In tema di azione revocatoria ordinaria, il credito derivante da un contratto di apertura di credito regolata in conto corrente è qualificabile quale credito litigioso, ai fini della valutazione dell’anteriorità rispetto ad atti dispositivi effettuati dal correntista, dal momento in cui la banca accredita sul conto la somma messa a disposizione e non da quando l’obbligo di restituzione diviene esigibile.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Scarano – Rel. Graziosi, con la sentenza n. 1414 del 18 gennaio 2023.
Con l’unico motivo di ricorso, parte ricorrente adduceva l’errore del giudice d’appello per avere il medesimo ritenuto rilevante, ai fini dell’anteriorità del credito, il momento in cui esso – insorgente dal contratto di conto corrente collegato all’ulteriore contratto di apertura di credito – diventa esigibile, e non quello in cui con l’accreditamento insorge l’apertura di credito.
La Suprema Corte, investita della questione, ha considerato fondata l’eccezione, specificando che l’art. 2901 c.c. “accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità“. Non ha rilievo, pertanto, il momento di esigibilità del credito, bensì il momento in cui sorge “l’obbligazione connessa all’apertura di credito“, esattamente come per la revocabilità degli atti dispositivi effettuati da un fideiussore; l’anteriorità del credito ex art. 2901 c.c., secondo la Cassazione, va dunque stabilita riguardo alla nascita dell’obbligazione e non alla sua esigibilità, per cui insorge dal contratto stesso nel caso di credito derivante da apertura di credito o da affidamento bancario, irrilevante essendo l’utilizzazione di somme o la revoca del finanziamento.
Nel caso in esame, allora, la Suprema Corte ha ritenuto rilevante il momento dell’apertura di credito in conto corrente avvenuta il 28 gennaio 1987 e dell’anticipazione valutaria all’esportazione avvenuta il 5 maggio 2000, entrambe anteriori all’atto dispositivo.
Il ricorso è stato accolto, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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