ISSN 2385-1376
Testo massima
In tema di intervento volontario l’art 268, comma 2, c.p.c. preclude non soltanto lo svolgimento di richieste istruttorie, ma anche quello di attività meramente assertiva, talché non è permesso all’interveniente proporre domande nuove, non consentite alle parti originarie. Pertanto, scaduto il termine per la tempestiva costituzione del convenuto, è ammissibile soltanto l’intervento adesivo dipendente (caratterizzato dall’assenza di domande giudiziali) e non quello principale o litisconsortile (o adesivo autonomo), che introducono una nuova domanda quando alle parti ciò è ormai precluso.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Torre Annunziata con la sentenza n. 2317 depositata il 27agosto 2014 nell’ambito di un giudizio di revocatoria ordinaria promosso da una banca avverso l’atto costitutivo del fondo patrimoniale posto in essere da alcuni fideiussori.
Successivamente spiegava intervento volontario la società di cui gli stessi fideiussori erano garanti, costituendosi, tuttavia, oltre i termini fissati ex art. 183 VI comma cpc.
Anzitutto è necessario chiarire che l’intervento volontario, disciplinato dall’art. 105 cpc, può essere di tre tipi:
1)principale, quando l’interveniente afferma un diritto proprio contrastante con quello dell’attore e del convenuto;
2)adesivo autonomo o litisconsortile, quando l’interveniente, pur facendo valere un autonomo diritto, assume una posizione uguale o parallela a quella di una delle parti;
3)adesivo dipendente, quando l’interveniente ha interesse alla vittoria di una delle parti e partecipa al giudizio per sostenere le ragioni di tale parte.
Chiarito ciò, è opportuno evidenziare che ai sensi dell’art. 268 c.p.c. “l’intervento può aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni” (comma 1), ma, “il terzo non può compiere atti che al momento dell’intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte
” (2 comma), tale norma viene interpretata da buona parte della giurisprudenza nel senso che l’interveniente subisce le medesime limitazioni cui è soggetta la parte che, per prima, incorre nelle preclusioni, in osservanza anche al principio costituzionale della durata ragionevole del processo. Conseguentemente, “gli interventi “principale” e “litisconsortile”, con cui il terzo propone sempre una “domanda nuova”, devono ritenersi soggetti al regime di preclusioni delineato dagli artt. 166 e 167 cpc.
Solo l’intervento adesivo dipendente è utilmente spiegabile fino alla precisazione delle conclusioni, poiché in questo caso il terzo si limita a chiedere l’accoglimento della domanda proposta dalla parte adiuvata, pur dovendo sottostare alle limitazioni derivanti dalle preclusioni (ad esempio: istruttorie) maturate nel frattempo.
Qualora la domanda dell’interveniente sia conseguenza della riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto, essa sarà ancora ammissibile nella prima udienza di trattazione, in quanto parimenti consentita all’attore dall’art. 183 comma 4 c.p.c., altrimenti, l’autonoma domanda dell’interveniente andrà formulata entro il termine per la tempestiva costituzione del convenuto, di cui agli art. 166 e 167 c.p.c., sicché dopo l’udienza di trattazione, in ogni caso, rimarrebbe ammissibile soltanto l’intervento adesivo dipendente.
In conclusione, l’intervento principale o litisconsortile, posto in essere dopo i termini (almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell’art. 163 bis c.p.c., ovvero almeno venti giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’art. 168 bis, 5° comma, c.p.c.) di cui all’art.166 c.p.c., non è ammissibile essendo di fatto ammissibile nei limiti di in un intervento adesivo dipendente: l’interveniente può solo sviluppare argomentazioni giuridiche in favore delle parti costituite o capitolare prove, se i termini ex art. 184 c.p.c. non sono scaduti, a supporto delle allegazioni delle parti costituite.
Orbene, in linea con tali principi, il Tribunale di Torre Annunziata osserva come l’art. 268, comma 2, c.p.c. preclude non soltanto lo svolgimento di richieste istruttorie, ma anche quello di attività meramente assertiva, talché non è permesso all’interveniente proporre domande nuove, non consentite alle parti originarie. Pertanto, scaduto il termine per la tempestiva costituzione del convenuto, è ammissibile soltanto l’intervento adesivo dipendente (caratterizzato dall’assenza di domande giudiziali) e non quello principale o litisconsortile (o adesivo autonomo), che introducono una nuova domanda quando alle parti ciò è ormai precluso.
Il Tribunale di Torre Annunziata ha, pertanto, dichiarato inammissibile l’intervento e le domande proposte dal terzo interventore accogliendo la domanda di revocatoria originariamente proposta dalla banca.
Testo del provvedimento
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