Testo massima
L’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto (art.2905 cc) ed essendo l’azione di natura costitutiva del diritto fatto valere, la prescrizione può essere solamente interrotta con la domanda giudiziaria e non da un atto stragiudiziale.
Che cosa accade ad una domanda se l’atto di citazione viene consegnato all’ufficiale giudiziario per la notificazione prima della scadenza del quinquennio ma consegnato ai convenuti successivamente allo stesso?
La domanda può considerarsi prescritta ?
Sul punto si è pronunziato il Tribunale di Milano con sentenza del 14/06/2012 in persona del Giudice dott.ssa Irene Lupo, la quale ha statuito che l’azione non è prescritta atteso che la consegna all’ufficiale giudiziario è il solo mezzo previsto dall’ordinamento per l’interruzione della prescrizione .
In particolare, il Tribunale ha respinto l’eccezione di prescrizione sul presupposto che ai fini della tempestività dell’interruzione della prescrizione ai sensi dell’art.2943, 1 comma, cc, in applicazione del principio della scissione del momento perfezionativo della notificazione per il richiedente e per il destinatario, occorre aver riguardo non già al momento in cui l’atto con il quale si inizia un giudizio viene consegnato al destinatario, bensì a quello antecedente in cui esso è stato affidato all’ufficiale giudiziario che lo ha poi notificato, posto che l’esigenza che la parte non subisca le conseguenze negative di accadimenti sottratti al proprio potere d’impulso sussiste non solo in relazione agli effetti processuali, ma anche a quelli sostanziali dell’atto notificato (Cass. Sez. III del 21/5/2009 dep. il 9/8/2009, n. 18399).
In conclusione la domanda di revocatoria il cui atto sia consegnato all’ufficiale giudiziario prima della scadenza del termine con notifica dopo la scadenza non è prescritta in quanto la consegna al notificatore ha interrotto il decorso della prescrizione.
Testo del provvedimento
in persona del Giudice monocratico dott. Irene Lupo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
promossa da
BANCA
contro
nonché contro
GIACCO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato 12/1/11 la BANCA con sede in Verona quale procuratrice della BANCA ALFA SPA con sede in Lodi, conveniva in giudizio i Sigg.TIZIO residente a Milano, CAIA residente a Milano, SEMPRONIO residente a Mantova, MEVIO residente a Milano, SEVIO residente in Massa, nonché la SOCIETÀ BETA SRL in liquidazione chiedendo in via principale la revoca dell’atto a rogito Notaio del 27/01/2006 (Rep. 156957/19931) mediante cui il sig. TIZIO aveva donato ai tre figli SEMPRONIO MEVIO e SEVIO immobili siti nei Comuni di Meleti e Levanto.
Sempre nei confronti di tutti i convenuti persone fisiche, compresa quindi CAIA, l’attrice chiedeva la revoca della riserva di usufrutto su parte dei beni donati col medesimo atto; nonché la revoca della destinazione parziale post mortem dell’usufrutto a favore della propria moglie CAIA. Il tutto come meglio descritto nel richiamato rogito.
L’attrice chiedeva, inoltre, che fosse revocato il contratto di affitto stipulato il 23/12/2005 registrato il 30/12/05 al n. 1718, con cui TIZIO aveva affittato al figlio SEMPRONIO i beni immobili meglio descritti in detto contratto.
L’attrice chiedeva infine la revoca del contratto con cui in data 17/1/06 il sig. TIZIO aveva concesso in comodato alla SOCIETA’ BETA SRL. fino al 31/12/20 villa e terreno siti in Comune di Meleti.
I convenuti TIZIO, CAIA, SEMPRONIO, SEVIO si costituivano assistiti da unico difensore, con comparsa depositata il 18/5/11 eccependo: la cessazione della materia del contendere e/o l’inammissibilità della domanda di revoca del contratto di affitto tra il sig. TIZIO e la SOCIETA’ BETA SRL; ed eccependo altresì la prescrizione della domanda di revoca del contratto di affitto tra. TIZIO e SEMPRONIO
Chiedevano in ogni caso la reiezione di tutte le domande attrici.
Il convenuto MEVIO si costituiva con comparsa depositata il 18/5/11 eccependo in via preliminare l’intervenuta prescrizione; e, nel merito, chiedendo la reiezione delle domande attrici.
La SOCIETA’ BETA SRL non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
L’attrice assume: – che per effetto di conferimento di ramo d’azienda in data 26/6/07 la Banca (OMISSISI) è subentrata nei rapporti attivi e passivi alla Banca (OMISSIS)-di Lodi; -; – che Banca (OMISSIS)e Consob dopo ispezioni e indagini protrattesi durante l’anno 2005, epoca in cui TIZIO rivestiva la qualifica di consigliere di amministrazione di Banca (OMISSIS), rilevati e contestati plurimi e gravi inadempimenti , sanzionavano con diverse e pesanti pene pecuniarie gli amministratori (tra cui TIZIO); – che responsabile solidale del pagamento delle sanzioni era l’Istituto di credito; – che dopo aver effettuato i pagamenti e tentato bonariamente la ripetizione degli importi, l’Istituto documentava di aver chiesto e ottenuto il decreti ingiuntivi nei confronti di TIZIO per l’importo di Euro 656.543,1, confermati con sentenze di cui l’ultima del 2/8/2011 prodotta in corso di causa; – che mediante gli atti impugnati (donazione, costituzione di usufrutto, locazione e affitti ultra novennali) TIZIO aveva sottratto i propri beni alla garanzia del credito.
TIZIO, CAIA, SEMPRONIO, SEVIO assumono:
– che la SOCIETA’ BETA SRL comodataria di alcuni beni di TIZIO era stata estinta e cancellata dal registro delle imprese e, conseguentemente, sciolto il comodato, era cessata sul punto la materia del contendere;
– che il contratto di affitto tra. TIZIO e il figlio SEMPRONIO stipulato il 23/12/05 era stato registrato il 30/12/05 (all. 4 dei convenuti) ed essendo decorsi oltre cinque anni dalla domanda di revoca, introdotta con l’atto di citazione del 12/1/11, l’azione era prescritta;
-che la riserva di usufrutto a favore di TIZIO e, alla di lui morte, a favore del coniuge CAIA è inammissibile perché contraddittoria rispetto all’azione di revoca della donazione;
– che l’atto di disposizione del patrimonio del 21/1/2006 (Rep. 156957/19931 Notaio OMISSIS) era anteriore non solo al credito vantato dalla Banca ma anche alle sanzioni pecuniarie irrogate da Consob e Banca d’Italia e pertanto mancavano i presupposti di cui all’art.2901 cc;
– che le sanzioni erano state notificate a TIZIO: da Consob il 14/12/06, il 18/1/06 e il 31/7/06; da Banca d’Italia l’8/02/06, l’1/08/06 e il 25/06/07;
– che le sanzioni erano state pagate dalla Banca in epoca successiva a quelle date;
Il convenuto MEVIO assume:
– che l’atto di citazione gli era stato notificato ben oltre il quinquennio decorrente dal 21/01/06;
– che l’atto di interruzione della prescrizione ha natura ricettizia;
– che in ogni caso le domande attrici erano infondate.
Il Tribunale, esaminata l’imponente documentazione offerta dalle parti, reputa che la domanda attrice vada accolta.
L’eccezione di prescrizione formulata alla prima udienza del 7/6/11 dai convenuti TIZIO, CAIA, SEMPRONIO E SEVIO è non solo tardiva stante il tenore letterale dell’art.183 cpc il cui quinto comma consente modifiche e non domande ed eccezioni nuove; ma soprattutto è infondata posto che:
Analoghe osservazioni andrebbero fatte per il comodato ultranovennale, che, peraltro, risulta estinto per effetto della conclusione della fase liquidatoria della comodataria SOCIETA’ BETA SRL e la sua cancellazione dal registro delle imprese (all. 1, 2, 3 fascicolo convenuti).
L’eccezione di prescrizione formulata dal convenuto MEVIO è infondata dal momento che ai fini della tempestività dell’interruzione della prescrizione ai sensi dell’art.2943, 1 comma, cc, in applicazione del principio della scissione del momento perfezionativo della notificazione per il richiedente e per il destinatario, occorre aver riguardo non già al momento in cui l’atto con il quale si inizia un giudizio viene consegnato al destinatario, bensì a quello antecedente in cui esso è stato affidato all’ufficiale giudiziario che lo ha poi notificato, posto che l’esigenza che la parte non subisca le conseguenze negative di accadimenti sottratti al proprio potere d’impulso sussiste non solo in relazione agli effetti processuali, ma anche a quelli sostanziali dell’atto notificato (Cass.Sez. III del 21/5/2009 dep. il 9/8/2009, n.18399).
Né ha pregio il richiamo da parte del convenuto alla sentenza della S.C.15671 del 5/7/11, la quale ha ribadito il principio di cui sopra, già oggetto della sentenza della Corte Costituzionale n.477 del 2002, ma ne esclude l’applicabilità solamente alle notifiche degli atti non processuali (nella specie la Corte aveva precisato che la mera consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto di accettazione della proposta di alienazione del fondo rustico non è idonea a interrompere il decorso del termine prescrizionale per l’esercizio del diritto di riscatto, proprio perché trattatasi di notifica di atto non processuale).
Ad abundantiam si aggiunge che nell’azione revocatoria parti necessarie nel processo sono i soggetti tra cui è stato stipulato l’atto revocando con l’effetto che l’interruzione della prescrizione nei confronti del donante TIZIO spiega i propri effetti nei confronti del donatario MEVIO , trattandosi di litisconsorzio necessario (art.102 cpc).
I convenuti assumono che l’azione di revoca potrebbe essere esercitata, pro quota parte, nei confronti di ciascuno dei donatari con la conseguenza che questi ultimi non assumerebbero collettivamente la qualità di litisconsorti necessari.
Nel caso di specie , tuttavia, l’attrice ha chiesto la revoca dell’intero rogito di donazione e ha chiamato in giudizio tutti i beneficiari ognuno dei quali, compreso MEVIO, è litisconsorte necessario con il padre TIZIO
Essendo l’azione revocatoria costitutiva del diritto fatto valere, la prescrizione può essere solamente interrotta con la domanda giudiziaria, che rimanendo il solo mezzo previsto dall’ordinamento per l’interruzione della prescrizione (cassaz 07/3379) segue il principio dell’interruzione anche degli effetti sostanziali al momento in cui l’atto viene consegnato all’ufficio giudiziario.
Sul punto si veda l’obiter dictum della sentenza Cass.18399 del 2009 (per ultimo erroneamente invocata dal convenuto MEVIO), la quale nella fattispecie si è limitata ad escludere che l’interruzione potesse avere effetto dal deposito del ricorso in materia di lavoro e previdenza.
I beni residui di proprietà di TIZIO, oltre ad essere in comproprietà (per cui si renderebbe necessario un giudizio di divisione, che andrebbe ad appesantire il recupero del credito), sono gravati da notevoli pesi, tali da rendere incerta la soddisfazione del creditore.
Ai fini della configurazione dell’eventus damni è sufficiente anche una alterazione del patrimonio del debitore di tipo qualitativo, tale da rendere più difficoltosa la soddisfazione coattiva del credito.
Più in generale costituisce massima assolutamente pacifica quella secondo cui , in tema di azione revocatoria ordinaria, non è richiesta, a fondamento dell’azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso (Cass. Civ., Sez. III 14.10.2005 n.19963, Id. Sez. III, 29.03.2007 n.7767, Id. Sez. I, 06.12.2007 n.25433).
Per quanto attiene all’insorgenza del credito innanzitutto va ricordato che le plurime violazioni di legge (T.U. Bancario e T.U. Finanza) contestate da Consob e dalla Vigilanza della B.I. erano state notificate alla società durante l’anno 2005, epoca in cui. TIZIO era consigliere di amministrazione e non poteva ignorarne la gravità e le conseguenze.
Appare inoltre rilevante sottolineare che l’art.2901 cc non subordina l’esperibilità dell’azione revocatoria alla preesistenza del credito rispetto al compimento dell’atto revocabile (anteriorità che deve essere determinata avuto riguardo al momento della effettiva insorgenza della posizione creditoria e non a quello del suo accertamento. (Cass. Civ. Sez. I, 10/2/96 n.1050, Cass. Sez. I, 2/9/96 n.8013, Cass. 18/5/04 n.9440, ecc).
Il convenuto ha partecipato a tutti i consigli di amministrazione tenutisi nell’anno in cui si sono svolti i gravi accadimenti, che hanno interessato l’Istituto di Credito, e che sono culminati nei provvedimenti restrittivi della libertà personale di alcuni amministratori in data 14/12/05 (doc. da 45 a 52 dell’attrice).
A riprova del fraudolento intento del TIZIO di sottrarre i propri beni alla garanzia della creditrice il Tribunale osserva che in data 22/12/05 Consob aveva inviato nominativamente a ciascuno dei consiglieri tra cui TIZIO raccomandata (all.16 fascicolo attrice) con elencazione degli articoli del T.U.F. da loro violati.
Nella certezza, più che consapevolezza, di essere destinatario con gli altri amministratori delle sanzioni previste dalle norme del T.U.F. violate, TIZIO si affrettava, pochi giorni dopo, a disfarsi del proprio patrimonio più facilmente aggredibile, mediante gli atti impugnati, organicamente preordinati (aventi tutti data certa successiva al 22/12/05) , ma visibilmente dettati da una sorta di panico: da cui l’ apparente contaddittorietà rilevata dai convenuti.
L’accoglimento della domanda attrice segue la condanna dei convenuti alle spese di causa
PQM
rigettata ogni altra richiesta e istanza
Revoca e dichiara inefficace nei confronti dell’attrice gli atti di disposizione dei beni siti nei Comuni di Meleti e Levanto di proprietà del convenuto TIZIO donati ai figli SEMPRONIO, SEVIO E MEVIO e la costituzione di usufrutto a proprio favore e a favore della moglie CAIA . Il tutto come da atto a rogito Notaio OMISSIS del 17/10/2000 (Rep. N. 15659/19931) qui revocato.
Dispone l’annotazione della sentenza nelle Conservatoria competenti.
Condanna i convenuti in solido a rifondere all’attrice le spese di giudizio liquidate in Euro 15.000,00 per onorari, Euro 7.000,00 per diritti , Euro 752,00 per spese, Euro 1.259,56 per anticipazioni oltre accessori.
Così deciso in Milano, il 25 maggio 2012.
Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2012.
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