“Con particolare riferimento poi alla posizione del fideiussore la revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse ad un’apertura di credito, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all’apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell’art. 2901 c.c., n. 1, prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ed al solo fatto oggettivo dell’accredito.”
Questi i principi espressi dal Tribunale di Castrovillari, Giudice Raffaele Zibellini nella sentenza n. 920 del 09.09.2021.
Nel caso di specie, l’istituto di credito agiva in revocatoria ex art. 2901 c.c. per ottenere la dichiarazione di inefficacia dell’atto di disposizione posto in essere da colui che aveva prestato fideiussione onde garantire l’adempimento di una società debitrice.
Questi, infatti, aveva costituito un fondo patrimoniale ex artt. 167 ss. c.c. con atto a titolo gratuito e con il consenso della coniuge, vincolando compressivamente 22 immobili di sua proprietà e realizzando, così, un pericolo di danno per le ragioni creditorie.
In argomento, si deve specificare che l’azione revocatoria ordinaria è uno strumento idoneo a conservare la garanzia patrimoniale generica di cui all’art. 2740 c.c. ed è disciplinata dall’art. 2901 c.c., che statuisce che il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio, con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni.
A tal fine, è necessario in primis che il debitore sia consapevole del pregiudizio che l’atto arrecherebbe alle ragioni del creditore o che, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, sia dolosamente preordinato a pregiudicarne il soddisfacimento; in secondo luogo che, in caso di atto a titolo oneroso, il terzo sia consapevole del pregiudizio e, qualora anteriore al sorgere del credito, partecipe della dolosa preordinazione.
Orbene, presupposto di tale azione è che l’atto di disposizione posto in essere dal debitore comporti pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, non essendo necessario un totale stato di insolvenza, in quanto l’eventus damni ricorre non soltanto quando l’atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nel recupero coattivo del credito.
Con particolare riferimento poi alla posizione del fideiussore, per l’esperimento della revocatoria ordinaria è necessaria la sussistenza di un debito, ma non la sua concreta esigibilità.
Infatti, qualora il fideiussore abbia prestato garanzia con riguardo alle future obbligazioni del debitore in relazione ad un rapporto di credito, gli atti dispositivi dello stesso che siano successivi all’apertura di credito e alla stipula della garanzia, in caso di pregiudizio delle ragioni creditorie, possono essere sottoposti a revocatoria ex art. 2901 c.c. in ragione del requisito della consapevolezza e del fatto oggettivo della distrazione patrimoniale.
E’ per tali motivi che non v’è dubbio circa la configurabilità di un pericolo di danno del creditore in seguito all’atto di costituzione di un fondo patrimoniale da parte del fideiussore, considerato che il vincolo di destinazione impresso ai beni così conferiti comporta che essi non siano aggredibili per debiti che i creditori conoscevano essere stati contratti per bisogni estranei alla famiglia.
Pertanto, il Tribunale accoglieva la domanda attorea e dichiarava l’inefficacia dell’atto distrattivo, con condanna alle spese di lite a carico dei convenuti.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
REVOCATORIA ORDINARIA: l’atto gratuito successivo al sorgere del credito è suscettibile dell’azione ex art. 2901 c.c.
Non occorre il consilium fraudis in quanto è sufficiente il solo eventus damni
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua | 25.06.2020 | n.1993
REVOCATORIA ORDINARIA: ammissibile se fondata su fideiussione omnibus
Non è necessaria la concreta esigibilità del credito
Sentenza | Tribunale di Velletri, Sez. II, Giudice Amelia Pellettieri | 06.12.2018 | n.2590
Revocatoria del fondo patrimoniale e litisconsorzio necessario del coniuge non debitore
Sussiste nei casi di giudizi promossi dal creditore personale di uno dei coniugi per la dichiarazione di inefficacia dell’atto di costituzione di un fondo
Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. VI – 3 civ., Pres. Frasca – Rel. Porreca | 20.01.2020 | n.1141
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