L’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cc non può essere oggetto di sospensione quando la fondatezza del credito da tutelare sia stato contestato in separato giudizio, in quanto non è possibile ravvisare, nel caso di specie, un’ipotesi potenziale di conflitto tra giudicati.
La vicenda processuale decisa dalla Suprema Corte di Cassazione ha avuto origine con la contestazione di un rapporto debitorio azionato in via monitoria da una banca in forza di una fideiussione.
Il credito contestato fu oggetto di opposizione a decreto ingiuntivo da parte del debitore, il quale frattanto aveva tentato di garantire il proprio patrimonio attraverso la costituzione di un fondo patrimoniale.
Si innestavano così due distinti giudizi perché accanto al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo radicato dal debitore contro il credito azionato dalla banca, quest’ultima aveva proposto azione revocatoria ordinaria contro la costituzione del fondo patrimoniale che venne accolta dal giudice di primo grado.
Il debitore impugnava la sentenza di primo grado, ma la Corte di Appello respingeva i motivi di doglianza sollevati dall’appellante e confermava così la pronuncia con cui era stato dichiarato inefficace l’atto costitutivo del fondo patrimoniale.
Il debitore proponeva pertanto ricorso per Cassazione contro la sentenza del giudice di appello, contestando innanzitutto la violazione e la falsa applicazione dell’art. 295 cpc. in correlazione con l’art. 2901 cc. in materia di azione revocatoria ordinaria.
L’art. 295 cc regola, come noto, il caso in cui il giudice debba disporre la sospensione del processo laddove lo stesso o altro altro giudice deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa.
Il ricorrente ha lamentato infatti il fatto che il giudice d’appello non aveva disposto la sospensione del giudizio ex art. 295 cc in attesa della definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo al credito posto a fondamento dell’azione revocatoria ordinaria radicata dalla banca ai sensi dell’art. 2901 cc.
Secondo quanto eccepito dal ricorrente, il giudice d’appello avrebbe infatti dovuto sospendere il giudizio avente ad oggetto l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cc fino a quando non fosse stato definito il giudizio pregiudiziale pendente relativo all’opposizione a decreto ingiuntivo per il recupero del credito azionato dalla banca, al fine di evitare la possibile emersione di un conflitto tra giudicati.
Il ricorrente ha contestato inoltre il fatto che il giudice d’appello non avrebbe neppure potuto decidere incidenter tantum in merito alla validità ed alla efficacia delle fideiussioni rilasciate dal debitore così come poste a fondamento dell’azione monitoria azionata dalla banca nel parallelo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Nel richiamare un proprio precedente costante orientamento giurisprudenziale, la Suprema Corte di Cassazione ha tuttavia respinto il motivo di ricorso sollevato dal ricorrente, ritenendo che l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cc non dovesse essere sospesa poiché il credito da tutelare era stato oggetto di contestazione in un separato giudizio, dal momento che, in detto contesto, non poteva ravvisarsi la sussistenza di un pericolo di conflitto tra giudicati.
La Cassazione ritiene infatti che non possa porre in via generale la questione dell’esistenza di un conflitto tra giudicati quando oggetto dell’azione revocatoria ordinaria è un res litigiosa.
L’attività di accertamento svolto incidenter tantum dal giudice investito della cognizione dell’azione revocatoria ordinaria in merito al credito oggetto di contestazione è infatti finalizzato a ottenere l’inefficacia dell’atto pregiudizievole alle ragioni del creditore rappresentato, nel caso di specie, dalla costituzione del fondo patrimoniale di cui è stata dichiarata l’inefficacia.
La cognizione del giudice sul credito contestato svolta in via incidentale nell’ambito del giudizio radicato con l’azione revocatoria ordinaria non può infatti costituire titolo per procedere all’esecuzione nei confronti del terzo.
La Suprema Corte di Cassazione afferma pertanto che per poter procedereall’esecuzione il creditore deve poter disporre di un titolo esecutivo sull’esistenza del credito che può procurarsi soltanto nel procedimento relativo al credito e non in quella riguardante l’azione revocatoria ordinaria nella quale la cognizione del giudice sull’esistenza del credito è appunto soltanto incidentale (Cass.
civ. Sez. Unite, 18 maggio 2004, n. 9440; Cass. civ., Sez. III, 10 marzo 2006, n. 5246).
Sul punto si segnala altra pronuncia del Tribunale di Napoli, del 13/11/2012 n. 12293, già oggetto di approfondimento sulla rivista che, in termini analoghi aveva precisato che “non ricorrono i presupposti per la sospensione necessaria di un giudizio per revocatoria ordinaria, ex art. 2901 c.c., qualora il credito dedotto a fondamento detta stessa sia litigioso, e penda già controversia avente ad oggetto il relativo accertamento“.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno