Testo massima
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art. 96 cpc il creditore che attivi personalmente la riassunzione del
giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 546 cpc, nonostante sia
intervenuta la dichiarazione di fallimento del proprio debitore.
Lo ha deciso il Tribunale di
Brescia all’esito di un giudizio di accertamento giudiziale del rapporto dare
avere tra debitore e terzo pignorato ex art. 549 cpc interrotto per effetto
dell’intervenuta dichiarazione di fallimento dell’impresa esecutata, ma
successivamente riattivato con ricorso in riassunzione presentato personalmente
dal creditore.
Nell’ambito della disciplina
generale delle spese processuali, l’art. 96 cpc prevede, come noto, l’ipotesi
di responsabilità aggravata a carico
della parte soccombente.
Se la parte soccombente ha agito
o resistito in giudizio con mala fede
o colpa grave, la stessa può essere
condannata, su istanza di parte, al pagamento non solo delle spese processuali,
ma anche al risarcimento del danno.
Il Tribunale di Brescia ha
ritenuto, nel caso di specie, che la condotta tenuta dal creditore giustifichi
la condanna al risarcimento del danno ex art. 96 cpc.
La riassunzione del giudizio di
accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 549 cpc promosso personalmente dal
creditore, perché interrotto a seguito della dichiarazione di fallimento del
debitore, doveva difatti ritenersi inammissibile
per carenza di legittimazione attività.
Ciò in quanto soltanto il
curatore fallimentare poteva essere legittimato ad agire in giudizio
nell’interesse del fallimento ai sensi dell’art. 43, comma 1, Legge Fallimento,
di qui ne discendeva la soccombenza del
creditore e la conseguente condanna al risarcimento del danno ex art. 96
cpc.
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Testo del provvedimento
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Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno