ISSN 2385-1376
Testo massima
In tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell’azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile il soddisfacimento del credito, incombe al convenuto che eccepisca la mancanza dell’eventus damni l’onere di provare l’insussistenza del predetto rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali. In riferimento alla concessione di ipoteca, che è negozio di disposizione patrimoniale suscettibile di determinare una diminuzione della garanzia patrimoniale generale del debitore, ciò comporta che incombe al beneficiario della garanzia dedurre e provare che il patrimonio residuo del debitore è di dimensioni tali da non esporre ad apprezzabile rischio il soddisfacimento dei crediti chirografari.
E’ questo il principio di diritto richiamato dal Tribunale di Napoli, in persona del dott. Ettore Pastore Alinante, con sentenza n.8689 pronunziata in data 05/07/2013.
La sentenza trae origine dall’azione di simulazione e revocatoria intrapresa dalla Banca nei confronti di due correntisti ai quali era stato notificato un decreto ingiuntivo con il quale veniva loro ingiunto il pagamento di un’ingente somma a favore dell’istituto di credito.
Nel caso di specie, la Banca chiedeva che venissero dichiarati nulli perché simulati o comunque venissero dichiarati inefficaci nei propri confronti e dunque revocati alcuni atti di costituzione di ipoteca posti in essere dai debitori esclusivamente al fine di arrecare pregiudizio alle sue ragioni creditorie.
Ebbene, il Tribunale di Napoli, chiamato a pronunziarsi sul caso de quo, preliminarmente, ha evidenziato come i convenuti non avessero dimostrato la circostanza che non vi fosse stato un danno per la società creditrice.
Il giudice ha poi ritenuto che vi fossero tutti i presupposti per revocare le costituzioni di ipoteca ai sensi dell’art.2901 cc e quindi per dichiararle inefficaci nei confronti della banca, atteso che non soltanto la contestualità delle costituzioni di ipoteca e la loro collocazione temporale a ridosso della chiusura del conto corrente, ma anche gli ingenti ed identici importi garantiti e la conoscenza da parte dei debitori del pregiudizio che stavano arrecando alle ragioni del creditore, sembravano rendere verosimile che in effetti tali atti fossero stati simulati.
Testo del provvedimento
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