Testo massima
Nell’esercizio dell’azione revocatoria (senza alcuna distinzione tra revocatoria fallimentare o ordinaria) il creditore può, qualora il bene oggetto dell’atto di disposizione impugnato sia stato alienato ad un terzo (subacquirente di buona fede a titolo oneroso dal primo acquirente), soddisfare la propria pretesa sugli importi da quest’ultimo ricevuti quale corrispettivo dal subacquirente.
L’inefficacia dell’atto di disposizione a titolo oneroso stipulato in frode ai creditori non pregiudica il diritto del subacquirente di buona fede, ma il creditore (sia che esperisca l’azione revocatoria fallimentare sia che agisca in revocatoria ordinaria) ha diritto ad ottenere dal primo acquirente la restituzione del corrispettivo.
Testo del provvedimento
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