In tema di azione revocatoria, l’istituzione di trust familiare non integra, di per sè, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura – ai fini della revocatoria ordinaria – un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti.
Il negozio istitutivo di un trust, per considerarsi a titolo oneroso, deve essere posto in adempimento di un obbligo e dietro pagamento di un corrispettivo. Tanto si verifica, ad es., nei c.d. trust di garanzia, che sono istituiti da un debitore in seguito ad un accordo con i propri creditori. Al contrario, se il trust viene posto in essere in virtù di una spontanea determinazione volitiva del disponente e in mancanza di un vantaggio patrimoniale, l’atto costitutivo del trust deve essere considerato a titolo gratuito.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Scarano – Rel. Gorgoni, con la sentenza n. 28146 del 6 ottobre 2023.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
TRUST: L’INEFFICACIA DELL’ATTO ISTITUTIVO COMPORTA ANCHE QUELLA DELL’ATTO DISPOSITIVO
LA DOMANDA DI REVOCA DEVE ESSERE RIVOLTA AD ENTRAMBI
Ordinanza | Cassazione Civile, Pres. Di Virgilio – Rel. Dolmetta | 15.04.2019 | n.10498
REVOCATORIA TRUST: SE A TITOLO ONEROSO, DEVE VALUTARSI LA PARTECIPATIO FRAUDIS DEL BENEFICIARIO
NON RILEVA LA FORMALE INTESTAZIONE DEL BENE
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Olivieri – Rel. Scoditti | 29.05.2018 | n.13388
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