Nell’azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto bene in trust lo stato soggettivo del terzo rilevante nel caso di atto di disposizione patrimoniale a titolo oneroso è quello del beneficiario e non quello del trustee.
Il problema del litisconsorzio necessario va risolto sulla base del criterio della natura dell’atto e della rilevanza dell’elemento psicologico dal punto di vista del terzo, ed in particolare:
– se, avuto riguardo all’interesse del beneficiario, l’atto dispositivo è da qualificare come atto a titolo oneroso, lo stato soggettivo del terzo è elemento costitutivo della fattispecie e dunque il terzo, beneficiario dell’atto, è litisconsorte necessario;
– se invece l’atto dispositivo è a titolo gratuito, lo stato soggettivo del terzo non è elemento costitutivo della fattispecie ed il beneficiario non è litisconsorte necessario nell’azione revocatoria avente ad oggetto i beni in trust.
Questi i principi stabiliti dalla Corte di Cassazione, Pres. Olivieri – Rel. Scoditti, con la sentenza n. 13388 del 29 maggio 2018.
Nella fattispecie processuale esaminata, una Banca conveniva in giudizio un disponente nonché un trustee, spiegando in via principale domanda di simulazione dell’atto di dotazione di beni in trust, in via subordinata, azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c..
Il disponente ed il trustee si costituivano in giudizio con distinte comparse chiedendo il rigetto delle domande.
All’esito del giudizio di primo grado il Tribunale revocava il trust e la sua decisione veniva poi confermata dalla Corte di Appello.
Avverso il provvedimento sfavorevole il disponente ed il trustee proponevano ricorso per Cassazione per i seguenti motivi:
– nullità dell’atto introduttivo del giudizio in quanto mancante di qualsivoglia domanda nei confronti del trustee, litisconsorte necessario;
– violazione dell’art. 105 cod. proc. civ. per avere ritenuto l’intervento della società recupero crediti ammissibile, non essendo connesso né per l’oggetto né per il titolo con quello invocato dall’attrice, né tantomeno per il petitum;
– violazione dell’art. 2901, avendo erroneamente qualificato il trust come atto a titolo gratuito omettendo di considerare il corrispettivo ricevuto dal trustee, con la conseguenza che per l’accoglimento della revocatoria è elemento necessario la partecipatio fraudis da parte del trustee.
– nullità della sentenza in relazione all’art. 102 cpc, in quanto resa in assenza dei beneficiari del trust, litisconsorti necessari nel processo avente ad oggetto l’inefficacia dell’atto di dotazione di trust.
Il Supremo Collegio, richiamati brevemente i tratti distintivi del trust e la disciplina allo stesso applicabile, ha sottolineato che l‘indagine in ordine ai presupposti dell’azione revocatoria di cui all’art. 2901 cod. civ., posta in relazione al trust, deve tener conto che in tale istituto si realizza una dissociazione fra l’intestazione dei beni al trustee e la titolarità dell’interesse al bene che è quello del beneficiario, e non del trustee.
Chiarito tale aspetto fondamentale, la Suprema Corte si è pronunciata sulle questioni sollevate dal ricorrente relative alla valutazione della partecipatio fraudis e del difetto di integrità del contraddittorio, chiarendone requisiti e limiti.
In particolare, per ciò che attiene al profilo della legittimazione passiva, posto che il trust è un soggetto giuridico inesistente, l’intestazione del bene in capo al trustee comporta che la legittimazione in giudizio nei confronti dei terzi spetta senza dubbio a quest’ultimo, in quanto titolare del diritto ceduto in base all’atto dispositivo del quale si domanda l’inefficacia relativa; invece, il profilo della titolarità dell’interesse al bene condiziona l’estensione del campo del litisconsorzio necessario.
Ciò posto, la Corte ha chiarito che benché l’azione revocatoria sia indirizzata nei confronti dell’atto di disposizione patrimoniale, e cioè l’atto mediante il quale il bene viene intestato in capo al trustee, e non nei confronti dell’atto istitutivo del trust, ai fini della qualificazione in termini di gratuità o onerosità dell’atto deve aversi riguardo alla complessiva programmazione di interessi che caratterizza il trust da valutarsi, dunque, alla luce del rapporto intercorrente fra disponente e beneficiario ( che può essere, ad esempio, un rapporto di garanzia, solutorio oppure in alternativa di soddisfazione dei bisogni della famiglia).
Gli Ermellini hanno dunque radicalmente censurato la tesi di parte ricorrente, specificando che l’onerosità dell’atto di disposizione patrimoniale non può essere posta in relazione all’eventuale compenso stabilito per l’opera del trustee in quanto il requisito soggettivo dell’azione revocatoria rilevante nel caso dell’atto a titolo oneroso dovrà essere valutato in relazione al beneficiario quale titolare dell’interesse rispetto al quale emerge l’onerosità dell’atto.
Da ciò discende che anche il problema del litisconsorzio necessario nell’azione revocatoria relativa a disposizione patrimoniale in trust va risolto sulla base del criterio della natura dell’atto e della rilevanza dell’elemento psicologico dal punto di vista del terzo, ed in particolare:
– se, avuto riguardo all’interesse del beneficiario, l’atto dispositivo è da qualificare come atto a titolo oneroso, lo stato soggettivo del terzo è elemento costitutivo della fattispecie e dunque il terzo, beneficiario dell’atto, è litisconsorte necessario;
– se invece l’atto dispositivo è a titolo gratuito, lo stato soggettivo del terzo non è elemento costitutivo della fattispecie ed il beneficiario non è litisconsorte necessario nell’azione revocatoria avente ad oggetto i beni in trust.
Così ricostruiti i rapporti tra azione revocatoria e trust, la Corte ha rilevato che il Giudice di merito aveva accertato che il negozio de quo era finalizzato al soddisfacimento dei bisogni di vita familiare e lavorativa dei beneficiari, pertanto, era da qualificarsi come atto a titolo gratuito rispetto al quale era irrilevante lo stato soggettivo del terzo beneficiario, che non era neppure litisconsorte necessario.
Alla luce delle suesposte considerazioni la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso con condanna al pagamento delle spese di lite.
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TRUST FAMILIARE: È ATTO A TITOLO GRATUITO
AZIONE REVOCATORIA ACCOLTA SE SONO CONFERITI TUTTI I BENI IMMOBILI DEI DEBITORI
Sentenza | Tribunale di Nola, dott. Eduardo Savarese | 14.05.2014 | n.1462
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