Appare preferibile escludere l’ammissibilità della revocatoria avverso l’assegnazione; se è vero, infatti, che la finalità dell’art. 2504 quater c.c., consiste nell’assicurare la stabilità degli effetti di una complessa operazione societaria, la diversità qualitativa dei vizi non può comportare che tali effetti possano essere, in ogni caso messi in discussione (vuoi con la dichiarazione di nullità, vuoi con la dichiarazione di inefficacia) una volta eseguite le prescritte formalità pubblicitarie, e decorsi i termini per la opposizione: da questo momento pare ragionevole ritenere che per tutelare tali interessi di carattere generale, gli effetti della scissione diventino “irregredibili”, e che la tutela offerta ai ereditari anteriori della società scissa si concreti nei rimedi specificamente previsti, che sono tra l’altro oggettivamente estesi cd apprezzabili, visto il diritto al risarcimento del danno, previsto dall’art. 2504 quater, 2 comma c.c. e la solidarietà di cui all’art. 2506 quater ultimo comma c.c..
Se l’effetto ultimo dell’azione revocatoria è volto a consentire il soddisfacimento coattivo del creditore sui beni del proprio originario debitore, (come se essi non fossero usciti dal patrimonio di quest’ultimo soggetto attraverso l’atto revocando) la disciplina legale dell’operazione societaria considerata già consente un simile risultato, dato che la solidarietà ex lege prevista sterilizza sostanzialmente il profilo dell’eventus damni.
Il Tribunale di Bologna, Dott.ssa Anna Maria Rossi, nella sentenza dell’01.04.2016, n. 861, ha affrontato il tema dell’ammissibilità dell’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. nei confronti di un atto di scissione societaria, concludendo per l’inammissibilità della domanda.
Una società dichiarata fallita ha dedotto in giudizio l’inefficacia nei confronti della massa delle assegnazioni previste in un atto di scissione a favore della società beneficiaria, in forza del combinato disposto degli artt. 2901 c.c. e 66 L.F.; chiedeva, pertanto, la condanna alla restituzione del complesso immobiliare, nonché il risarcimento del danno.
Il Fallimento osservava che, in virtù della scissione, alla nuova società era stato attribuito l’intero patrimonio immobiliare, in precedenza di proprietà della società scissa, e che tanto arrecava un evidente pregiudizio ai creditori anteriori della stessa che si trovavano privati di cespiti patrimoniali su cui soddisfarsi.
La società beneficiaria, nel costituirsi in giudizio, eccepiva l’inammissibilità dell’azione pauliana, in quanto l’art. 2503 c.c. attribuisce ai creditori una tutela mirata e deve pertanto essere considerata norma speciale rispetto alla disciplina generale dettata in materia di azione revocatoria.
Nello specifico, la succitata disposizione, prevista in tema di fusione societaria, ma cui fa espresso richiamo l’art. 2506 ter c.c. in materia di scissione, riconosce ai creditori la facoltà di opporsi preventivamente alla scissione.
Parte convenuta sottolineava, inoltre, che l’assegnazione finalizzata alla scissione non configura un atto dispositivo ma “un aspetto della complessiva operazione di riorganizzazione societaria in cui consiste la scissione”.
Il Tribunale di Bologna osservava che in diritto, in assenza di pronunce sul punto della Corte di Cassazione, risulta vivamente controversa l’ammissibilità di una domanda revocatoria che abbia per oggetto un atto di scissione.
Infatti, un primo orientamento giurisprudenziale ritiene che l’azione pauliana sia da ritenersi ammissibile in quanto l’art. 2504 quater c.c., così come la normativa europea, escluderebbero solo la possibilità, una volta che l’atto sia iscritto nel Registro delle imprese, di accertare la nullità della scissione ma non quella di esperire l’azione revocatoria che, ove accolta, darebbe luogo ad una inefficacia relativa (cfr. Tribunale di Catania, 9 maggio 2012, Tribunale di Palermo, 25 maggio 2012).
Secondo, invece, un diverso orientamento (cfr. Tribunale di Napoli, 18 febbraio 2013; Tribunale di Roma, 11 gennaio 2001), l’azione pauliana sarebbe incompatibile con la disciplina della scissione, e ciò in quanto, una volta ultimate le iscrizioni, la scissione sarebbe incontestabile nella sua validità e nei suoi effetti; inoltre, i creditori anteriori sarebbero comunque tutelati dalla normativa che consente loro di opporsi alla scissione e avrebbero in ogni caso la possibilità di rivolgersi alle società scisse, responsabili solidalmente nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato.
Il Tribunale di Bologna, nella sentenza in commento, si uniformava a questo secondo orientamento, ed escludeva l’ammissibilità dell’azione revocatoria avverso l’assegnazione in quanto, muovendo dal presupposto che “la scissione configuri una operazione societaria a formazione progressiva, volta ad ottenere una nuova articolazione dell’ente”, ritenendo, dunque, l’assegnazione non integrante un atto di trasferimento di cespiti patrimoniali.
Ed infatti, il Tribunale osservava che se la finalità dell’art. 2504 quater c.c. è quella di assicurare la stabilità degli effetti di una complessa operazione societaria (come quella in esame), la diversità qualitativa dei vizi non può comportare che tali effetti possano essere, in ogni caso messi in discussione una volta eseguite le prescritte formalità pubblicitarie, e decorsi i termini per la opposizione.
Per il Tribunale di Bologna è da questo momento che per tutelare i suddetti effetti di ordine generale, gli effetti della scissione diventano “irregredibili”, e che la tutela offerta ai creditori anteriori della società scissa si concreta nei rimedi specificamente previsti.
Da ultimo, il giudice sottolineava, uniformandosi a quanto osservato dal Tribunale di Modena nella sentenza del 22.01.2010, che “se l’effetto ultimo dell’azione revocatoria è volto a consentire il soddisfacimento coattivo del creditore sui beni del proprio originario debitore (come se essi non fossero usciti dal patrimonio di quest’ultimo soggetto attraverso l’atto revocando) la disciplina legale della operazione societaria considerata già consente un simile risultato, dato che la solidarietà ex lege prevista sterilizza sostanzialmente il profilo dell’eventus damni”.
Per altri precedenti si veda:
OPPOSIZIONE ALLA SCISSIONE: funzione e natura
La responsabilità solidale non esclude il pericolo del mancato recupero del credito
Sentenza | Tribunale di Napoli, Pres. Buttafoco, Rel Caiazzo | 19.02.2016 | n.2224
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