L’esenzione dalla revocatoria ordinaria, prevista per l’adempimento di un debito scaduto, integra un’eccezione in senso stretto, presupponendo l’allegazione in giudizio di fatti impeditivi non rilevabili d’ufficio, sicché non incorre nel vizio di omessa pronuncia il giudice di merito che ometta l’esame di documenti prodotti ai sensi dell’art. 345, c.p.c., a sostegno dell’eccezione di cui all’art. 2901, comma 3, c.c., sollevata per la prima volta in grado di appello e, pertanto, preclusa.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Sestini – Rel. Condello, con l’ordinanza n. 19963 del 12 luglio 2023.
Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti rappresentavano che, a fondamento dell’atto di appello, avevano rilevato che il corrispettivo pattuito e versato in esecuzione del primo atto dispositivo era stato destinato all’integrale ripianamento delle esposizioni debitorie bancarie gravanti a carico della cooperativa resistente e che, per tale ragione, lo stesso atto si risolveva nell’adempimento di un debito scaduto rispetto al quale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2901 c.c., 66 e 67 legge fallimentare, non era pacificamente esperibile l’actio pauliana.
Per la Suprema Corte, pur essendo fondata tale eccezione, la medesima doveva essere tempestivamente dedotta in primo grado nel separato giudizio avente ad oggetto il primo atto dispositivo concluso nel 2003, ormai definito con sentenza irrevocabile d’inefficacia dell’atto nei confronti della controricorrente.
Pertanto, il primo motivo di ricorso è stato ritenuto infondato.
È stato accolto invece il secondo motivo di gravame relativo alla errata liquidazione delle spese del giudizio di appello e cassata con rinvio la sentenza impugnata.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
VA PROVATA LA VOLONTÀ DELLE PARTI DI LEDERE LA CONSISTENZA PATRIMONIALE DEI CREDITORI
Sentenza | Corte d’Appello di Perugia, Pres. Matteini – Rel. Paini | 23.05.2023 | n.360
NON OCCORRE LA CONSAPEVOLE VOLONTÀ DI PREGIUDICARE LE RAGIONI CREDITORIE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Scarano- Rel. Guizzi | 27.02.2023 | n.5812
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/azione-revocatoria
REVOCATORIA: IL CREDITORE GARANTITO DA MUTUO IPOTECARIO NON PUÒ ESERCITARE L’AZIONE EX ART. 2901 CC
L’ESCLUSIONE DEL RIMEDIO È GIUSTIFICATA DALLA POSSIBILITÀ PER IL CREDITORE DI AGIRE ESECUTIVAMENTE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. De Chiara – Rel. Russo | 17.03.2023 | n.7876
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