In caso di riassunzione dinanzi al giudice competente, ai sensi dell’art. 125 disp. att. cod. proc. civ., il processo prosegue tra le parti originarie, indipendentemente da chi abbia assunto l’iniziativa di provvedere ai relativi incombenti. È inderogabile la necessità del deposito telematico, posto che la norma richiamata prevede espressamente l’obbligatorietà del deposito telematico e prevede – al comma 9 – un’unica deroga relativa all’ordine del giudice che autorizzi il deposito cartaceo per ragioni specifiche. Corollario di tale considerazione è dunque che l’atto introduttivo della fase di riassunzione debba necessariamente considerarsi come un atto endoprocessuale, trattandosi di una seconda fase di un medesimo grado di giudizio, con la ulteriore conseguenza che lo stesso deve entrare nel processo esclusivamente attraverso il deposito telematico. L’atto è giuridicamente inesistente (non “nullo”).
Questo il principio ribadito dal Tribunale di Avellino, Giudice Aureliana Di Matteo, con la sentenza n. 987 del 24 giugno 2020.
Con atto di citazione in riassunzione, a seguito dell’eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla Banca innanzi al Tribunale di Benevento, una società ha riproposto le medesime domande avanzate innanzi al giudice dichiaratosi incompetente, relativa all’accertamento negativo del credito derivante da un rapporto di conto corrente per lamentata applicazione di interessi ultralegali, con domanda di ripetizione. Si è costituita la Banca convenuta, eccependo altresì l’inammissibilità della domanda di riassunzione proposta con deposito cartaceo.
Ammissibilità della domanda di riassunzione
Su questo punto, il Giudice evidenzia che vi è un contrasto nella giurisprudenza di merito, poiché in alcune pronunce si è affermato che è ammissibile la costituzione da parte dell’attrice opponente in riassunzione ex art. 50 c.p.c. con deposito cartaceo dell’iscrizione a ruolo e della comparsa, perché la parte opponente non risulta ancora costituita nel procedimento pendente innanzi al giudice dichiarato competente (Trib. Torino, 11 luglio 2016) e che comunque trattasi di una mera irregolarità sanabile con il deposito in via telematica dell’atto (Tribunale di Pescara 8 settembre 2016). Altre pronunce hanno invece dichiarato l’inammissibilità della riassunzione in forma cartacea: un’impostazione alla quale ha aderito il Tribunale di Avellino, con la decisione de qua, perché maggiormente adeguato rispetto alle nuove regole del processo civile telematico.
La decisione
In primo luogo, si afferma che la avvenuta costituzione della parte convenuta in riassunzione non impedisce di esaminare la ritualità dell’avvenuta riassunzione, posto che non si discute di un vizio della notifica, bensì della corretta instaurazione del giudizio riassunto a seguito della declaratoria di incompetenza. Ed infatti, la riassunzione del processo si perfeziona nel momento del tempestivo deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione dell’udienza, senza che rilevi l’eventuale inesatta identificazione della controparte nell’atto di riassunzione, dal momento che tale atto è valido, per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., quando contenga gli elementi idonei ad individuare il giudizio che si intende proseguire (cfr. Cass Sez. 1 – , Sentenza n. 6921 del 11/03/2019). Si impone dunque la verifica della correttezza del deposito dell’atto di riassunzione avvenuto in forma cartacea e non già in modalità telematica, a prescindere dalla conoscenza che di tale deposito abbiano avuto le altre parti costituite.
È previsto dunque l’obbligo del deposito per via telematica dei c.d. atti endoprocessuali, residuando la possibilità del deposito cartaceo per i soli atti introduttivi dei giudizi, eccezion fatta per i procedimenti monitori. E l’atto di riassunzione è atto endoprocessuale (e non introduttivo), a norma dell’art. 50 c.p.c., che in tema di riassunzione del giudizio testualmente dispone “se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nell’ordinanza… il processo continua innanzi al nuovo giudice”.
Per cui, lo stesso deve entrare nel processo esclusivamente attraverso il deposito telematico, ai sensi dell’art. 16 bis, comma 1, del D.L. n. 179/12, diversamente dovendosi qualificare quale tamquam non esset. In tal caso l’atto non è semplicemente nullo ma è da considerarsi giuridicamente inesistente, in quanto redatto in modo assolutamente non previsto dalla normativa e totalmente privo degli estremi e dei requisiti essenziali per la sua qualificazione come atto del tipo normativamente considerato, da considerarsi quindi non solo inidoneo a produrre gli effetti processuali propri degli atti riconducibili al corrispondente tipo ma anche non passibile di considerazione sotto il profilo giuridico.
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