In tema di revocatoria del fondo patrimoniale, qualora, successivamente al sorgere del credito, il debitore abbia costituito i suoi beni in fondo patrimoniale, un tale atto, a titolo gratuito, è suscettibile di revocatoria, ex art. 2901 c.c., perché modifica la situazione patrimoniale del debitore, in pregiudizio del creditore, il quale non può agire esecutivamente su tali beni per crediti estranei ai bisogni della famiglia e sussistono, pertanto, tutti i presupposti tipici della azione revocatoria ordinaria (il credito dell’attore in revocatoria, l’eventus e la scientia damni).
Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, trattandosi di ipotesi di costituzione in fondo patrimoniale successiva all’assunzione del debito, è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l’intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (“consilium fraudis”), né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo.
Questi i principi ribaditi dal Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, con la sentenza n. 1993 del 25 giugno 2020.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
REVOCATORIA: la donazione dei beni immobili del fideiussore al proprio genitore
Presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità
Sentenza | Tribunale di Lanciano, Giudice Maria Rosaria Boncompagni | 03.06.2020 | n.124
REVOCATORIA DEL FONDO PATRIMONIALE E LITISCONSORZIO NECESSARIO DEL CONIUGE NON DEBITORE
SUSSISTE NEI CASI DI GIUDIZI PROMOSSI DAL CREDITORE PERSONALE DI UNO DEI CONIUGI PER LA DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA DELL’ATTO DI COSTITUZIONE DI UN FONDO
Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. VI – 3 civ., Pres. Frasca – Rel. Porreca | 20.01.2020 | n.1141
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