ISSN 2385-1376
Testo massima
L’azione di revocatoria ordinaria avente ad oggetto un bene in comunione e quindi appartenente a più soggetti pro quota – è legittimamente esperibile soltanto per la quota spettante ai condebitori, mancando qualsiasi titolo per estendere l’inefficacia dell’atto dispositivo anche nei confronti degli altri soggetti, parti contrattuali dell’atto di vendita impugnato, che non sono debitori.
E’ inammissibile, per difetto di interesse ad agire, l’azione di revocatoria ordinaria di un atto di vendita unitaria esperita anche contro i comproprietari venditori non debitori dell’attore, non sussistendo litisconsorzio necessario in questo senso.
Ai fini dell’affermazione del proprio interesse ad agire l’attore deve formulare espressamente, anche in via subordinata, domanda di inefficacia delle singole cessioni dei diritti reali manifestando così il distinto interesse ad agire in relazione alle sole cessioni dei diritti e delle quote.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, VII Sezione, Giudice dott. Del Franco, con sentenza del 26.03.2015, nell’ambito di un giudizio di revocatoria ordinaria proposto da una curatela fallimentare nei confronti di un atto di vendita posto in essere dai vari comproprietari.
Il Tribunale di Napoli, preliminarmente, ricostruisce la fattispecie in fatto, rilevando che il fallimento, e per esso la curatela, ha chiesto la revocatoria di un atto di vendita di un fabbricato – in relazione ad un distinto processo pendente, diretto all’accertamento della responsabilità risarcitoria e quindi del relativo credito risarcitorio ex art. 146 l.f.- nei confronti degli asseriti propri debitori, quali parti contrattuali dell’atto di vendita in oggetto.
Ciò che principalmente viene rilevato, è che tali asseriti debitori dell’attore si identificano con soltanto alcune delle parti contrattuali dell’atto di vendita in oggetto (le quali hanno unitariamente espresso il loro consenso per la vendita) e che nonostante ciò il medesimo attore non ha chiesto la dichiarazione di inefficacia (soltanto) delle singole cessioni dei diritti reali e quote costituenti oggetto delle distinte singole volontà contrattuali riferibili a ciascuno di tali asseriti debitori, pur se inglobate nell’ambito della complessiva volontà contrattuale espressa in tale atto.
Il giudice partenopeo, a questo punto, osserva come l’azione di revocatoria ordinaria sia un’azione non di nullità ma di inefficacia dell’atto, con cui si domanda che l’atto impugnato sia dichiarato inefficace nei confronti del creditore agente; sicché il bene non ritorna nel patrimonio dell’alienante ma resta soggetto all’aggressione del creditore istante nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni; e l’azione giova unicamente al creditore che l’ha esercitata.
Si rileva, poi, come l’art. 2901 c.c., comma 1°, nello stabilire che il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni (nel concorso dei requisiti previsti), non prescriva che tali atti debbano essere soltanto quelli aventi ad oggetto un bene appartenente in proprietà esclusiva al debitore, potendo anche un bene in comunione, dunque appartenente a più soggetti pro quota, dar luogo all’esperimento di un’azione revocatoria. E se soltanto alcuni degli (ex) comproprietari erano debitori, ad avviso del Tribunale, questa potrà essere esperita soltanto per la quota parte già spettante ai condebitori, mancando qualsiasi titolo per estendere l’inefficacia dell’atto dispositivo (in caso di accoglimento della revocatoria) anche nei confronti degli altri soggetti, che non erano debitori dell’istante.
In tale ipotesi, infatti, sarebbe restato valido l’effetto traslativo del diritto sul bene, salva la inefficacia relativa nei confronti del creditore procedente.
Proprio per i principi regolatori della revocatoria, indicati, secondo il Tribunale, non sussiste alcun litisconsorzio necessario in questo senso e l’azione è legittimamente esperibile soltanto contro i debitori, per la quota parte di loro spettanza.
Si tratta, dunque, di un effetto fisiologico dell’accoglimento della revocatoria, che consentirà ai creditori procedenti di realizzare le proprie pretese sul bene, limitatamente alla quota parte già di pertinenza dei debitori conferenti, eventualmente previa divisione in sede esecutiva (Cassazione civile, sez. I, sentenza 18/02/2000, n. 1804).
Rileva, a questo punto, il Tribunale che,ai fini dell’affermazione del proprio interesse ad agire, l’attore avrebbe dovuto formulare espressamente, anche in via subordinata, la domanda di inefficacia delle singole cessioni dei diritti reali appartenenti agli asseriti debitori, manifestando così il distinto interesse ad agire in relazione alle sole cessioni di tali diritti e quote.
In conclusione, il Tribunale di Napoli, posto che l’attore ha chiesto la dichiarazione di inefficacia dell’intero atto di vendita, ha ritenuto in capo all’attore il difetto di interesse ad agire, in quanto la parte venditrice dell’atto in oggetto non è composta da tutti asseriti debitori dell’attore.
In altri termini, è stato affermato come la parte attrice non possa chiedere la dichiarazione di inefficacia dell’intero atto di vendita, in quanto non può ottenere un titolo giudiziale che gli consentirebbe di sottoporre ad esecuzione forzata anche diritti e quote riferibili a soggetti che non sono anche asseritamente propri debitori.
Sulla base di tale articolato iter argomentativo, il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile la domanda proposta dalla curatela per difetto di interesse ad agire.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 178/2015