In tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al giudizio, spetta al giudice del merito valutare l’opportunità di fondare la decisione su elementi presuntivi, da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, a consentire illazioni che ne discendono secondo l’“id quod plerumque accidit”, restando il relativo appezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico. Ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l’alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata solo apparente, nel senso che né l’alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l’altra parte abbia inteso acquisirlo.
L’azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell’art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo, di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (“scientia damni”); l’acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicchè a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l’atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito.
Questi i principi di diritto espressi dal Tribunale di Lanciano, Giudice Maria Rosaria Boncompagni, con sentenza n. 124 pubblicata il 3 giugno 2020.
LA VICENDA PROCESSUALE
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso ad istanza di una Società di leasing, veniva ingiunto, alla debitrice ed ai fideiussori, il pagamento della somma di euro 84.013,99, oltre interessi e spese di procedura.
La domanda monitoria, nello specifico, si fondava sull’inadempimento della Società debitrice del pagamento dei canoni pattuiti in relazione al contratto di locazione finanziaria con la Società utilizzatrice stipulato il 23 luglio 2008.
Veniva successivamente avviata la procedura di esecuzione forzata per il recupero del credito vantato dalla Società di leasing S.p.A. nei confronti della parte debitrice.
Con atto pubblico notarile del 19 febbraio 2016 (trascritto il 22 febbraio 2016) uno dei garanti donava alla madre la nuda proprietà delle due unità immobiliari ivi indicate, ovvero gli unici immobili di cui lo stesso risultava proprietario.
Con successivo atto di citazione la Società di leasing conveniva in giudizio il garante e sua madre al fine di ottenere, in via principale, la declaratoria di nullità dell’atto di donazione stante l’asserita simulazione con richiesta in via subordinata di declaratoria di inefficacia ai sensi dell’art. 2901 c.c.
LA DECISIONE
Il Tribunale ha respinto la domanda di simulazione assoluta dell’atto di donazione in oggetto, in quanto priva di supporto probatorio, accogliendo quella subordinata relativa all’azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
Relativamente alla domanda di simulazione, il giudice rilevava la prova può essere fondata anche su elementi presuntivi (2729 c.c.), purchè essi siano gravi, precisi e concordati, in modo che nessun dubbio deve permanere sul carattere fittizio dell’atto impugnato mentre il creditore-terzo non aveva provato l’esistenza dell’accordo simulatorio.
Diversa era la sorte della domanda dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. in quanto il giudice riteneva la fondatezza, argomentando per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità.
In particolare veniva osservato che una volta prestata la fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell’art. 2901, n. 1, prima parte c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (“scientia damni”).
L’acquisto della qualità del debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicchè a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l’atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito.
Nel caso di specie, il Giudice rilevava che l’atto dispositivo era gratuito e posto in essere in epoca successiva alla sottoscrizione della garanzia fideiussoria.
In conclusione, il Tribunale di Lanciano accoglieva l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. esercitata in via subordinata dalla Società di leasing e di conseguenza dichiarava l’inefficacia, nei confronti della parte attrice, dell’atto di donazione del 19 febbraio 2016, a rogito del notaio, intervenuto tra il fideiussore e la madre.
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