In sede di azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore fallimentare è onere di quest’ultimo provare: a) la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito; b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell’atto pregiudizievole; c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto.
Non può trovare applicazione la regola secondo cui, a fronte dell’allegazione dell’eventus damni, incombe sul debitore l’onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte, in quanto il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e quindi, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell’atto impugnato – che non è tenuto a conoscere l’effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa – sicchè in tale evenienza il fallimento è onerato di fornire la prova che il patrimonio residuo del debitore fallito era di dimensioni tali, in rapporto all’entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Cristiano – Rel. Vella, con l’ordinanza n. 5657 del 2 marzo 2021.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
REVOCATORIA ORDINARIA: IL RAPPORTO FAMILIARE PROVA LA PARTICIPATIO FRAUDIS
TALE VINCOLO RENDE INVEROSIMILE CHE IL TERZO NON FOSSE A CONOSCENZA DELLA SITUAZIONE DEBITORIA DEL DISPONENTE
Ordinanza | Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Rel. Olivieri | 08.01.2021 | n.161
REVOCATORIA FALLIMENTARE EX ART.66 LF: la carenza di legittimazione del terzo pignorato
L’azione può essere esercitata solo nei confronti del creditore assegnatario
Sentenza | Tribunale di Vibo Valentia, Giudice Germana Radice | 03.09.2020 | n.436
REVOCATORIA EX ART.67 L.F.: le prove per la cessione di bene mobile
Possono essere fatte valere prove diverse dalla registrazione nel PRA come lo scambio di fondi tra fra la società e la banca
Sentenza | Tribunale di Bari, Giudice Nicola Magaletti | 09.07.2020 | n.2065
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