credito. Perciò la sentenza che dichiara l’esistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per tale tutela del creditore ha efficacia retroattiva e la ragione è che l’atto dispositivo è viziato fin dal momento in cui è posto in essere perché proprio l’esistenza di detti presupposti limitano il potere dispositivo dell’autore dell’atto nei confronti del creditore.
Perciò l’ipoteca che questi ha iscritto nell’intervallo tra la formazione dell’atto dispositivo pregiudizievole delle sue ragioni e l’accoglimento della domanda revocatoria, ed ancorchè prima dell’instaurazione del relativo giudizio, è valida, e il grado della medesima resta quello della sua iscrizione. Infatti il vincolo è acceso su beni che, per effetto dell’accoglimento dell’azione pauliana, sono restituiti al patrimonio del debitore come se l’atto non fosse stato compiuto, e quindi liberi da qualsiasi vincolo di inespropriabilità per il creditore vittorioso, e l’ipoteca dal medesimo iscritta conserva la sua piena validità ed efficacia”.
L’allegata ordinanza è di interesse nella parte in cui evidentemente accoglie la tesi secondo la quale per effetto dell’accoglimento della azione pauliana l’ipoteca giudiziale esplica comunque la permanenza della sua piena validità ed efficacia, ancorchè iscritta in data anteriore alla trascrizione della citazione in revocatoria e consente l’esercizio dell’azione esecutiva sui beni di cui trattasi.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 75/2015