In tema di azione revocatoria ordinaria, la vicinanza determinata dalla convivenza e dal rapporto familiare tra il disponente e l’acquirente è elemento “ex se” sufficiente a fondare la prova presuntiva della “participatio fraudis”, laddove tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Rel. Olivieri, con l’ordinanza n. 161 dell’8 gennaio 2021.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
Non occorre il consilium fraudis in quanto è sufficiente il solo eventus damni
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua | 25.06.2020 | n.1993
REVOCATORIA: la donazione dei beni immobili del fideiussore al proprio genitore
Presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità
Sentenza | Tribunale di Lanciano, Giudice Maria Rosaria Boncompagni | 03.06.2020 | n.124
REVOCATORIA DEL FONDO PATRIMONIALE E LITISCONSORZIO NECESSARIO DEL CONIUGE NON DEBITORE
SUSSISTE NEI CASI DI GIUDIZI PROMOSSI DAL CREDITORE PERSONALE DI UNO DEI CONIUGI PER LA DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA DELL’ATTO DI COSTITUZIONE DI UN FONDO
Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. VI – 3 civ., Pres. Frasca – Rel. Porreca | 20.01.2020 | n.1141
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