Presupposto per il promovimento dell’azione revocatoria, essendo un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, che mira a tutelare il creditore contro gli eventuali atti dispositivi posti in essere dal debitore allo scopo di dismettere il proprio patrimonio, è innanzitutto l’esistenza di un credito a tutela del quale agire.
Anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore.
Pertanto, nel caso di specie, è del tutto indifferente che il decreto ingiuntivo ad oggetto della controversia sia o meno divenuto definitivo, ovvero che il relativo giudizio di opposizione sia ancora pendente o meno.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Castrovillari, Giudice Gaetano Laviola, con la sentenza n. 579 dell’8 luglio 2020.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
REVOCATORIA ORDINARIA: l’atto gratuito successivo al sorgere del credito è suscettibile dell’azione ex art. 2901 c.c.
Non occorre il consilium fraudis in quanto è sufficiente il solo eventus damni
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua | 25.06.2020 | n.1993
REVOCATORIA: la donazione dei beni immobili del fideiussore al proprio genitore
Presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità
Sentenza | Tribunale di Lanciano, Giudice Maria Rosaria Boncompagni | 03.06.2020 | n.124
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST RICHIEDI CONSULENZA© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno