ISSN 2385-1376
Testo massima
Chi vanta un credito litigioso è legittimato ad agire in revocatoria , in quanto la definizione del giudizio sull’accertamento del credito non costituisce l’indispensabile antecedente logico giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 12293 del 13/11/2012, ha ribadito il principio affermato dalla Cassazione (Sez. III, 09-02-2012, n. 1893) secondo cui anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore.
Nel caso di specie la Banca aveva proposto azione revocatoria ex art.2901 cc nei confronti del fideiussore della società debitrice il quale aveva donato ad altro soggetto, con lui convivente, alcuni immobili recando grave pregiudizio delle ragioni creditorie.
Costitutosi in giudizio il fideiussore e la donataria gli stessi eccepivano la mancanza di legittimazione ad agire da parte dell’istituto di credito in quanto il decreto ingiuntivo, che costituiva il titolo giudiziale dal quale il credito discendeva, era stato opposto chiedendo, altresì, la sospensione del giudizio di revocatoria in attesa della pronuncia sull’opposizione a decreto ingiuntivo.
Il Tribunale, rilevato che il credito vantato dalla società derivava da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, che la provvisoria esecuzione non era stata sospesa e che il detto decreto non risultava revocato, ha precisato che anche il credito litigioso è idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria.
Quanto alla richiesta di sospensione il giudicante, aderendo a quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. S.U. 9440/2004) ha chiarito che il giudizio promosso con azione revocatoria non è soggetto a sospensione necessaria ex art.295 cpc per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l’accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull’accertamento del credito non costituisce l’indispensabile antecedente logico giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d’altra parte da escludere l’eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiari inefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa sull’esistenza del credito.
Alla luce di ciò il Tribunale ha così affermato che, non ricorrono i presupposti per la sospensione necessaria di un giudizio per revocatoria ordinaria, ex art. 2901 c.c., qualora il credito dedotto a fondamento detta stessa sia litigioso, e penda già controversia avente ad oggetto il relativo accertamento.
Testo del provvedimento
si allega sentenza del Tribunale di Napoli
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