ISSN 2385-1376
Testo massima
La prova della consapevolezza in capo all’acquirente convenuto in revocatoria può essere data per presunzioni ex art. 2729 cc attraverso l’apprezzamento di una serie di indizi gravi, precisi e concordanti.
La mancata prova delle forme, dei tempi e della effettività stessa del pagamento del residuo prezzo di vendita; l’esiguità del prezzo e la consapevolezza dell’acquirente, l’essere stata la vendita seguita in ogni aspetto giuridico e tributario dal padre dell’acquirente, commercialista della società poi dichiarata fallita qualche tempo dopo la vendita, della quale parte venditrice era stata amministratrice ed era garante costituisce la prova indiziaria della conoscenza in capo a parte acquirente delle difficoltà economiche in cui versava la venditrice per i debiti contratti e della finalità dell’atto, quella di sottrarre il descritto immobile all’aggressione del ceto creditorio.
Così si è pronunziato il Tribunale di Nola, GI dr. Eduardo Savarese, con la sentenza del 27/2/2014, che ha accolto la domanda di revocatoria proposta dai creditori, avente ad oggetto l’atto di compravendita posto in essere dal debitore in epoca successiva al sorgere del credito.
La sentenza è conforme al consolidato principio per il quale la prova del requisito della consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori può essere fornita anche mediante presunzioni precise e concordanti, che possono essere tratte da elementi indiziari valutati nel loro complesso, la cui consapevolezza – ai fini dell’azione esercitata ex art. 2901 comma primo n. 2 cc – consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l’atto posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori.
Ebbene nel caso in esame gli elementi che hanno fornito la prova indiziaria della conoscenza in capo a parte acquirente delle difficoltà economiche in cui versava la venditrice per i debiti contratti e della finalità dell’atto, quella di sottrarre il descritto immobile all’aggressione del ceto creditorio, sono stati i seguenti:
-la mancata prova della negoziazione dell’assegno del residuo prezzo di vendita;
-l’esiguità del prezzo e la consapevolezza di tanto in capo all’acquirente;
-la circostanza che il padre dell’acquirente, che aveva curato la vendita, era commercialista della società di cui la venditrice era amministratrice.
In conclusione la consapevolezza del pregiudizio che l’atto dispositivo arreca ai creditori può essere demandata attraverso l’apprezzamento di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.
Per altri commenti correlati si veda:
nella revocatoria ordinaria il creditore può rivalersi, in caso di alienazione successiva, sul corrispettivo ricevuto dal primo acquirente.
Ordinanza | Tribunale Napoli – Collegio seconda sezione civile | 28-06-2011 | n.10836
non ricorrono i presupposti per la sospensione necessaria di un giudizio per revocatoria ordinaria ex art. 2901 cc qualora il credito dedotto a fondamento della stessa sia litigioso.
Sentenza | Tribunale di Napoli, sezione terza, Giudice Unico dott. Ettore Pastore Alinante | 13-11-2012 | n.12293
Il credito eventuale in veste di credito litigioso è idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria.
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Unico dott. Giovanni Tedesco | 13-12-2012 | n.13505
Testo del provvedimento
In allegato il testo integrale del provvedimento
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