ISSN 2385-1376
Testo massima
La rinuncia agli atti depositata in giudizio da parte attrice e recante la firma del legale delle parte convenuta “per accettazione” – in copia – non determina l’estinzione del giudizio in quanto non conforme ai requisiti disciplinati dall’art.306 cpc. Non si avrà in tali casi l’estinzione del giudizio ma potrà dichiararsi la cessazione della materia del contendere tra le parti che hanno aderito alla detta rinuncia.
Ne consegue che l’intervento adesivo autonomo ex art.105 promosso nel corso del giudizio e basato sulle medesime richieste attoree, sia con riferimento al petitum che alla causa petendi, resta ammissibile e se fondato determinerà l’accoglimento delle richieste di quest’ultimo.
È quanto precisato dal Tribunale di Nola, in persona del dott. Eduardo Savarese con sentenza del 18.02.2014.
Il caso trae origine da un’azione revocatoria diretta a far dichiarare l’inefficacia di un’atto di donazione avente ad oggetto la nuda proprietà di alcuni immobili.
Nel corso del giudizio spiegava intervento adesivo autonomo un terzo soggetto il quale aderiva alle richieste formulate da parte attrice chiedendo che l’inefficacia dell’atto dispositivo fosse estesa anche a suo beneficio.
Introitata la causa a sentenza, con il deposito delle comparse conclusionali parte attorea depositava atto di rinuncia recante la firma in copia – per accettazione dal legale della parte convenuta. Sulla base del detto atto di rinuncia i convenuti chiedevano che venisse dichiarata l’estinzione del giudizio atteso che l’intervento depositato, siccome promosso solo successivamente alla prima udienza di comparizione, non poteva qualificarsi come autonomo ma adesivo dipendente e in quanto tale doveva essere rigettato.
L’adito Giudicante precisato che la rinuncia depositata con le memorie conclusionali non era conforme al dettato di cui all’art.306 cpc (in quanto la sottoscrizione del legale risultava in copia) ha correttamente statuito che la detta mancanza comporta non già l’estinzione del giudizio ma tutto al più l’eventuale dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
La detta rinuncia giammai potrà influire sull’intervento adesivo autonomo.
Con una chiara e concisa esposizione dell’art.105 cpc, che come noto disciplina l’intervento adesivo autonomo, l’adito giudicante uniformandosi ai precedenti giurisprudenziali in materia, ha chiarito che il detto intervento era stato regolarmente proposto e che non vi fosse alcun dubbio sulla qualifica di intervento quale adesivo autonomo e non già dipendete (non solo in quanto proposto nel pieno rispetto dei termini di cui all’art.268 ma anche perchè non contestato da parte convenuta la quale non aveva neanche chiesto di essere messo in grado di replicare alla comparsa di intervento).
Alla luce di tali osservazioni il Giudice ha correttamente dichiarato ammissibile e fondato il detto intervento con integrale accoglimento delle richieste dichiarando, per l’effetto, l’inefficacia dell’atto di donazione.
Testo del provvedimento
In allegato il testo integrale del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 152/2014