ISSN 2385-1376
Testo massima
L’azione revocatoria ordinaria può essere utilmente esperita in relazione a crediti non scaduti, condizionati ovvero soltanto eventuali.
Tanto è chiaramente previsto dall’art.2901 cc ove il legislatore ha stabilito che il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni.
A nulla vale la circostanza che tra le parti penda una lite giudiziaria.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 13 dicembre 2012, ha accolto la domanda di una banca, la quale agiva in danno dei fideiussori, i quali avevano costituito in fondo patrimoniale i propri beni immobili, azzerando la garanzia generica costituita dal proprio patrimonio.
Il giudice partenopeo ha motivato che “Il credito eventuale in veste di credito litigioso è idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria mentre il giudizio promosso con l’azione revocatoria non è soggetto a sospensione necessaria, ai sensi dell’art. 295 cpc per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l’accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria.”
Rileva inoltre ai fini della proposizione della azione il rapporto temporale tra l’atto pregiudizievole e la nascita del credito, ben osservando che l’atto di costituzione di fondo patrimoniale in questione non è stato stipulato anteriormente al sorgere del credito ma successivamente a questo.
Il requisito dell’anteriorità rispetto all’atto impugnato del credito a tutela del quale l’azione revocatoria viene esperita deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorge, e non a quello, eventualmente successivo, in cui venga accertato con sentenza (cfr. Cass. n.2801/1984).
Per tali ragioni il Tribunale ha dichiarato inefficace il fondo patrimoniale costituito dai fideiussori in quanto pregiudizio della Banca delle future ragioni di credito.
Testo del provvedimento
in allegato sentenza del Tribunale di Napoli del 13/12/2012 n. 13505
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Numero Protocolo Interno : 26/2012