ISSN 2385-1376
Testo massima
LA MASSIMA
In tema di azione revocatoria ordinaria, la costituzione di ipoteca successiva al sorgere del credito garantito ha natura di atto a titolo gratuito, con conseguente indifferenza dello stato soggettivo del terzo, senza che abbia rilievo la contestuale pattuizione di una dilazione di pagamento del debito, da ritenersi inerente non alla causa dell’accordo di garanzia, ma ad un motivo di esso.
Questi i principi espressi dalla Cassazione civile, Terza Sezione, Pres. Amatucci Alfonso, Rel. Stalla Giacomo Maria, con la sentenza del 08 maggio 2014 n. 9987 in materia di revocatoria ordinaria.
IL CASO
Una banca conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Trani, un datore d’ipoteca ed il suo beneficiario chiedendo che venisse dichiarato simulato, o comunque inefficace nei propri confronti ex art. 2901 cod. civ., l’atto con il quale il datore aveva concesso ipoteca volontaria, su tutti gli immobili di sua proprietà, a favore del secondo (suo cognato). Ciò sul presupposto di essere creditore nei confronti del datore di ipoteca di alcuni crediti sulla base di due decreti ingiuntivi.
Successivamente, veniva emessa la sentenza n. 780 del 25 maggio 2001 con la quale il Tribunale di Trani accoglieva la domanda di revocatoria ordinaria, dichiarando l’inefficacia nei confronti dei creditori procedenti dell’atto notarile di costituzione di ipoteca.
Interposto gravame, veniva emessa la sentenza n. 1350 del 20 dicembre 2007, con la quale la Corte di Appello di Bari confermava la decisione del primo giudice in ordine alla inefficacia ex art. 2901 cod. civ. dell’atto in questione.
Avverso tale sentenza veniva, poi, proposto ricorso per cassazione dal beneficiario di ipoteca.
IL PRINCIPIO DI DIRITTO
La Cassazione ha escluso che la concessione d’ipoteca dovesse considerarsi a titolo oneroso perché posto in essere a fronte di una congrua dilazione del debito cambiario del datore nei confronti del beneficiario.
Infatti, la Suprema Corte ha ricordato come la circostanza che, nel caso di specie, l’ipoteca venne costituita non contestualmente, ma successivamente, al sorgere del debito cambiario del datore faccia venir meno la presunzione di onerosità di cui all’art. 2901 c.c., comma 2.
Inoltre, la valutazione di gratuità od onerosità del negozio non può che essere compiuta con riguardo alla causa, e non già ai motivi dello stesso. Tale principio ha degli ovvi riflessi sulla scelta del regime probatorio, che trova proprio e soltanto nella causa negoziale il proprio discrimine.
In conclusione l’ipoteca, come le altre prestazioni di garanzia, anche per debito altrui, sono da considerarsi onerose solo ed esclusivamente quando sorgono contestualmente all’obbligazione garantita.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 427/2014